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Effetti della chiusura del fallimento

Art. 120 (effetti della chiusura):
- comma 1: con la chiusura del fallimento cessano gli effetti sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento;
- comma 3: il fallimento non esdebita, infatti i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti;
- comma 4: il decreto o la sentenza con la quale credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta.
Art. 121 (casi di riapertura del fallimento): quando il fallimento è stato chiuso per i motivi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 118, può, il tribunale, entro 5 anni, su istanza del debitore o di qualunque creditore, di ordinare l'apertura della procedura quando risulta che esistono nel patrimonio del fallito attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzie di pagare almeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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