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Sospensione del rapporto di lavoro

Abbiamo già accennato al “principio di traslazione sul datore di lavoro del rischio dell'inattività del prestatore” nei casi d'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause fortuite o di forza maggiore attinenti alla persona del lavoratore, ma a lui non imputabili. In un normale rapporto contrattuale, l'impossibilità sopravvenuta di non poter eseguire la prestazione non imputabile al debitore darebbe luogo alla risoluzione del contratto ed al venir meno delle rispettive obbligazioni delle parti. Nel rapporto di lavoro il discorso è diverso proprio in forza della traslazione del rischio: se l'impossibilità sopravvenuta non attribuibile al prestatore è solo temporanea, egli ha diritto a conservare la retribuzioni, nonché il posto di lavoro qualora goda di una certa anzianità di servizio (periodo di irrecedibilità o, per quanto riguarda malattia o infortunio, periodo di comporto). Il rapporto di lavoro, infatti, non si estingue automaticamente, ma si sospende ed in questo periodo di sospensione vige un divieto di licenziamento del lavoratore: il datore dovrà manifestare la volontà di recesso unilaterale qualora voglia far cessare il rapporto di lavoro, ma essa avrà effetto solo dopo il decorso del periodo di tempo di conservazione del posto di lavoro. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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