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La Riforma dell'organizzazione del Governo

30 luglio 1999

Il decreto legislativo n. 300 sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», prevede che ogni Ministero emani regolamenti o decreti che stabiliscano «l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti».
Con la nuova struttura si vuole cercare di rendere più omogenee le competenze, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze riunirà Finanze e Bilancio; in quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, confluiranno Pubblica Istruzione e Università; al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti andranno le competenze di Lavori Pubblici e Trasporti; le Attività Produttive assorbiranno Industria, Commercio Estero e Comunicazioni; Lavoro, Salute e Politiche Sociali, si vedrà attribuire le funzioni di Lavoro e Sanità; mentre il Ministero dell'Ambiente diverrà Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (art.35, I), al quale saranno attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio (art.35, III).
Per quanto riguarda i Dicasteri senza portafoglio, passano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze di Riforme Istituzionali, Politiche Comunitarie, Funzione Pubblica, Affari Regionali, Pari Opportunità e Rapporti con il Parlamento, e al Lavoro quelle della Solidarietà Sociale.
Ogni Ministero consegue titolarità politica e sviluppa rapporti con l'Unione Europea e con organizzazioni ed Agenzie internazionali di settore (art.2), si articola in dipartimenti, o nel caso di Affari Esteri, Difesa, Beni e Attività Culturali, in direzioni generali; da questi, dipenderanno le Agenzie, che hanno personalità giuridica e svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attualmente esercitate da Ministeri ed Enti Pubblici (art.2).
I dipartimenti devono assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero; sono attribuiti a tali dipartimenti compiti finali per grandi aree di materie omogenee e compiti strumentali, compresi quelli di indirizzo e coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuiti.
Il decreto, nell'ambito del riordino degli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione, prevede la soppressione dei Provveditorati agli Studi e l'eventuale istituzione, previa intesa con le Regioni e gli Enti locali, dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, articolati anche per funzioni: presso di essi saranno istituiti pertanto gli organi collegiali di livello locale, i Consigli scolastici locali, in sostituzione sia dei Consigli scolastici distrettuali, sia del Consiglio scolastico provinciale.

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