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Casi di sospensione dell'attività lavorativa

I casi più frequenti di sospensione dell'attività lavorativa collegate alla persona del lavoratore si hanno in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, riconducibili alla tutela costituzionale della salute e della maternità. Questi casi sono contemplati dall'art.2110 c.c. e sono giustificativi dell'assenza del lavoratore: il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a corrispondere ugualmente la prestazione retributiva o comunque un'indennità, salvo il caso in cui siano previste forme privatistiche di previdenza ed assistenza. 
L'assicurazione contro le malattie è, nel nostro ordinamento, obbligatoria ed è posta a carico del datore di lavoro e minimamente del prestatore. L'assistenza medica grava sul Servizio sanitario nazionale, mentre l'indennità è corrisposta dall'INPS. Ovviamente lo stato di malattia può essere verificato in qualsivoglia momento o su istanza del datore di lavoro (il quale potrà innescare la visita medica al domicilio del lavoratore) o dallo stesso ente previdenziale: l'art.5 dello Statuto dei lavoratori vieta, comunque, che a verificare quanto suddetto sia un medico di fiducia del datore di lavoro. Tra l'altro gli operai sono esclusi dall'indennità per malattia per i primi 3 giorni lavorativi, al contrario degli impiegati che percepiscono tale indennità sin dal primo giorno. Lo stesso discorso vale per gli infortuni sul lavoro, salvo tener conto che l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali non copre tutti i lavoratori, ma solo quelli addetti a determinate attività individuate dalla legge.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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