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Art. 130 c.d.c.: rimedi a tutela del consumatore


L’art. 130 c.d.c. riguarda l’apparato dei rimedi posti a tutela del consumatore.
La norma ha introdotto una gerarchia tra gli strumenti utilizzabili dal compratore, tanto che in dottrina sono diventati usuali le contrapposte denominazioni di rimedi “primari e “secondari”, atte ad indicare, rispettivamente, i rimedi diretti al ripristino della conformità, mediante la riparazione o la sostituzione del bene, e i mezzi rivolti alla risoluzione del contratto od alla riduzione del prezzo.
Quanto ai rimedi “secondari”, l’art. 1307 c.d.c. prevede che l’esperibilità sia subordinata alla presenza di determinate circostanze:
- l’impossibilità o l’eccessiva onerosità dei rimedi primari;
- il vano decorso di un congruo termine per il ripristino della conformità;
- il sorgere di notevoli inconvenienti proprio in conseguenza della riparazione o della sostituzione del bene.
Parte della dottrina ha criticato questa graduazione delle tutele, facendo appello alla libertà di scelta.
Il consumatore, infatti, potrebbe avere interesse alla risoluzione immediata del contratto, perché, ad esempio, non ha più fiducia nel tipo di bene acquistato, o nel venditore stesso.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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