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Decreto attuativo per la liberalizzazione del mercato del gas

23 maggio 2000

Il decreto legislativo n.164, attuativo della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, enuncia all'articolo 1 il principio basilare secondo cui «le attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita del gas naturale (...) sono libere», che si completa con la previsione del I comma dell'articolo 4 che dichiara libera «l'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi».
In relazione al tema, di grande dibattito nelle osservazioni che hanno preceduto il decreto, dell'eventualità di una mera apertura teorica del mercato nazionale in considerazione della presenza di un operatore quasi monopolista lungo tutta la filiera del gas, il decreto introduce una prima limitazione di carattere antitrust. L'articolo 19 recita, infatti, «[premesso che] alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.287 [ferma restando la libera facoltà di scelta in capo ai clienti idonei] con decorrenza 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010 [nessuna impresa del gas potrà] vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale».
Il terzo elemento necessario per una vera liberalizzazione, costituito dal diritto di accesso alle reti e, più in generale, all'intero sistema del gas, da parte di terzi non proprietari delle strutture, viene affrontato nella nuova disciplina in riferimento ai singoli aspetti.
- Per quanto riguarda il trasporto e il dispacciamento, l'articolo 8 prevede che tutte le imprese che svolgono attività di questo tipo saranno tenute a garantire parità di condizioni di accesso al sistema, allacciando alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta.
- Per le infrastrutture minerarie per la coltivazione il decreto prevede analoghe condizioni di libero accesso.
- Quanto alla Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas, il decreto pone fine al trattamento differenziato a favore dell'ENI per ciò che attiene tale dichiarazione.
La distribuzione - vale a dire il trasporto del gas naturale per la consegna ai clienti attraverso le reti di gasdotti locali - resta l'unica attività considerata servizio pubblico. Vengono separate le attività di distribuzione e di vendita che erano considerate, in precedenza, unitariamente come servizio di pubblica utilità e attribuite agli enti locali in qualità di arbitri della forma unitaria di gestione.
L'ultimo tema che il decreto affronta concerne il tema dibattutissimo della posizione delle imprese integrate lungo la filiera del gas e i problemi conseguenti relativi alle barriere di entrata e alle distorsioni della concorrenza nei mercati da esse condizionati. Il decreto, all'articolo 21, registra una posizione mediana fra le posizioni estreme espresse dalle Autorità, da un lato e dall'ENI dall'altro, fra la richiesta di separazione societaria immediata e la valorizzazione e il potenziamento delle società verticalmente integrate.

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