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Garanzia per i vizi della cosa nel contratto di vendita


Di maggior rilievo pratico è la garanzia per i vizi della cosa.
Il venditore “è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Ampiezza e contenuto della garanzia sono liberamente derogabili dalle parti con l’eccezione della garanzia per i vizi taciuti in malafede dal venditore; la garanzia è peraltro esclusa per i vizi noti o facilmente riconoscibili dal compratore.
I rimedi a disposizione de compratore sono:
- la risoluzione del contratto, con la conseguenza che il venditore deve restituire al compratore il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti effettuati per la vendita; e il compratore deve restituire il bene, ove non perito a causa dei vizi;
 -in alternativa alla risoluzione, la riduzione del prezzo;
- in ogni caso, il risarcimento del danno ove il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.
La garanzia per i vizi è soggetta a termini assai ristretti di decadenza e prescrizione: il compratore, a pena di decadenza, deve denunziarli entro 8 giorni dalla loro scoperta.
L’azione si prescrive comunque entro 1 anno dalla consegna del bene.
Le stesse regole su prescrizione e decadenza si applicano con riferimento all’azione di risoluzione che il compratore ha diritto di svolgere qualora il bene non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso cui è destinato.
In caso di consegna di una merce assolutamente non riconducibile a quella pattuita (c.d. consegna aliud pro alio) l’azione di risoluzione viene affrancata dai termini di decadenza e prescrizione e ricondotta ai principi generali (nessun termine di decadenza e prescrizione decennale).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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