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Caratteristiche della fondazione holding

Caratteristiche della fondazione holding

L'impresa della fondazione può costituire l'oggetto esclusivo o, comunque, principale dell'ente: solo allora potrà dirsi, in analogia con quanto è disposto per gli enti pubblici economici dall'art. 2201, di essere in presenza di un imprenditore commerciale, sottoposto alla speciale disciplina di cui agli artt. 2188-2221, inclusa la soggezione al fallimento in caso di insolvenza; si sarà, invece, di fronte ad un imprenditore senza ulteriore specificazione, sottoposto alla disciplina legislativamente formulata con generico riferimento a tale figura, e non anche di fronte ad un imprenditore commerciale, quando l'esercizio dell'impresa costituisca oggetto secondario della fondazione.

L'esercizio dell'impresa, svolto dalle fondazioni in concorso con altre attività non economiche, potrà essere definito come oggetto principale quante volte esso si riveli idoneo, di per sé solo, all'integrale realizzazione dello scopo dell'ente.
Non assurge, in linea di principio, al rango di oggetto principale l'impresa esercitata dalla fondazione con generici fini lucrativi: essa realizza solo in via mediata lo scopo dell' ente; implica lo svolgimento, con gli utili dell'impresa, di un'attività ulteriore che, a sua volta, realizzerà in via immediata lo scopo della fondazione.
C'è, tuttavia, un'ipotesi nella quale anche un'impresa di tal genere si presenta quale oggetto principale: è l'ipotesi dell'impresa esercitata dalla cosiddetta fondazione holding.

La fondazione holding

Normalmente accade che la fondazione attenda, con i medesimi organi, tanto all'amministrazione del proprio patrimonio quanto alla destinazione delle rendite allo scopo: è però largamente sentita l'esigenza di tenere distinta, sotto l'aspetto organizzativo, l'una e l'altra attività; e tale esigenza è ancora più acuta quando la fondazione tragga dall'esercizio di un'impresa i mezzi finanziari necessari per svolgere la propria azione.
Può accadere che si dia vita, all'interno della medesima fondazione, a separati organi di gestione; ma può, altresì, accadere che si costituiscano distinte fondazioni: l'una ha per oggetto l'amministrazione del patrimonio o la gestione dell'impresa, con l'obbligo, impostole dallo statuto, di devolvere le rendite del patrimonio o gli utili dell'impresa all'altra fondazione, o eventualmente ad una pluralità di altre fondazioni, a loro volta distinte fra loro in ragione dei diversi settori di attività; queste ultime utilizzano le rendite o gli utili ricevuti per la diretta realizzazione degli scopi di fondazione.
La prima fondazione prende il nome di fondazione finanziaria o holding: essa può avere funzioni di mero finanziamento, ma può anche avere funzioni direttive sulle fondazioni finanziate, lo statuto delle quali recherà la clausola che impone loro di seguire le direttive impartite dalla holding. Fondazione holding e fondazioni operanti possono essere costituite simultaneamente; ma può anche accadere che una fondazione originariamente costituita come unitaria dia vita ad altre fondazioni, riservando a se stessa le funzioni di holding.
L'autonomia giuridica della fondazione holding rispetto alle fondazioni da essa finanziate fa sì che la prima si presenti come una fondazione priva, in sé considerata, di uno scopo rientrante fra quelli perseguibili nelle forme giuridiche della fondazione: essa agisce per ricavare rendite da un patrimonio o, addirittura, per ritrarre utili dall' esercizio di un'impresa; mentre le forme giuridiche della fondazione sono, nel nostro sistema, utilizzabili solo per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità.
Ciò non potrà, tuttavia, sollevare perplessità; decisiva è la circostanza che la fondazione holding debba, a norma di statuto, devolvere le rendite del proprio patrimonio, o gli utili della propria impresa, ad altre fondazioni: lo scopo di pubblica utilità è qui perseguito in via mediata; esso è enunciato nello stesso statuto della holding: solo che la sua attuazione è rimessa ad altre fondazioni.
Il fatto, tuttavia, che la fondazione holding svolga, in sé considerata, solo attività di gestione patrimoniale produrrà conseguenze normativamente rilevanti nell'ipotesi in cui essa non si limiti ad amministrare il patrimonio di fondazione, ma lo utilizzi per l'esercizio di un'impresa commerciale: si sarà, allora, in presenza di un ente che ha per oggetto esclusivo l'esercizio di un'impresa e, perciò, sottoposto allo «statuto» dell'imprenditore commerciale, in analogia con quanto disposto per gli enti pubblici economici dall'art. 2201.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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