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La disciplina della litispendenza e della continenza: L’ART 39.


La disciplina della litispendenza e della continenza: l’articolo 39
Per il codice la litispendenza indica l’evenienza che davanti a due giudici penda la stessa causa. L’ordinamento corre ai ripari perché il principio accolto è quello per cui sulla stessa controversia non può aversi più di un solo processo, sicché uno dei due processi pendenti deve essere eliminato.
2 sono i punti fondamentali da analizzare:
a) quando può dirsi che una causa è la stessa di un’altra contemporaneamente pendente presso altro giudice.
b) quale processo deve proseguire e quale altro processo deve essere chiuso in rito.
L’art 39 detta le regole procedurali per rimediare alla litispendenza, intesa quale “doppia pendenza”. Gli elementi da considerare sono 3:
1. I soggetti (le parti);
2. il petitium (grosso modo: l’oggetto)
3. la causa pretendi (cioè il titolo).
1. Non c’è litispendenza tra due processi se le parti non coincidono.
2. Debbono coincidere anche i petitia (l’oggetto) e si chiede specificatamente un provvedimento del medesimo contenuto oltre che la tutela dello stesso diritto.
3. La domanda A coincide con la domanda B se, oltre all’oggetto, coincide anche la causa pretendi, cioè se quel che si chiede al giudice è domandato allo stesso titolo in ambedue i casi.
Ora si può passare alla disciplina procedimentale che l’art 39 dedica alla “doppia pendenza” della stessa causa davanti a due differenti uffici giudiziari.
Il fenomeno della litispendenza si può avere solo se sono in gioco distinti uffici giudiziari; “quello successivamente adito dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”. Con questa combinazione di provvedimento decisorio e di provvedimento ordinatorio, il secondo giudice si spoglia della causa a favore del primo, che resta così l’unico giudice investito della controversia.
La determinazione del giudice “preventivamente adito” dipende dalla notificazione della citazione.
La litispendenza internazionale.
“Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza”.
Per il caso che penda davanti ad un giudice straniero una domanda tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, impone al giudice italiano di sospendere il giudizio, ma solo “se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano”.

La continenza
Quando nella litispendenza c’è una coincidenza parziale di elementi che il codice etichetta come “continenza”: la causa B contiene la causa A, pur presentando, rispetto a quest’ultima, identità di parti, identità di petitum e identità di causa pretendi, B offre un quid pluris, un qualcosa che manca in A.
Caso di continenza: stesse parti e stesso rapporto giuridico, ma in una delle due, l’attore chiede qualcosa in più, aggiunge cioè un capo di domanda che manca nell’altra (una sorta di litispendenza parziale).
Nella continenza il secondo giudice deve pronunciarsi a favore del primo se e solo se il primo giudice sia competente anche sulla seconda causa. Ciò significa, nell’esempio fatto, che se la domanda di risarcimento dei danni rientra della competenza del giudice di pace, il tribunale di Roma dovrà dichiarare con sentenza la continenza e fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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