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Nuove norme in materia di società cooperative

31 gennaio 1992

La legge n. 59, Nuove norme in materia di società cooperative, apporta innovazioni interessanti alla precedente normativa delle cooperative sociali. Gli aspetti che presentano maggiore interesse sono in particolar modo le regole di tutela dei diritti dei soci (e di riflesso quelle relative al collegio sindacale) di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
La definizione di soci sovventori e l'indicazione delle azioni che si possono attuare per quel che concerne i finanziamenti dei soci e di terzi, nonché le norme relative all'attuazione di programmi pluriennali approvati dall'assemblea ordinaria.
Viene, inoltre, ridefinita la normativa relativa alla distribuzione degli utili, apportando delle novità interessanti per quel che riguarda l'utilizzo del fondo di riserva e per quel che concerne la quota di utili non assegnata e non utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, che deve necessariamente essere destinata a fini mutualistici".
Sono inoltre introdotte delle regole più pressanti relative all'assoggettamento ad ispezione ordinaria annuale per le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13. Limiti ancor più stringenti sono giustamente stabiliti per quelle società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, le quali oltre che alla ispezione ordinaria annuale, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione.
Infine, in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

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