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La tesi del giorno

Il falso in bilancio, eterna questione italiana

Il falso in bilancio, eterna questione italianaIl tema del falso in bilancio è da tempo al centro delle querelle del nostro sistema giudiziario. Alessandro Fioco, nella sua tesi Il falso in bilancio: nuova disciplina. Casi e problemi, ha svolto un interessante approfondimento dell'ultima riforma in materia, datata 2002, e delle sua differenze rispetto alla legislazione precedente.

"Prima della riforma introdotta dal D.lgs. 61/2002", scrive, "era prevista esclusivamente la forma delittuosa. Rispetto alla fattispecie riformata, era strutturata con profonde differenze tanto sul piano dell'elemento materiale quanto su quello dell'elemento psicologico, nel delineare i quali il dato testuale peccava di un eccesso di sintesi che ebbe notevoli conseguenze in termini di contrasti interpretativi sia dottrinali che giurisprudenziali".

Rispetto all’elemento oggettivo, "la norma si limitava a prendere in considerazione l’esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla costituzione e sulle condizioni economiche della società, o, alternativamente, il nascondimento in tutto o in parte di fatti concernenti le condizioni medesime. Rispetto all’elemento soggettivo, la norma era caratterizzata da una sintesi ancor più accentuata, limitandosi a condensare quest’ultimo elemento nell’unico – e tutt’altro che univoco – termine “fraudolentemente”".

Il D.lgs. n. 61 del 2002 ha profondamente inciso sulla materia del diritto penale societario. Tuttavia, seppur attesa da molto tempo, tale riforma, oltre a venire incontro a talune perplessità sussistenti rispetto alla normativa previgente, ne ha create di nuove. "Una posizione centrale nell'ambito della riforma e del relativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale spetta indubbiamente al nuovo reato di false comunicazioni sociali.

Le comunicazioni sociali costituiscono, infatti, il principale mezzo di informazione “pubblica” fornito dalla società e in base al quale possono formare le proprie decisioni i soggetti che, a vario titolo, entrano giuridicamente in contatto con essa. Se si considera che le società sono persone giuridiche che esercitano un’attività economica operando nel mercato e che vengono quindi a contatto con una molteplicità di soggetti (soci, creditori, potenziali risparmiatori, etc), diviene facilmente intuibile "quanto sia rilevante il grado di affidabilità che tali comunicazioni, con riferimento alla veridicità del proprio contenuto, assumono nei confronti dei relativi destinatari".

Di conseguenza, è altrettanto facilmente intuibile quanto sia fondamentale che l’ordinamento presti adeguata tutela normativa all’interesse di tali soggetti a che il contenuto di tali comunicazioni sociali sia trasparente e veritiero. Dalla soddisfazione di tale aspettativa dipende infatti, in ultima analisi, non soltanto la tutela dei singoli soggetti in discorso, ma anche la tutela della trasparenza e del buon funzionamento del mercato.

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