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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 89

ART.89 – DIVIDENDI ED INCASSI
Il 1 comma, dice i redditi derivanti da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice sono tassati per trasparenza e imputati ai soggetti dell’art.73 lettera a.
Il 2 comma, dice che i dividendi distribuiti da società non considerate residenti in paradisi fiscali, concorrono alla formazione del reddito esclusivamente nella misura del 5%, in quanto il 95% viene considerato escluso dalla formazione del reddito.
I dividendi non concorrono per il 95% perché sono esclusi, mentre le plusvalenze non concorrono per il 95% perché sono esenti.
Mentre i dividendi per soggetti residenti in paradisi fiscali concorrono per intero alla formazione del reddito.
Per i dividendi non sono richiesti requisiti di possesso (tempo o quote). I dividendi percepiti sono tassati per il principio di cassa, non detta altri requisiti.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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