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La tesi del giorno

Il reato di stalking

Il reato di stalkingSebbene sia difficile dare un'univoca definizione di stalking si può parlare genericamente di una forma di violenza psicologica e fisica che si esprime principalmente in molestie assillanti e minacce.
Recentemente questo fenomeno ha destato interesse nell'opinione pubblica, grazie ad una maggiore attenzione da parte degli organi di informazione, a causa di gravi fatti di cronaca nera, e all'impegno di molte associazioni, principalmente quelle a sostegno delle donne che hanno subito violenze.

Marko Visani nel suo approfondimento sullo stalking sottolinea infatti come le vittime di questo reato siano principalmente donne.
Studi di profili sociologici e psicologici hanno infatti assodato che lo stalker è principalmente di sesso maschile, tra i 18 e i 30 anni, oppure over 55, e rivolge le sue indesiderate attenzioni a donne che hanno interrotto o vogliono interrompere una relazione affettiva.
Il molestatore solo in pochi casi presenta disturbi psicopatologici, ma tiene un comportamento assillante che perlopiù si manifesta con appostamenti e pedinamenti, tentativi invadenti di comunicazione faccia-a-faccia o tramite lettere, sms, social network, appropriazione della corrispondenza o prenotazioni di merci/servizi a nome della vittima, fino a minacce di violenza fisica personali o a famigliari e amici.

Oltre alla definizione dei tratti principali dello stalker, Visani si sofferma sull'aspetto giuridico del fenomeno sottolineando il ritardo della giurisprudenza italiana nel trattare la materia.
Di stalking infatti si è cominciato a parlare sin dagli anni ottanta, ma limitatamente ad episodi di persecuzione subiti da personaggi celebri, specialmente nell'ambiente di Hollywood. "Per questo motivo" spiega Visani "in America ed in tutti i paesi con ordinamento common law la fattispecie reato di stalking è disciplinata da circa vent'anni".
In Italia bisogna invece aspettare la Legge del 23 Febbraio 2009 denominata "Disposizioni in materia di atti persecutori".

La grande novità introdotta da questa legge è la possibilità di veder riconosciuto il reato di molestia e di ottenere di conseguenza dalle forze dell'ordine un intervento più deciso.
Infatti, prima della legge sugli atti persecutori "chi subiva, per così dire comportamenti molesti, poteva ovviamente rivolgersi agli organi preposti che ben pochi mezzi avevano a disposizione; se il comportamento dell’agente non eccedeva la molestia, lo stesso incorreva in un reato contravvenzionale previsto dall’art. 660 c.p. che prevede una pena dell’arresto fino a sei mesi o un’ammenda", mentre per la minaccia non grave si era soggetti solo ad una pena pecuniaria.

Ora, oltre ad un aggravarsi della pena, possono essere applicate altre misure cautelari al soggetto, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'allontanamento dalla casa di famiglia o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
Inoltre, continua Visani, "nell'ottica di poter dare una risposta efficace e soprattutto rapida al problema dello stalking il legislatore ha pensato all'introduzione di uno strumento extragiudiziale di natura amministrativa: l'ammonimento che ha lo scopo 'di dare un chiaro monito al soggetto sospettato di attuare condotte assimilabili agli atti persecutori ed al tempo stesso far sentire la presenza dell'istituzioni al fianco delle ipotetiche vittime'".

Ma per combattere lo stalking non basta l'intervento giuridico. Se, come emerge dalla ricerca citata da Visani, solo poco più della metà di chi subisce stalking denuncia il fatto perché ritiene che le forze dell'ordine non possano aiutarla o sottovaluta il problema, è importante che la vittima sia aiutata nei passi necessari da compiere, accompagnata e ascoltata attentamente anche con supporti psicologici.

Immagine tratta dalla campagna di comunicazione contro lo stalking del Ministero delle pari opportunità

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