INTERNET E DIRITTO PENALE
 2
A metà degli anni ’80 il Governo Americano, visto il crescente impegno 
antimilitarista che anima il Paese e preoccupato per la sicurezza delle 
informazioni inerenti alla difesa nazionale, divide la Rete in due “aree”: Arpanet e 
Milnet
19
. 
La seconda diviene semplice articolazione di siti militari governativi, mentre la 
prima, affidata alla supervisione della National Science Foundation (NSF), viene 
tramutata in una Rete ad alta velocità, la NSFnet, con lo scopo di  supportare le 
comunicazioni fra scienziati  e di interconnettere i supercalcolatori dei centri di 
ricerca, creando canali “a percorribilità veloce”,  prime arterie del traffico 
telematico degli Stati Uniti. 
 La NSFnet diviene, così, la “Rete principale” le cui finalità tendono, ben presto, 
ad allontanarsi dalla tradizionale funzione di supporto ai supercalcolatori. Tale 
processo di conversione, che tramuta NSFnet nell’infrastruttura Internet, coincide 
con eventi di estremo rilievo: 
- nel 1992,  dalla genialità di Tim Berners-Lee, ricercatore del Cern di Ginevra,  
nasce il World Wide Web, “strumento” che consente una facile e rapida ricerca 
delle informazioni su Internet; 
- nel 1994 viene introdotto “Netscape Navigator”, il primo “browser”, programma 
che permette di visualizzare i vari oggetti (ipertesti, testi, immagini, animazioni, 
suoni, etc.) presenti all’interno del www, inserendo un indirizzo (detto URL), che 
contiene le informazioni necessarie per l’operazione
20
; 
- nel 1995 la National Science Foundation abbandona il controllo della Dorsale 
Internet all’iniziativa commerciale privata (ai cosiddetti Internet Service 
Providers). 
In tal modo si verifica l’“esplosione” di Internet che, “da rete destinata alle 
Amministrazioni e al mondo accademico, si trasforma in un’ampia piattaforma 
per comunicazioni e scambi commerciali … determinando la nascita di una 
pulsante economia dell’Internet …”
21
. 
Così la Rete “entra nelle case” divenendo strumento di comunicazione alternativo, 
ma soprattutto nuovo, perché dotato di una connotazione estranea  ai tradizionali 
mezzi di comunicazione di massa: l’interattività
22
. 
                                                           
19
 Idem come sopra. 
20
 Le nozioni tecniche sono state tratte da “LA GUIDA INTERN&T”, IBM, consultabile 
all’indirizzo: http://www.ibm.it/intern&t.htm.  
21
 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio  sul contenuto illegale 
e nocivo di Internet, redatta il 16 Ottobre 1996 e inoltrata il 23 Ottobre 1996, reperibile al sito: 
http://www2.echo.lu/legal/internet.html. 
22
 I dati della sua crescita sono straordinari: soltanto nel ’96 gli utenti dislocati in circa 160 Paesi 
erano 60 milioni, cifra che si raddoppia ogni anno. I siti disponibili nel world wide web nel ’95 
erano 10 milioni circa, pari ad un incremento del l.600% rispetto all’anno precedente. Tali dati 
sono contenuti nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio 
sul contenuto illegale e nocivo di Internet, consultabile al sito indicato nella nota precedente. 
Per quanto attiene, poi, all’Italia, una previsione sulla crescita dell’utilizzo di Internet fa salire la 
percentuale dell’utenza nel 2000, rispetto al 1994, di quasi il 25% nelle famiglie e del 60% nel 
mondo delle aziende: si veda SCARPATO, Il diritto della Rete, Ed. Simone, 1998, pp. 34 ss..  
INTERNET E DIRITTO PENALE
 3
Il modello di sviluppo di Internet, nata originariamente per scopi bellici, 
tramutatasi, poi, in strumento essenzialmente accademico e di ricerca scientifica 
per diffondersi infine, esponenzialmente, presso un’utenza eterogenea, rende 
necessario rispondere ad un quesito fondamentale: “Che cosa è oggi Internet”? 
La Rete, moderno Giano bifronte, si presenta sotto due aspetti complementari: 
quello fisico e quello virtuale. 
- Riguardo al primo, Internet non è altro se non una rete di calcolatori, cioè un 
insieme di computers, collegati in vario modo (cavi coassiali, fibre ottiche, linee  
telefoniche …), che scambiano tra loro informazioni binarie tramite specifici 
protocolli di comunicazione. 
Le singole Reti che compongono Internet sono, a loro volta, costituite dalla 
connessione di reti di calcolatori più piccole, fino a giungere alla rete locale (LAN 
o LOCAL AREA NETWORK), che è composta da un certo numero di computers, 
posti per lo più nello stesso edifico o complesso, collegati tra loro
23
. 
Da un punto di vista sostanziale Internet è, quindi, “autostrada informatica”:  
“proprio come un’autostrada è un’infrastruttura che permette il movimento di 
veicoli, Internet è un’infrastruttura che permette il movimento di numeri binari e, 
tramite essi, di tutte le informazioni che possono essere codificate in modo binario 
(messaggi, immagini, programmi …) …” 
24
. 
In questa prospettiva fisica l’utenza di Internet è variegata in quanto si può “essere 
in Rete” (o meglio, in contatto con la Rete) con modalità estremamente diverse
25
: 
• FORNITORI: 
- Fornitori di accesso alla Rete: sono gli Internet Access Providers che installano 
sistemi hardware e software atti a consentire accessi via telefono alla Rete globale, 
essendo in possesso di un rete locale (LAN) connessa ad Internet. 
- Fornitori di infrastrutture fisiche: sono coloro che offrono infrastrutture 
hardware e software (computers, programmi, routers, linee di TLC, etc.), che 
consentono di operare sulla Rete. 
- Fornitori di spazi in Rete: sono coloro che  mettono a disposizione dell’utenza 
spazi su Internet per immettere nuovi contenuti. 
• UTENZA: 
 - Utenza ad interazione costruttiva (Utenza in senso ampio o Fornitori di 
contenuto): sono coloro che immettono contenuti di ogni genere sulla Rete, 
arricchendola di informazioni e servizi eterogenei. 
- Utenza ad interazione passiva (Utenza in senso stretto): sono coloro che si 
limitano a “navigare”, fruendo di ciò che la Rete offre. 
I “navigatori” di Internet possono reperire qualunque tipo di informazione, dalle 
previsioni meteorologiche agli ultimi bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale, inviare messaggi di posta elettronica ad altri soggetti presenti in Rete,   
                                                                                                                                                                  
Inoltre, l’Associazione Italiana degli Internet Providers rileva che dai 25 miliardi di lire spesi per 
scatti telefonici nel ’95 dall’utenza della Rete si è passati agli oltre 1000 miliardi di lire nel ’96: si 
veda SCARPATO, Op. cit.. 
23
 Guida di Intern&t della IBM, Loc. URL cit.. 
24
 Idem come sopra. 
25
 Si veda TORRANI-PARISE, Internet e Diritto, Il Sole 24 Ore, Pirola Ed. S.p.A., 1997, p. 9. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 4
usufruire dei servizi di commercio elettronico,  prelevare programmi dalla Rete, 
etc.. 
Tutto ciò è semplicemente tecnologia: “la macchina”. 
- Il secondo aspetto di Internet, pur sempre tecnologia, è avvolto dal fascino (o dal 
recondito timore) di ciò che non è reale ma che tuttavia è simile al reale: 
l’interazione uomo-macchina-virtuale, tramite la quale il primo anello della catena 
percepisce stimoli visivi, sonori, finanche tattili (nella perfezione di videogames 
tridimensionali o nella facoltà di intervenire sul virtuale, modificandolo)  che 
coinvolgono la psiche, generando reazioni emotive e sensazioni simili a quelle 
scaturenti dal contatto con il reale. 
Tutto ciò è l’interattività della Rete, che in un “moderno macchinismo 
intellettuale”
26
 rappresenta punto di armonizzazione tra sapere tecnologico e 
sapere “onnicomprensivo”, nel quale l’informazione globale pone in contatto 
utenze  distanti decine di migliaia di chilometri  tramite la percezione dei 
medesimi eterogenei “dati storici” e con contatti diretti che si realizzano nelle 
moderne agorà multimediali. 
E allora Internet diviene “mondo virtuale” 
27
, affascinante universo parallelo nel 
quale “l’utenza attiva” può “assumere un’identità convenzionale scelta a 
piacimento e muoversi all’interno di spazi immaginari, compiendo azioni quasi 
del tutto libere” 
28
. 
Ciò si ottiene tramite le potenzialità del www (world wide web) con il quale è 
possibile visualizzare gli iperoggetti presenti su Internet  (oggetti di qualsiasi tipo: 
video, audio, files di testo, etc.), che “presentano la caratteristica di contenere al 
proprio interno, oltre a informazioni, anche collegamenti (LINKS) verso altri 
iperoggetti, oppure di poter essere richiamati mediante rimandi posti in altri 
iperoggetti” 
29
. 
In tal modo l’utenza attiva interagisce sia con  il profilo virtuale della Rete che 
con quello fisico, aspetti inscindibili che si integrano a vicenda. 
 Internet è, infatti, fenomeno “fisico - non fisico” al tempo stesso, veicolo di 
informazione virtuale e globale, che abbatte ogni frontiera spazio-temporale, 
consentendo al telematico e apolide bit che non è nient’altro che un file binario 
memorizzato su un calcolatore connesso alla Rete, di circolare in tempo reale e su 
scala internazionale. Internet diviene, così, “fenomeno sociale” anche se estraneo 
al concetto tradizionale di società nel quale il contatto fisico è determinante. 
Come è stato rilevato, “…la cosa straordinaria, nell’esperienza del cosiddetto 
ciberspazio, è proprio che anche nelle situazioni più estreme, più povere di 
interazione, si forma automaticamente una struttura sociale”
30
. 
In tal modo, un approccio corretto alla Rete non si riduce a considerarla  
semplicemente una nuova forma di tecnologia, ma un quid pluris che, pur 
                                                           
26
 Si veda in tal senso G. MARTINOTTI, Squinternet. Le nuove regole per il disordine delle Reti. 
Presentazione a Internet e Diritto, Op. cit.. 
27
 GUIDA INTERN&T, loc. URL  cit.. 
28
 Idem come sopra. 
29
 Idem come sopra. 
30
 G. MARTINOTTI, Op. loc. cit.. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 5
inserendosi sul lungo percorso tracciato originariamente dalle storiche rivoluzioni 
industriali, per le sue potenzialità diffusive, inimmaginabili appena quarant’anni 
or sono, si pone come canale interattivo di comunicazione, privilegiato per 
rapidità, trascendendo così il concetto tradizionale di tecnologia. Internet è, 
quindi, tecnologia sociale interattiva,  di massa in un prossimo futuro. 
Si profila, in tal modo, un nuovo processo di aggregazione evolutiva che conduce, 
partendo dalla comunità nazionale, alla comunità interattiva priva di qualunque 
riferimento territoriale, ma connotata soltanto dal riferimento temporale, quello in 
cui il dato viene trasmesso o ricevuto. 
 L’interazione tra questione mediatica e questione sociale implica, però, un nuovo 
feed-back: la virtualità si irradia al di fuori del ciberspazio, tramutando i bit 
telematici in pulsante realtà economica, culturale e politica. 
La Commissione, nella citata “Comunicazione al Parlamento Europeo  sul 
contenuto illegale e nocivo di Internet”,  ha rilevato che “Internet si è affermato 
come uno dei principali blocchi costituivi dell’infrastruttura globale 
dell’Informazione e … è al tempo stesso divenuto potente fattore d’evoluzione in 
campo sociale, educativo e culturale …”
31
. 
In tal modo emerge con chiarezza il carattere circolare, potremmo dire 
“impropriamente chiuso” della Rete, la cui dimensione sociale si manifesta nella  
polifunzionalità (espressione moderna del principio aggregativo) ed al tempo 
stesso da tale connotazione essa trae origine, così come la società in genere, 
superato lo stadio dei contatti primordiali, si manifesta come ordinamento 
giuridico la cui fonte primigenia, tuttavia, risiede proprio nell’aggregazione 
umana, intesa nel senso tradizionale del termine. 
La polifunzionalità è, dunque, espressione del carattere sociale di Internet che, 
tramite questo suo dato peculiare ed inconfondibile, diviene, pur in modo atipico e 
del tutto nuovo,  porzione del reale. 
     *    LA POLIFUNZIONALITA’ DELLA RETE. 
Internet non è semplice attività comunicativa, quale quella telefonica, ma è anche 
posta elettronica (E-mail) con la quale possono essere trasmessi messaggi in 
tempo reale a centinaia di migliaia di chilometri di distanza; è sistema di mailing 
list tramite il quale gli abbonati possono inviare messaggi ad un indirizzo di posta 
elettronica comune che poi provvederà a distribuirli a tutti gli altri abbonati del 
gruppo; è agorà telematica nella quale si depositano e si scambiano informazioni 
di comune interesse (Newsgroup); è Internet Relay Chat (IRC – “scambio di 
chiacchiere su Internet”), cioè comunicazione in tempo reale che permette di 
scrivere messaggi che compaiono immediatamente sullo schermo 
dell’interlocutore; è World Wide Web, pratico e semplice strumento di ricerca e di 
diffusione di materiale informativo di qualunque genere sulla Rete, con l’ausilio 
di motori di ricerca nazionali-internazionali o cataloghi sistematici (Ragno Italia, 
Yahoo, Altavista, etc.); è Telnet, la cosiddetta “emulazione di terminale”, che 
consente “il controllo parziale o integrale di un computer da parte di un altro, 
posto ad una certa distanza dal primo”, e la possibilità, dunque, di inviare precisi 
                                                           
31
 Loc. URL cit.. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 6
comandi da una parte all’altra del globo
32
; è Ftp (File Transfer Protocol), sistema 
che permette il trasferimento (inteso come  “scaricamento”/ download oppure 
come “caricamento”/upload) di files (di testo o software) tra computers
33
; è spazio 
editoriale nel quale si pubblicano versioni telematiche di testate cartacee o testate 
originariamente ed esclusivamente telematiche
34
: è “vetrina mondiale che 
permette alle imprese non solo di fare pubblicità e marketing a costi molto 
contenuti, ma anche di commerciare elettronicamente”
35
; è telelavoro, opportunità 
cioè di lavoro a distanza …, etc.. 
A tale eterogeneità si ricollegano potenzialità economiche, in particolare sotto 
forma di applicazioni industriali, di estrema importanza. 
L’avvento di Internet ha determinato la nascita di aziende produttrici di nuovi 
hardware e software, come  la “CISCO”, che costruisce ed immette sul mercato la 
grande maggioranza dei “router”(computers che instradano il traffico di Internet 
da un nodo all’altro). 
Sono divenute, in breve tempo, migliaia le aziende che producono accessori per la 
Navigazione in Internet
36
 (ad es. modem) ed a tale fenomeno ha fatto eco quello 
della riconversione industriale delle aziende informatiche preesistenti che hanno, 
gradatamente,  adeguato i propri servizi alle esigenze dell’utenza di Rete, come ad 
esempio la Digital, che ha creato Altavista, uno dei più potenti motori di ricerca 
nel word wide web
37
. 
Tale ondata di innovazione “imposta” ha travolto anche il settore delle aziende 
telefoniche i cui prezzi e la gestione centralizzata del servizio sono state messe in 
                                                           
32
 HANCE, Internet e la Legge, McGraw-Hill Libri Italia, 1997, pp. 8 ss.. 
33
 Il File Transfer Protocol funziona in modo che un utente Italiano collegato  ad un server F.T.P. 
Americano possa estrarre da quest’ultimo, ad es., un file contenente alcune poesie di Walt 
Withman o depositarne uno che altri utenti potrebbero, a loro volta, “scaricare”. Idem come 
sopra. 
34
 Si pensi alla celebre Rivista di Cultura Giuridica Diritto & Diritti, consultabile all’indirizzo: 
http://www.diritto.it. 
35
 TORRANI-PARISE, Op. cit., p. 79; HANCE, Op. cit., pp. 10 ss.: ”A livello mondiale, l’avvento 
delle autostrade dell’informazione, di cui Internet è il precursore, costituisce una rivoluzione dei 
dati economici a favore della globalizzazione dei mercati  e dell’accrescimento della concorrenza. 
Internet rappresenta per l’impresa una nuova arma economica ed uno strumento competitivo per 
farsi conoscere, per pubblicizzare i propri prodotti e servizi, per analizzare i diversi mercati e 
tastare il polso all’eventuale clientela, per effettuare transazioni commerciali, per compiere studi 
di ricerca e sviluppo, per assumere personale, etc.. I dieci milioni di riferimenti commerciali 
americani (US Business listings), contenuti nelle Central Source Yellow Pages sono del resto una 
testimonianza concreta del crescente interesse delle imprese per Internet … . Qualsiasi tipo di 
bene di consumo è oggi commercializzato su Internet, sia sui siti di un’impresa o di un 
commerciante, sia all’interno di enormi mercati virtuali quali, ad esempio, l’European Business 
Center, il London Mall, …, l’IndustryNet Online Marketplace. Quest’ultimo, creato nel 1991,  
raccoglie una media di 250.000 industriali e 10.000 prodotti ogni anno. Oltre 40.000 utenti, 
provenienti da 26 diversi paesi, il 18% dei quali non sono americani,  visitano ogni mese il 
mercato cibernetico e si è stimato che il traffico  totale di consumatori cibernetici potenziali nel 
1996 supererà il milione …”. 
36
 Tali dati sono tratti da  F. CARLINI, Nel ciberspazio c’è di tutto, ma manca qualcosa: la 
società, consultabile all’indirizzo: http://www.fub.it/telema/TELEMA8/carlini8.htlm #3. 
37
 Idem come sopra. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 7
discussione dal modello decentrato della Rete e dalle sue peculiari tecniche di 
trasmissione
38
. 
Questa è la fisionomia di Internet che emerge da un’analisi  congiunta di reale e 
virtuale che si sovrappongono sullo sfondo dipinto “dalla cibernetica, dalla 
computerizzazione, dall’informatica che hanno completamente sconvolto l’intero 
paesaggio teorico che il secolo aveva lentamente costruito”
39
. 
Ha scritto Jeremy Campbell: “Dopo aver fino al Medioevo significato altre cose, 
la parola informazione ha acquisito un significato semplice, familiare oppure 
giuridico-politico: quello di notizia o conoscenza dei fatti, a contenuto variabile, 
secondo la volontà collettiva o le organizzazioni sociali. Ma dopo il 1940 bisogna 
tener conto di una linea di demarcazione tecnologica. Infatti, con la grande 
inflazione mediatica, non è più possibile ragionare come prima, dato che 
l’informazione può addirittura significare un principio universale che opera nel 
mondo” 
40
. 
L’informazione intesa, nel senso più ampio del termine, come contenuto di 
qualsiasi natura, diffuso tramite Internet, retroagisce sulla comunità umana, 
influenzandola ed in parte plasmandola secondo i canoni della globalizzazione, 
divenendo un “Quarto Potere” in aggiunta al Terzo Potere dei media 
“tradizionali”. 
E, allora, il nodo gordiano da sciogliere nel mondo della tecnologia sociale 
interattiva diviene uno soltanto: regolamentare o non regolamentare Internet? 
Spazio anarchico, societas tecnologica  ordinata ab externo dall’eteronoma 
voluntas legis, villaggio globale i cui codici di comportamento siano frutto di 
autoregolamentazione, o addirittura semplice “Netiquette”, cioè galateo 
informatico di buone maniere non codificate? 
E’ ammissibile una societas così complessa priva di Ius? 
 
1.2. LE REGOLE DI INTERNET: UN DIBATTITO NON ANCORA 
CONCLUSO. 
 
“Non è facile giungere al cuore di Internet e coglierne la realtà vera; bisogna 
liberarsi con pazienza di molta retorica, superare diffidenze, evitare trappole 
ideologiche, non restare abbagliati da quella che è stata chiamata la Internet 
Trinity, una trinità fatta dalla tecnologia del mezzo, dalla distribuzione geografica 
dei suoi utenti, dalla natura dei suoi contenuti…”
41
. 
Pur senza cedere alla suggestione della “Internet Trinity” è innegabile che il 
trinomio tecnologia, transnazionalità ed eterogeneità definiscano uno spazio 
peculiare nel quale una pluralità di soggetti interagiscono, in senso non biotico, 
creando, però, non semplici mondi virtuali, ma un tangibile spazio economico, 
                                                           
38
 Idem come sopra. 
39
 A. CAVALLARI, Nel labirinto dei media l’informazione scompare, in Teléma, consultabile 
all’indirizzo: http://www.fub.it/telema/TELEMA4/cavalla4.html. 
40
 Idem come sopra. 
41
 RODOTA’, Relazione introduttiva al Convegno “Internet e Privacy – quali regole?” del 
08.05.1998, consultabile all’indirizzo: http://www.interlex.com/675/rodotint.htm. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 8
politico, culturale, che non è altro se non  una societas nelle due forme prospettate 
da Rodotà 
42
: 1) come nuovo modello di organizzazione sociale, la cosiddetta 
organizzazione a Rete che consente a ciascuno di noi di interagire con gli altri, 
mettendo in discussione l’assetto gerarchico dell’organizzazione sociale e 2) 
anche come struttura sociale internamente mobile ed in continua evoluzione, in 
quanto Internet ha generato Intranet, genererà la “nextgeneration Internet”, cioè 
una rete super veloce che consentirà una migliore utilizzazione delle sue 
potenzialità. 
In tale duplice prospettiva Internet non è soltanto spazio della mente, ma 
pragmatico spazio sociale popolato non da telematici bit, bensì da individui. 
E, allora, come per ogni forma di aggregazione sociale, si pone la necessità di 
operare una scelta: regolamentare o non regolamentare Internet, opzione che 
funge da spartiacque tra i “Digital Libertarians”, che ritengono la Rete spazio 
anarchico e luogo di elezione della libertà in senso assoluto, ed i “positivisti”, 
fautori della “libertà nelle regole”. 
E qualora l’opzione prescelta fosse la seconda, cioè quella della giuridificazione 
di Internet, si pone un ulteriore quesito: è più indicata l’eteronomia o 
l’autonomia? 
A favore di un divieto assoluto di regole milita  il più grande pregio della Rete (o, 
forse, più precisamente, quello che è stato, nei primi anni di vita, il suo più grande 
pregio), cioè quello di aver  scardinato l’organizzazione gerarchico-piramidale dei 
mezzi di comunicazione di massa tradizionali: Internet non è di nessuno ma, al 
tempo stesso, è di tutti, è spazio anarchico senza leggi, utilizzabile da ogni utente 
senza alcuna forma di discriminazione. 
Si possono, in tale ordine di idee, richiamare le parole di J. P. BARLOW: “Con lo 
sviluppo di Internet … stiamo assistendo all’evento storico di maggiore portata 
dalla conquista del fuoco …; la parola incisa su una pagina di libro deve esservi 
stata messa da una grande Istituzione. Tra l’autore ed il lettore di quella parola c’è 
un enorme organismo di mediazione, fatto di organizzazione e di capitali … e 
tutta quella mediazione produce un effetto enorme sulla parola; ma tra la parola 
che digito sul computer  o sulla posta elettronica e la parola che viene fuori dal 
terminale sta  semplicemente realizzandosi la trasformazione digitale. Non è 
mediata ed è la più intima possibile …”
43
. 
Eppure la realtà non è così lineare: nell’assenza totale di regole non esiste 
concorrenza, si consolidano posizioni dominanti, il più debole soccombe e la 
correttezza dell’informazione globale diviene pura utopia relegata ai margini di un 
palcoscenico dominato icasticamente dal “bellum omnium contra omnes”. 
Il dibattito sulle “regole di Internet” ricalca semplicemente le tematiche affrontate 
alla fine degli anni ’60, con riferimento all’esperienza delle prime televisioni e 
radio libere, che taluno riteneva tanto più capaci di ampliare le potenzialità della 
comunicazione quanto minore fosse stata l’incidenza della regolamentazione 
                                                           
42
 Idem come sopra. 
43
 SCARPATO, Op. cit., p. 37. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 9
pubblica
44
. Tuttavia “l’illusione generosa si è spenta  in breve tempo, proprio 
l’assenza di un quadro di regole istituzionali ha favorito il prevalere di pure 
logiche di mercato. Le televisioni libere sono diventate oggetto di attenzione dei 
grandi gruppi e l’illusione di libertà è stata riassorbita nelle grandi strutture di tipo 
oligopolistico”
45
. 
Pur non essendo del tutto corretto identificare la complessa fenomenologia di 
Internet con l’esperienza delle televisioni e radio libere, il messaggio che proviene 
dal passato non può essere ignorato: la libertà, per essere tale, deve essere inserita 
in una cornice istituzionale di riferimento che la protegga e la renda attuale. 
Un approccio pragmatico, dunque, al fenomeno Internet rende difficilmente 
attuabili le petizioni di principio dei “Cyber Libertarians” che, strategicamente, 
trascurano o minimizzano la scottante questione delle forme improprie di utilizzo 
della Rete e del grande interesse che essa ha destato presso le organizzazioni 
criminali.  
In un possibile approccio positivista, invece, viene affrontata, oltre alla 
problematica afferente alla libertà di accesso alla Rete, anche quella relativa ai 
contenuti illeciti e nocivi riguardo ai quali Internet può porsi come instrumentum 
sceleris privilegiato oppure come semplice veicolo di diffusione sia di dati illegali 
in sé e per sé, sia di informazioni  non criminose perché non in contrasto con la 
normativa vigente ma, tuttavia, dotate di potenzialità  nocive. 
Tali caratteristiche della società dell’informazione globale ed, in primis, il suo 
carattere vulnerabile spostano l’ago della bilancia decisamente a favore 
dell’approccio giuridico al fenomeno Internet. 
Basti pensare che secondo un sondaggio condotto dal Computer Emergency 
Response Team (CERT), l’Agenzia Parastatale Statunitense che si occupa degli 
incidenti su Internet, le intrusioni illegali su network della Rete sono state, nel 
1994, 2.241, quasi il doppio dell’anno precedente. 
Altre statistiche rivelano che le perdite economiche connesse a furti elettronici di 
numeri di carte di credito hanno superato, nel ’94, i 500 milioni di dollari ed ogni 
anno sono in costante crescita 
46
. 
In Italia il Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università di Milano ha 
rivelato, nel 1994, trentacinque casi di hackeraggio di rilevo contro i 164 
dell’anno seguente
47
, cifra in costante aumento. 
                                                           
44
 Si veda in tal senso: RODOTA’, Se non ci sono più confini qualche limite è necessario, in 
Rivista Telèma, Primavera ’97, consultabile all’indirizzo:
http://www.fub.it/telema/TELEMA8/Rodota8.htlm. 
45
 RODOTA’, Introduzione al Convegno “Internet e Privacy”, Loc. URL cit..  
46
 Tali dati sono tratti da PARRELLA, Internet: miti, sicurezze, abitudini, consultabile 
all’indirizzo: http://www.interlex.com/inforum/parrella.htm.  
47
 Tali dati sono tratti da FAGGIOLI, Computer crimes, Ed. Simone, 1998, pp. 18 ss.. 
Alla medesima locazione viene segnalato un caso interessante, indice dell’incremento della 
criminalità informatica in Italia: “… nel 1994 è stata compiuta l’operazione “Hackers hunter”, 
che ha visto 35 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di 
truffa in danno della SIP, illecita intrusione e danneggiamento di banche dati di pubblica utilità. 
Gli hackers, sfruttando la rete Itapac, si connettevano fraudolentemente a numerose banche dati 
per  copiare i programmi e collegarsi ad altre banche dati anche straniere …”. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 10
La sicurezza della Rete, quindi, non è altro che mito o leggenda telematica 
destituita di qualunque fondamento
48
: da tale connotazione emerge con chiarezza 
la legittimità di un approccio positivista. 
Tuttavia è stata più volte sottolineata l’assoluta inidoneità della strumentazione 
giuridica tradizionale ad affrontare le forme di criminalità connesse all’utilizzo di 
Internet, che trascendono la dimensione spaziale  nazionale per proiettarsi in 
ambiti comunitari o addirittura internazionali. 
Questo approccio
49
 sembrerebbe condurre addirittura a mettere in crisi il 
significato stesso della normazione come tradizionalmente intesa, tanto da 
preludere ad esiti palingenetici nella funzione stessa del diritto e dello Stato, 
atavicamente legati al peccato originale della territorialità. 
Nello stesso ordine di idee, già nel 1965, Paul Baran, in un rapporto per la 
Random Corporation, esprimeva tutto il suo scetticismo per l’applicazione di 
schematismi giuridici al mondo della tecnologia: “Non aspettiamoci che il 
contributo dei giuristi possa sostituire una buona progettazione tecnica; anche se 
non si volesse tener conto del ritardo connaturale nei procedimenti legislativi e 
giudiziari, gli specifici problemi del mondo dei computers si collocano in una 
dimensione che ad essi sfugge completamente”
50
. 
Tale affermazione nasconde una ipocrisia latente o, forse, un semplice errore di 
prospettiva: è falso sostenere che Internet sia un territorio privo di qualunque  
regolamentazione giuridica, una zona franca nella quale sia possibile porre in 
essere qualunque comportamento senza  mai “incappare” in barriere difensive o 
repressive. La stessa vocazione internazionale di Internet implica che la Rete  sia 
soggetta contestualmente alle giurisdizioni degli oltre 140 Paesi ad essa connessi. 
Internet non è certo “ente giuridico” personificato o personificabile, ma tantomeno 
è entità astratta priva di qualunque radice nel reale: è potenziamento della mente 
umana, immenso archivio di informazioni digitalizzate,  forma di conservazione e 
mezzo di diffusione del sapere ed in quanto tale è infrastruttura appartenente al 
“mondo dell’essere” che retroagisce su quello del “dover essere”. 
Internet ha segnato la nascita di una nuova situazione giuridica soggettiva o, più 
precisamente, del suo aspetto attivo: il “diritto attivo di libertà informatica”, cioè 
l’interazione uomo-macchina che consente di inviare e ricevere informazioni, che 
si aggiunge, completandolo, al diritto passivo di libertà informatica, che coincide 
con la protezione della riservatezza dei dati personali, che potrebbe essere lesa 
dalle potenzialità diffusive della Rete. 
In tale contesto si colloca un nuovo interesse degno di tutela, che potremmo 
definire come bene giuridico informatico, nozione ampia ed eterogenea che 
ricomprende qualunque “oggetto”, anche immateriale, giuridicamente rilevante 
nella sua dimensione tradizionale, suscettibile però o di digitalizzazione, cioè di 
conversione in impulsi  telematici tale da renderlo “contenuto” transitabile nella 
                                                           
48
 In tal senso PARRELLA, Op. loc. URL cit.. 
49
 COSTANZO, Aspetti evolutivi del regime giuspubblicistico di Internet, consultabile 
all’indirizzo: http://www.interlex.com, nel Forum “l’Informazione su Internet”. 
50
 Citazione di RODOTA’, Relazione introduttiva  al Convegno “Internet e Privacy – quali 
regole”, Loc. URL cit.. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 11
Rete (come, ad es., le opere grafiche o letterarie diffuse abusivamente tramite 
Internet) oppure di lesione digitale, cioè di offesa diretta tramite la tecnologia 
informatica (come nel caso del vulnus all’onore ed al decoro di un soggetto, a 
seguito di una condotta diffamatoria realizzata “a mezzo Internet”). 
Nasce così il Diritto dell’Informatica, che consiste in “un insieme di questioni 
giuridiche sorte a seguito della creazione di un nuovo bene immateriale, il bene 
informatico a cui è connesso il servizio telematico di comunicazione”
51
, una cui 
branca fondamentale è rappresentata dal Diritto Penale dell’Informatica nel quale 
si delineano comportamenti delittuosi spesso  estranei alla dogmatica tradizionale. 
Ciò, però, non equivale ad affermare l’indipendenza o l’assoluta estraneità  
dell’area penale informatica (e di Internet) a quella del Diritto Penale 
preesistente
52
. 
La Rete, pur differenziandosi per le sue peculiari caratteristiche, quali  la 
dimensione transnazionale e  l’interattività, da ogni altra forma di tecnologia 
giuridificata e disciplinata nel settore penale, è pur sempre creazione umana e 
dietro la macchina non può che nascondersi l’uomo, con i suoi errori e le sue 
responsabilità giuridiche che spaziano  dal settore civilistico  a quello penalistico, 
con fisionomie del tutto nuove che però, in forza di interpretazioni estensive o 
analogiche, dove consentite,  possono essere attratte dal mondo del diritto 
preesistente
53
. 
In tal senso ha affermato Rodotà che, “anche in assenza di norme che la 
riguardino esplicitamente, Internet deve fare i conti con un mondo profondamente 
giuridificato, all’interno del quale le situazioni nuovissime sfidano i criteri 
tradizionali di giudizio, ma incontrano pure regole da seguire, o nelle quali 
                                                           
51
 FROSINI, L’argine giuridico al potere virtuale, in Riv. Telèma, consultabile all’indirizzo: 
http://www.fub.it.telema/TELEMA1/Frosini1.html. 
52
 In tal senso P. GALDIERI (in Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico, 
Milano, Giuffrè Ed., 1997, pp. 204 ss.), pur rilevando come la tecnologia abbia profondamente 
inciso sulla fisionomia del fatto costituente reato, creando, ad es., “… nuovi luoghi, quelli 
informatici, per molti versi differenti dalle situazioni di luogo come universalmente intese ...”, 
oppure un “nuovo soggetto, il computer, che da solo, seppur con il contributo indispensabile 
dell’uomo, prende attivamente parte all’azione ...”, si pronuncia contro l’autonomia del Diritto 
Penale dell’Informatica “… le cui disposizioni possono essere pensate e comprese solo attraverso 
un loro inserimento all’interno del corpus penale preesistente ...”. Tuttavia l’A. non omette di 
rilevare come l’avvento di Internet possa risolvere in radice il problema dell’autonomia del 
Diritto Penale dell’Informatica in quanto la ipotizzabile informatizzazione quasi totale delle 
attività umane, come nel caso del commercio via Internet o della sostituzione dei documenti 
cartacei con quelli digitali, creerà uno scenario nel quale l’applicazione delle norme penali 
informatiche rappresenterà la regola anziché l’eccezione, “... con la conseguenza di rendere 
inutile qualsiasi discorso riguardante una pretesa autonomia …” del diritto penale 
dell’informatica..  
53
 Ha osservato P. COSTANZO che nel ciberspazio “non v’è dubbio che non vi sia alcuna 
dimensione soggettiva ed oggettiva  in posizione di alterità rispetto all’ordinamento dello Stato, e 
tantomeno alcun  ordo spiritualis (o sarebbe il caso di dire : virtualis?) dal quale occorra ritrarsi, 
bensì ordinari subditi legum che pongono in essere comportamenti a vario titolo rilevanti per 
l’ordinamento (particolarmente quando si verta in tema di comportamenti delittuosi rispetto ai 
quali anche la più rigorosa netiquette non potrebbe che mostrare la corda.)”, in Le nuove forme 
di comunicazione in Rete, consultabili all’indirizzo: http://www.interlex.com/regole/costanz3.htm. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 12
possono trovarsi impigliate”. Al tempo stesso, però, non è possibile liquidare la 
controversa questione della regolamentazione di Internet con la semplicistica 
affermazione che “tutto ciò che è illegale off-line lo è anche on-line” e viceversa. 
Il ciberspazio pone una casistica non ipotizzabile al di fuori della Rete: basti 
pensare ai complessi e sempre più frequenti conflitti giurisdizionali che si 
verificano nel villaggio globale per il sovrapporsi di normative penali 
estremamente diverse e che non possono essere risolti appellandosi alla 
giurisprudenza formatasi in caso di incidenti avvenuti in acque internazionali o di 
danni ambientali di portata extraterritoriale.  
Tuttavia indice certo  dell’essenza giuridica di Internet è rappresentato dai primi 
nuclei “disciplinari” che la Rete ha autonomamente prodotto, noti come 
“netiquette” o “cibermaniere”: si tratta di regole di galateo informatico, non 
ufficialmente codificate, ma conosciute dall’utenza esperta e tramandate quasi 
come consuetudine e consacrate, dunque, dalla “diuturnitas” e dalla “opinio” se 
non “iuris” per lo meno “necessitatis”. Le  violazioni di tali corpora 
consuetudinari, pur non essendo sanzionate dal diritto positivo, possono 
comportare, ad es., l’esclusione dalla partecipazione ad un forum dell'utente 
scorretto o messaggi di biasimo da parte degli altri frequentatori della Rete, 
sanzioni “sociali” che, comunque, denotano un seppur primitivo nucleo giuridico. 
A ciò si aggiungono le norme di autoregolamentazione elaborate da specifiche 
categorie di soggetti presenti in Rete o, comunque, connessi alla Rete: ad es. la 
NFSNet ha elaborato modalità di utilizzo della Rete, le cosiddette “acceptable use 
policies”, così come i fondatori dei forum di discussione in genere stabiliscono 
norme alle quali gli utenti dovranno conformarsi se vorranno partecipare al 
forum
54
. 
Si tratta di regole codificate la cui inosservanza è, come per le cibermaniere, 
sanzionata socialmente dalla stessa utenza della Rete.  
E’ stato rilevato
55
 che le norme di autoregolamentazione, così come in misura 
ridotta la netiquette, potrebbero divenire strumenti per dirimere controversie 
giuridiche del territorio-Internet, anche nelle aule dei Tribunali, qualora un 
giudice, al fine di valutare il comportamento delle parti in causa, si informi 
riguardo agli usi vigenti in un certo forum di discussione o sulla Rete in genere. 
Autoregolamentazione, netiquette, alle quali si aggiungono regole di natura 
strettamente tecnica (i protocolli di comunicazione) o tecnico-amministrativa (gli 
indirizzari di Rete) non sono altro se non indici rivelatori di una necessità di 
ordine nel mondo di Internet che, tuttavia, nella sua struttura originaria, è 
comunque corpus di norme, anche se di “prima generazione”.  
                                                           
54
 HANCE, Op. cit., p. 19. 
55
 Idem come sopra. 
Al sito http://www.inferentia.it/netiquette è possibile consultare la versione Italiana di “The Net: 
Guida per l’utente e netiquette”, nella quale sono state sviluppate una serie di linee guida per tutti 
i protocolli di Internet, al fine di permettere all’utenza di esplorare la Rete con piena 
consapevolezza delle proprie responsabilità. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 13
E’ stato in tal senso correttamente evidenziato
56
 che lo sviluppo iniziale della Rete 
e buona parte della sua attuale evoluzione sono fondati su “contratti per adesione”, 
le cui clausole devono essere preliminarmente accettate per poter entrare a far 
parte del sistema. 
Tutto ciò è autonomia alla quale deve essere fornito un idoneo supporto 
legislativo esterno, senza tuttavia cadere negli eccessi pan-positivisti, che 
proclamano l’eteronomia in senso assoluto, in cui protagonista unico è lo Stato (o 
gli Stati) , che si pone come fonte unilaterale di regole. 
Disciplinare Internet significa prima di tutto modulare saggiamente l’autonomia e 
l’eteronomia, in quanto entrambe dotate di pregi e difetti: la prima sicuramente 
versata  in aspetti tecnici e pragmatici sconosciuti al legislatore, ma priva spesso 
di sufficiente efficacia deterrente; la seconda, certo più neutrale ed espressione  di 
una concreta potestà punitiva, ma distante dalla pulsante e viva realtà della Rete. 
Inoltre, la Legge, avvinta dal principio di origine aristotelica del terzo escluso, si 
scontra con una realtà densa di sfumature che difficilmente può essere articolata in 
senso dicotomico.
57
 
Alla  luce degli evidenti limiti dell’eteronomia e del pan-positivismo, non si può 
che accogliere la proposta di Rodotà, che si sostanzia in una “strategia integrata”: 
“Non possiamo più pensare che sia soltanto una la sede della regolazione. Su 
questo, credo, che si vada creando un consenso politico piuttosto diffuso, che 
taglia da una parte gli assertori invincibili della libertà anarchica in Rete, e, 
dall’altra,  i sostenitori dell’altrettanto invincibile logica della regolazione da parte 
di un unico centro: lo Stato o altro che sia …”
58
. 
L’approccio positivista corretto deve , dunque, procedere per gradi: in primo 
luogo lasciare il più possibile intatte le forme di autoregolamentazione, codificate 
o non che l’utenza  attiva ha progressivamente elaborato, manifestando rispetto ed 
attenzione per quei codici etici che in parte tracciano linee guida che lo stesso 
legislatore dovrà seguire.  
La prima tappa può essere dunque definita come ricognitiva e conservativa. 
La seconda, di chiaro stampo interpretativo,  deve tendere a saggiare la resistenza 
all’impatto con la Rete del diritto positivo preesistente, della dottrina e della 
giurisprudenza su di esso formatasi al fine di comprenderne se la capacità di 
adattamento alla nuova realtà della Rete passi tramite una semplice 
                                                           
56
 M. CAMMARATA, Quali leggi per il territorio di Internet, consultabile all’indirizzo: 
http://www.interlex.com/regole/mcmeta1.html. 
57
 A. MONTI richiama l’applicazione della “logica fuzzy” alla creazione di norme giuridiche, al 
fine di ottenere una maggiore rispondenza alla realtà: “… la logica fuzzy … opera un 
ribaltamento di prospettiva nell’analisi dei problemi e nella formulazione delle proposizioni. Se la 
logica bivalente (e, quindi, i sistemi basati su di essa) descrive una realtà discreta, digitale, la 
logica vaga è assimilabile ad una curva continua. Essa consente di descrivere tutte le fasi 
intermedie nelle quali si manifesta un fenomeno a differenza di quanto consente un  modello 
bivalente che può  funzionare solo agli estremi della curva stessa…”, in Società vulnerabile, 
norma debole, logica vaga, consultabile all’indirizzo: http://www.interlex.com/inforum/a-
monti6.htm. 
58
 RODOTA’, Relazione introduttiva al Convegno “Internet e Privacy – quali regole?”, Loc. URL 
cit.. 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 14
interpretazione estensiva oppure richieda, ove consentito, forme di analogia iuris o 
legis. 
La terza tappa, quella creativa, diviene indispensabile laddove non risulti 
possibile adeguare la normativa antecedente all’avvento di Internet alle nuove 
fenomenologie del villaggio globale. 
Tale fase si articola su due livelli: il primo, che potremmo definire di “indirizzo” 
(delega creativa), volto a sollecitare, tramite “raccomandazioni”, l’intervento dei 
soggetti della Rete al fine di creare nuove forme di autoregolamentazione; il 
secondo, di creazione attiva, a sua volta, si realizza su due piani, quello della 
legislazione nazionale e quello della legislazione transnazionale (non ha più senso 
parlare di Comunità Europea e Comunità Internazionale affrontando il fenomeno 
Internet), tenendo ben presente che la prima fase, estremamente delicata, deve 
gradatamente lasciare spazio alla seconda al fine di affrontare, su tavoli di 
trattativa sempre più ampi, la dimensione aterritoriale di Internet con le 
conseguenti implicazioni di natura giurisdizionale. 
Atti internazionali o comunque sovranazionali, leggi nazionali, codici di 
regolamentazione, netiquette o comunque standard comportamentali consolidati 
rappresentano l’approccio “positivista” ad Internet, in una forma non esasperata, 
bensì conscia dell’estrema delicatezza e complessità del fenomeno che spesso 
sfugge, nella sua vaghezza, alla strutturale rigidità della norma. 
La regolamentazione di Internet può essere, poi, suddivisa in  due ampi settori:  
1) REGIME DI GARANZIA DELLE LIBERTA’ 
59
: 
regolamentazione del settore delle Telecomunicazioni, al quale, per 
interpretazione estensiva, viene accomunato anche Internet, con particolare 
riferimento alle modalità di fornitura degli accessi, aspetto che rileva, ai fini del 
presente lavoro, soltanto nella misura in cui, disciplinando i diritti e gli obblighi 
dell’Internet Access Provider, si delinei la sua eventuale responsabilità per 
contenuti illeciti e nocivi immessi in Rete dall'utenza ad esso legata da un 
rapporto contrattuale; 
2) REGIME DEI CONTENUTI: 
regolamentazione dei contenuti illeciti e nocivi circolanti su Internet, in 
prospettiva nazionale e transnazionale e conseguente individuazione di diritti, 
obblighi e responsabilità degli attori della Rete. 
 Riguardo alla disciplina del sistema delle Telecomunicazioni in Italia basteranno 
pochi cenni.  
Un primo impulso verso l’armonizzazione comunitaria del sistema delle 
Telecomunicazioni è stato dato dalla Direttiva 90/388 in tema di concorrenza nei 
mercati dei servizi di Telecomunicazioni, che, pur non occupandosi esplicitamente 
                                                           
59
 E’ stato correttamente rilevato come le questioni poste da Internet “siano dotate certamente di 
taluni caratteri peculiari e inediti, ma non al punto di sceverarle completamente da quello che è il 
più generale piano problematico delle Telecomunicazioni, non potendosi, infatti, ignorare che,  
rispetto ai quesiti sullo stato giuridico di quella che pur non si esita a definire la Rete per 
antonomasia, si pongono pregiudizialmente le questioni circa il regime degli strumenti 
comunicativi che, a diversi livelli, ne consentono le interconnessioni, il convogliamento dei dati e 
finanche l’accesso ai dati medesimi” (P. COSTANZO, Aspetti evolutivi del regime giuridico di 
Internet, Loc. URL cit.). 
INTERNET E DIRITTO PENALE
 15
di Internet, al n. 6 fornisce una nozione di “servizi di telecomunicazione” che vi si 
attaglia perfettamente.  
I servizi di telecomunicazione  consistono dunque in: 
“- servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione, 
ad esempio, la conversione di protocollo, di codice, di formato, di flusso; 
-  servizi basati sull’informazione avente ad oggetto l’accesso a basi di dati; 
- servizi informatici a distanza; 
- servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta 
elettronica; 
- servizi di trasmissione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento 
elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione …” . 
Tale Direttiva è stata, poi, recepita dal D. Lgs. 17 Marzo 1995, n. 103, coadiuvato 
da due successivi interventi di rango attuativo e costituiti dal D. P. R. 4 Settembre 
1995, n. 420, e dal D. M. del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 5 
Settembre 1995, n. 385. 
Il D. Lgs. 103/95, all’art. 1, comma 1, lett. d), definisce i “servizi di 
telecomunicazione” come: “… i servizi la cui fornitura consiste parzialmente o 
totalmente nella trasmissione e nell’instradamento di segnali sulla rete pubblica di 
telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni ad eccezione della 
radiodiffusione e televisione …” . 
Anche la nozione fornita dalla Legge 31 Luglio 1997,  n. 249, art. 1, comma 6, 
lett. a), n. 5, risulta comprensiva del fenomeno Internet e rende, quindi, 
applicabile la disciplina del sistema delle Telecomunicazioni alla Rete:  gli Access 
Providers sono, dunque, tenuti, come fornitori di servizi diversi dalla telefonia 
vocale, a richiedere la preventiva autorizzazione, a carattere oneroso, al Ministero 
delle Poste e delle Comunicazioni, qualora si avvalgono di linee dedicate oppure 
alla semplice notificazione, a carattere gratuito, in caso di utilizzo di linee 
commutate
60
. 
Il regime dei contenuti verrà trattato nei paragrafi seguenti. 
 
 
1. 3.  REGOLE E PANORAMI TRASNAZIONALI: 
1.3a.  OSTACOLI E PROSPETTIVE. 
Uno degli ostacoli di maggior rilievo che si pone alla regolamentazione di 
Internet, soprattutto con riferimento alla prospettiva penalistica dei contenuti 
illegali e nocivi, è rappresentato dalla vocazione transnazionale della Rete.  
Parlare  di un Diritto Penale che trascenda i confini nazionali per divenire 
disciplina sanzionatoria comune ad una pluralità di entità statuali non può che 
suscitare perplessità sino al punto di apparire pura utopia, proiezione fantastica di 
                                                           
60
Per approfondimenti: P. COSTANZO, Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di 
Internet, consultabile all’indirizzo: http://www.interlex.com/TLC/COSNZ1.htm; M.CAMMARATA 
e A. MONTI, Il Decreto Legislativo 103/1995 e gli Internet Services Providers, consultabile 
all’indirizzo: http://www.mclink.it/inforum/103def.htm; P. COSTANZO, Le nuove forme di 
comunicazione in Rete: Internet, consultabile all’indirizzo: 
http://www.interlex.com.regole/costanz3.htm.