Skip to content

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 86

ART.86 – PLUSVALENZE PATRIMONIALI
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85232, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
Concorrono a formare il reddito se sono fatte a titolo oneroso, ma devono essere realizzate.
Il 2 comma è molto importante, perché fissa tutta una serie di concetti:
- la plusvalenza è un valore differenziale tra il corrispettivo conseguito (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non ammortizzato. Per calcolare la plusvalenza devo fare un confronto tra il corrispettivo e i valori fiscali, non civilistici.
- I beni che danno luogo ai ricavi, rientrano comunque nel concetto di plusvalenza, perché il legislatore fa riferimento a tutti i beni, parla di determinazione unitaria della plusvalenza.
- Chi acquista un’azienda iscrive ai fini fiscali i beni ai valori fiscali su cui il soggetto venditore ha pagato le imposte, compreso il valore dell’avviamento. L’acquirente potrà ammortizzare l’avviamento. Le imposte che paga il venditore, fanno si che i valori per l’acquirente diventino fiscalmente riconosciuti e quindi l’acquirente avrà la facoltà di fare l’ammortamento sui beni acquistati inseriti nell’azienda, incluso il valore dell’avviamento.
Il comma 4, indica come concorre la plusvalenza alla formazione del reddito: è una facoltà del contribuente scegliere se la plusvalenza realizzata concorre per intero nell’esercizio in cui è stata realizzata, oppure c’è la possibilità di ripartirla nell’esercizio stesso e nei 4 successivi (complessivamente sono 5 esercizi).
Da un punto di vista di gettito, la cessione d’azienda è un evento imponibile, ma è un evento che favorisce l’acquirente, il venditore o è fiscalmente neutro?
Il venditore sulla cessione d’azienda paga le imposte ordinarie sulla plusvalenza, ha la facoltà di ripartirla su 5 esercizi; nella cessione rientra anche l’avviamento sul quale paga le imposte.
L’acquirente deve prendere come riferimento i valori fiscalmente riconosciuti comprensivi dell’avviamento, quindi ci farà l’ammortamento e avrà un risparmio sia sull’avviamento che sugli altri valori.
Quindi da un lato il venditore paga le imposte, dall’altro l’acquirente vede riconosciuto questo componente di prezzo pagato, però ha un costo negli esercizi successivi.
Si può dire che è un’operazione fiscalmente neutra: quelle che sono le imposte pagate dal venditore, si tramutano in un maggior risparmio per i costi dell’acquirente. In termini di gettito è la stessa cosa.
Però sull’avviamento realizzato quando pago le imposte?
C’è la facoltà di ripartire la plusvalenza fino ad un massimo di 5 esercizi. E l’acquirente ha la facoltà di ammortizzare l’avviamento in 1/18 del valore stesso (art.103 comma 3). C’è quindi una differente conseguenza temporale e ci guadagna il gettito: le imposte vengono pagate prima di quando è il risparmio fiscale.
Se l’avviamento l’avessimo chiamato know-how (opere dell’ingegno), l’ammortamento in questo caso è  deducibile in misura non superiore al 50% del costo. Il venditore pagherà le imposte su 5 anni, mentre l’acquirente avrà la facoltà di dedurre i costi su 2 esercizi. Quindi c’è un risparmio fiscale, perché ho una temporalità ridotta rispetto al periodo su cui il venditore paga le imposte (103, 1 comma).

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.