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La tutela differenziata delle donne: le lavoratrici madri

La tutela fisica ed economica della lavoratrici madri è contenuta in diversi documenti legislativi che si sono succeduti nel tempo, da ultimo il D.Lgs. 151/2001. 
Anzitutto è sancito il divieto di licenziamento dal momento d'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo taluni casi: 
giusta causa dovuta a colpa grave della lavoratrice; 
cessazione dell'attività aziendale; 
ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta o scadenza del termine contrattuale; 
esito negativo della prova. 

La donna tra l'altro non può svolgere l'attività lavorativa nei due mesi precedenti al parto e nei 3 mesi successivi. Può optare per lo spostamento di tale periodo, da un mese prima del parto sino a 4 mesi dopo lo stesso (periodo protetto). Ha comunque sempre diritto alla retribuzione, pagata nella misura del 80%, ma dall'INPS e non dal datore. Questo periodo di sospensione lavorativa viene definito come CONGEDO DI MATERNITA' e viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. 
La donna non può comunque svolgere lavori faticosi, insalubri e pericolosi per se stessa e per il bambino e qualora già li svolgesse, avrà diritto ad un cambio momentaneo di mansione per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. 
Recenti discipline legislative hanno introdotto una nuova forma di parificazione sociale dei sessi, prevedendo una serie di diritti legati alla figura di genitori anche a favore dei lavoratori di sesso maschile. Inoltre si è attuata una sostanziosa tutela di salvaguardia delle relazioni affettive tra genitori e figli. L'astensione obbligatori dal lavoro della donna, infatti, persegue lo scopo di tutelare la salute della madre e del figlio nel periodo di gravidanza e puerperio.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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