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Trasferimento della proprietà, consegna del bene e passaggio dei rischi


La definizione della vendita è contenuta nell’art. 1470 c.c.: “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
Questa impostazione è coerente con il principio consensualistico che nel nostro ordinamento regge i contratti a effetti reali, come la vendita: il consenso legittimamente manifestato dalle parti realizza l’effetto traslativo della proprietà.
Vengono così regolati specificamente i casi di c.d. vendita obbligatoria (o con effetti reali differiti) e cioè dei contratti di vendita alla cui conclusione non corrisponde il trasferimento della proprietà.
Si tratta della:
- vendita di cose di genere, in cui l’effetto traslativo si realizza quando il bene viene individuato;
- vendita di cosa futura, in cui il trasferimento della proprietà ha luogo quando la cosa viene ad esistenza;
- vendita di cose altrui, nella quale il trasferimento della proprietà al compratore si verifica nel momento in cui il venditore ne acquisti la proprietà dal precedente titolare.
Una scissione fra conclusione del contratto di vendita e trasferimento della proprietà si ha anche nella vendita con riserva di proprietà, nella quale l’effetto traslativo dipende dal pagamento per intero delle rate del prezzo da parte del compratore.
Questa impostazione è estranea alle regole della vendita internazionale e più in generale degli usi e delle pratiche del commercio internazionale.
Il rilievo pratico di questa differente impostazione sta soprattutto, per quel che concerne i rapporti fra le parti, nell’individuazione del momento in cui passa dal venditore al compratore il rischio della perdita o del danneggiamento incolpevole del bene.
Nel sistema del codice civile si esprime il principio secondo cui il momento del passaggio del rischio coincide con quello del passaggio della proprietà del bene venduto.
Per converso la Convenzione di Vienna incentra il sistema del passaggio del rischio sul duplice presupposto:
- della chiara identificazione del bene ai fini del contratto;
- della sua consegna, configurata in modo variabile a seconda delle caratteristiche della vendita:
- nella vendita di beni da trasportare il rischio passa al compratore con la consegna al primo vettore nel luogo indicato dalle parti;
- nella vendita di beni in viaggio il rischio passa al momento della conclusione del contratto, ovvero dalla consegna al vettore che ha rilasciato i documenti di trasporto;
- negli altri casi dalla presa in consegna del compratore o, in ipotesi di ritardo, nel momento in cui i beni sono messi a sua disposizione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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