Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
7 
 
ruolo essenziale l apporto conoscitivo e le competenze tecniche offerte dal 
professionista. 
In mancanza di una disciplina codicistica dettagliata sulla nozione di professione 
intellettuale, essenziale Ł l apporto della dottrina, la quale ha individuato alcuni 
elementi caratteristici della suddetta attivit . In  particolare la prestazione del 
professionista intellettuale consisterebbe nell esercizio di un attivit  caratterizzata 
dall impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto al lavoro 
manuale4, contraddistinta per l autonomia‚ la discrezionalit , la personalit , 
l intellettualit  e la professionalit . 
L autonomia comporta la facolt  da parte del professionista di  esercitare la 
propria attivit  in una sfera di piena libert , con  la possibilit  di determinare gli 
ambiti e gli spazi entro cui muoversi ed effettuare le proprie scelte5. La nozione di 
autonomia non va intesa in senso assoluto, al punto di renderla equivalente al 
concetto di libera professione, potendo essa coesistere con un rapporto di lavoro 
subordinato.  
La discrezionalit  consiste nel potere del professionista di scegliere quali 
comportamenti tenere e quali mezzi tecnici adottare che egli ritenga 
maggiormente idonei a realizzare il risultato sperato; tale ambito di scelta coesiste 
con il rispetto delle regulae artis, le quali fungono da paramentro per la 
determinazione della condotta esigibile.  
                                                 
4
 BALDASSARRI, La responsabilit  civile del professionista ‚ in Trattati a cura di Paolo Cendon, 
Milano, 2006, 1 ss. 
5
 BALDASSARRI, La responsabilit  civile del professionista ‚ cit., 8. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
8 
 
Il requisito della personalit  ha una sua consacrazione legislativa nell art. 2232 
c.c., il quale dispone testualmente nella sua prima parte:  Il prestatore d opera 
deve eseguire personalmente l incarico assunto  . La personalit  Ł un elemento 
che attiene alla natura fiduciaria del rapporto tra cliente e professionista, nel quale 
rileva l intuitus personae, senza per  implicare l infungibilit  (oggettiva e  
soggettiva) della prestazione6. Il requisito della personalit , inteso come eleme nto 
fondante di una relazione fiduciaria, determina l insorgere di obblighi di 
riservatezza, informazione, fedelt , venendo cos  a d incidere sul fondamento della 
responsabilit  del professionista. 
L obbligo di esecuzione personale della prestazione non toglie la possibilit  
riconosciuta al professionista di avvalersi di sostituiti o ausiliari: 
nell adempimento della propria prestazione - continua l art. 2232 - il 
professionista potr  avvalersi dell ausilio di sostituiti o ausiliari sotto la propria 
responsabilit  e direzione , semprechŁ sia consentita dal contratto o dagli usi e 
non sia incompatibile con l oggetto della prestazione . Il fatto che il legislatore 
ponga limiti rigorosi alla spersonalizzazione dell attivit , costituisce prova della 
rilevanza dell esecuzione personale dell incarico d a parte del professionista 
intellettuale.  
Il principio di personalit  Ł stato per lungo tempo considerato un ostacolo alla 
possibilit  di esercizio della prestazione intellet tuale da parte di enti collettivi, 
anche alla luce del divieto sancito dall art. 2 della Legge n. 1815 /1939: sulla base 
                                                 
6
 Si veda PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d opera e professioni intellettuali, Milano, 1996, 
515-516. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
9 
 
dell impostazione legislativa previgente, si riteneva che - in caso di esercizio 
collettivo della professione - dovesse necessarimanete farsi ricorso al contratto 
d appalto. Con l abrogazione del suddetto divieto, avvenuto con Legge 7 agosto 
1997 n. 266, il principio di personalit  deve essere reinte rpretato in senso 
funzionale, come possibilit  che si possa instaurar e una relazione fiduciaria tra 
cliente e chi si assume l obbligo di eseguire la prestazione7. 
Si parla di intellettualit  della prestazione, ad indicare l importanza assunta dalla 
cultura e dalla intelligenza del soggetto che la svolge. Tale carattere Ł strettamente 
legato alla professionalit . 
Secondo parte della dottrina8 un ulteriore peculiarit  che contraddistingue le 
professioni intellettuale Ł costituita dalla professionalit ‚  intesa come stabilit  
dell attivit  svolta in maniera abituale e continua tiva. In base ad un diverso 
indirizzo il termine professione dovrebbe intendersi come attivit  valutabile 
tecnicamente anche se non esercitata in modo stabile e continuativo; a sostegno di 
tale orientamento, si pu  notare come la disciplina  codicistica di cui agli artt. 2230 
e ss. non menzioni il carattere occasionale o stabile dell attivit  come limite 
all applicabilit  dei suddetti articoli. 
 Passati brevemente in rassegna gli elementi caratteristici delle professioni 
intellettuali elaborati dalla dottrina, Ł necessario ora procedere all analisi del 
contratto d opera intellettuale come strumento normale dell esercizio della attivit  
                                                 
7
 CAFAGGI, Responsabilit  del professionista , in Digesto sez. civ., XVII, 1998, 167. 
8
 Vedi SANTORO PASSARELLI, Professioni intellettuali, in Novissimo Digesto, XIV, Torino, 1967, 
24. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
10 
 
professionale9, la cui disciplina trova la propria collocazione all interno del Titolo 
III, libro V del codice civile, dedicato al lavoro autonomo. Il legislatore, accanto 
al contratto d opera  regolato nel Capo I, regola pure il contratto d opera 
intellettuale nel successivo Capo II.  
I due tipi contrattuali, pur distinti per natura e disciplina, hanno un loro stretto 
collegamento alla luce dell art. 2230 del codice, i l quale stabilisce l applicabilit  
delle disposizione del Capo I al contratto d opera intellettuale in quanto 
compatibili. A questo proposito contratto d opera e contratto d opera 
professionale possono considerarsi come due species appartenenti allo stesso 
genus, ciascuna dotata di caratteristiche e peculiarit  sue proprie10. 
Il contratto d opera intellettuale pu  definirsi co me  quel contratto in forza del 
quale un soggetto (professionista intellettuale) assume l obbligo nei confronti di 
un altro soggetto (cliente) di eseguire dietro compenso od onorario [ ] una 
prestazione di contenuto, per l appunto, intellettuale 11. Rispetto al contratto 
d opera si contraddistingue per la diversa natura della prestazione: mentre il primo 
ha ad oggetto necessariamente la realizzazione di un risultato (un opus) - tale che 
in caso di mancata realizzazione si configurer  un inadempimento del prestatore - 
nel contratto d opera intellettuale l attivit  dovu ta consiste in un comportamento 
diligente ed esperto, unito all impiego di mezzi idonei a realizzare uno scopo, e il 
                                                 
9
 ASSANTI, Le professioni intellettuali e contratto d opera,  cit., 843. 
10
 ASSANTI, Le professioni intellettuali e contratto d opera,  cit., 851.  
11
 Vedi GABRIELLI, La r.c. del professionista: generalit ,  in La responsabilit  civile , Torino, 1998, 
230. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
11 
 
mancato raggiungimento del fine desiderato comporter  l inadempimento del 
professionista solo se questo sia conseguenza di colpa o dolo a lui imputabili. 
Queste ultime considerazioni rimandano alla diversa natura della obbligazione 
nascenti dai due tipi contrattuali e cioŁ alla distinzione tra obbligazione di mezzi e 
di risultato, che ci apprestiamo ad analizzare. 
 
2. L’obbligazione del medico. Natura. 
 
Il medico Ł un professionista intellettuale, titolare di laurea in medicina e 
chirurgia, abilitato ad esercitare assistenza sanitaria in funzione di prevenzione, 
diagnosi e cura; l esercizio di tale attivit  presu ppone il superamento di prove 
volte ad accertare le competenze tecniche e l iscrizione presso l albo 
professionale12.  
La responsabilit  del medico costituisce terreno d elezione privilegiato della 
discussa categoria dogmatica che distingue le obbligazioni di mezzi e le 
obbligazioni di risultato13. Tale classificazione   tradizionalmente accolta d alla 
giurisprudenza e sottoposta ad una recente critica da molta parte della dottrina - si 
basa sull idea che esistano due tipi di obbligazione, cui corrispondano due distinti 
                                                 
12
 Vedi BALDASSARRI, La responsabilit  civile del professionista ‚ cit., 1092. 
13
 La distinzione, elaborata alla fine degli anni venti in Francia da Demouge, tra obligation de 
moyen e obligation de rŁsultat ha incontrato grande successo nella dottrina e nella giurisprudenza 
ed Ł stata ricostruita autorevolmente in Italia da Luigi Mengoni. Vedi MENGONI, Obbligazioni di 
mezzi e obbligazioni di risultato, in Riv. dir. comm., 185 ss., 280 ss., 366 ss.   
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
12 
 
criteri di responsabilit : l art. 1176 per le obbli gazioni di mezzi, l art. 1218 per le 
obbligazioni di risultato14. 
In quanto professionista intellettuale, quella del medico viene comunemente 
considerata come obbligazioni di mezzi (o di diligenza): in tale contesto - sostiene 
Mengoni -   l oggetto del diritto di credito vantat o dal paziente non Ł l effettivo 
soddisfacimento primario dell interesse del creditore, bens  un comportamento 
idoneo a dare principio ad un processo di mutamento ( o di conservazione) 15 in 
relazione ad un risultato utile, l esito del quale dipende da fattori esterni e non 
pienamente controllabili; il debitore dunque non promette un risultato, bens  solo i 
 mezzi , le misure che siano idonee a raggiungerlo 16.  
Nell obbligazione del medico, quindi, il «risultato» dovuto non coincide con la 
guarigione, bens  con un complesso di misure idonee a favorire la guarigione e 
nello svolgimento di un attivit  che deve obiettiva mente tendere al 
soddisfacimento dell interesse del paziente; in breve nella buona cura17. 
 PerchØ possa dirsi adempiuta la sua obbligazione, il medico deve porre in essere 
un comportamento professionalmente adeguato nel rispetto del dovere di 
                                                 
14
 Vedi NIVARRA, La responsabilit  civile dei professionisti (medici , avvocati, notai): il punto 
sulla giurisprudenza , in Europa e dir. priv., 2000, 518 ss. 
15
 MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit. 189. L autore mette in risalto la 
relativit  dei concetti di «mezzo» e «risultato», sottolineando come  un fatto valutato come mezzo 
in ordine ad un fine successivo rappresenta gi  un risultato quando sia considerato in se stesso, 
come termine finale di una serie teleologica piø limitata ; inoltre  l interesse-presupposto 
dell obbligazione Ł sempre orientato al mutamento o conservazione di una situazione iniziale, ma 
non sempre il contenuto del rapporto obbligatorio coincide con la sua realizzazione . 
16
 MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit. 189.  Talvolta la tutela 
giuridica Ł circoscritta ad un interesse strumentale: in tali ipotesi il fine tutelato (risultato dovuto) 
non Ł che un mezzo nella serie teleologica che costituisce il contenuto dell interesse primario del 
creditore . 
17
 MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit. 189. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
13 
 
diligenza ex art. 1176, 2  comma cc: si tratta dell e diligenza del professionista 
medio, esercente la propria attivit  con scrupolo ed ade guata preparazione, 
comprendente la conoscenza di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed 
alla pratica della medicina. Di modo che il mancato raggiungimento del risultato 
sperato dal paziente non assume alcuna rilevanza sul piano della responsabilit , 
nel caso in cui il medico abbia agito diligentemente.  
In base allo schema consolidato   peraltro attualme nte superato dalle Sezioni 
unite della Cassazione18 - nelle obbligazioni di risultato la diligenza ha un ruolo 
circoscritto: il debitore risponde se non prova che il ritardo o l inadempimento Ł 
dovuto a impossibilit  a lui non imputabile (art. 1 218); nelle obbligazioni di mezzi 
essa assume rilevanza in relazione alla determinazione della quantit  e qualit  
dell attivit  dovuta e viene a costituire il criter io per valutare se vi sia stato esatto 
adempimento: perchØ il debitore risponda, Ł necessario che il creditore provi in 
giudizio la mancata diligenza, l imprudenza o l imp erizia del medico.  
Peraltro, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite del 2001 n. 1353319, integrata 
da tre importati sentenze del 200420, la giurisprudenza stabilisce che   posta la 
natura  contrattuale della responsabilit  del medico dipendente e della  struttura   
essa Ł soggetta al regime dell art. 1218 c.c.: di conseguenza spetter  al paziente-
creditore l onere di allegare la colpa-inadempimento del medico debitore e non 
                                                 
18
 Cfr. da ultimo Cass., 11-1-2008, n. 577, in Danno e resp., 2008, 788. VINCIGUERRA, Nuovi (ma 
provvisori?) assetti della responsabilit  medica, in Danno e resp., 2008, 795. 
19
 Cass., 30-10-2001, n. 13533, in Foro it., 2002, 769, con nota di LAGHEZZA. 
20
 Cass., 19-5-2004, n. 9471; Cass., 28-5-2004, n.10297; Cass., 21-6-2004, n. 11488, tutte riportate 
da DE MATTEIS, La responsabilit  medica ad una svolta? , in Danno e resp., 2005, 23 ss. 
 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
14 
 
anche di provarla, mentre il  medico (o la struttura) dovranno dare la prova della 
dovuta diligenza o del fortuito, indipendentemente dalla natura facile o difficile 
della prestazione. 
La distinzione teorica non incide propriamente sulla distribuzione dell onere 
probatorio, bens  sul contenuto della prova dovuta dal creditore: per le 
obbligazioni di mezzi l inosservanza delle regole tecniche, la mancata di ligenza 
(colpa del debitore); per le obbligazioni di risultato la mancanza del risultato 
dedotto nell obbligazione. 
Gi  da alcuni decenni la dottrina - sulla scorta de ll insegnamento di Luigi 
Mengoni - non manca di sottolineare le incongruenze teoriche della suddetta 
distinzione mezzi-risultato21, precipuamente nel settore della responsabilit  
medica, ove  si dubita l inquadramento della presta zione del medico tra le 
obbligazioni di mezzi valga realmente a definire il relativo regime di 
responsabilit  22. In particolare tale bipartizione ha subito un erosione, soprattutto 
a seguito di alcuni interventi della Cassazione, volti ad evitare che sotto lo 
schermo dell obbligazione di mezzi si potesse conseguire un  impunit  di fatto del 
medico, anche nel caso di  risultato  sperato facil mente realizzabile.  
La prima pronuncia della Suprema Corte che ha posto le basi per una revisione 
critica della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato Ł stata la sentenza 
                                                 
21
 Sempre MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit., 188, il quale cos  si 
esprime:  Una distinzione delle obbligazioni che en unci l idea di un risultato dovuto soltanto con 
riguardo a una categoria, ha il grave difetto di lasciar credere che, nei rapporti appartenenti alla 
categoria opposta (obbligazioni di mezzi), oggetto del diritto di credito sia solo un contegno del 
debitore, per sØ considerato . 
22
 Vedi QUADRI, La responsabilit  medica tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in Danno e 
resp., 1999, 1171. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
15 
 
della Cassazione 21 dicembre 1978 n. 614123, la quale ha dato rilievo alla 
distinzione tra interventi «di facile esecuzione» ed interventi che implichino la 
«soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt », riconnettendo al grado di 
difficolt  dell intervento un differente regime pro batorio. L intervento Ł di facile 
esecuzione quando  non richieda una particolare abilit , esse ndo sufficiente una 
preparazione professionale ordinaria ed il rischio di esito negativo o addirittura 
peggiorativo Ł minimo ; qualora il cliente provi in giudizio che l intervento 
effettuato era di facile esecuzione e che ne Ł conseguito un risultato peggiorativo 
 non pu  non presumersi la inadeguata o non diligen te esecuzione della 
prestazione , in base ad una regola di comune esper ienza basata sull id quod 
plerumque accidit.  
Il ragionamento della Cassazione dunque, pur considerando quella del medico 
come obbligazione di mezzi, procede ad una diversa distribuzione dell onus 
probandi in relazione al grado di difficolt  della prestazi one eseguita, attraverso la 
tecnica delle presunzioni: una volta provata dal cliente la facilit  dell intervento e 
un risultato peggiorativo, spetter  al medico dar l a prova contraria e cioŁ  di aver 
eseguito adeguatamente e diligentemente la prestazione professionale e che l esito 
peggiorativo fu causato dal sopravvenire di un evento imprevisto e imprevedibile 
                                                 
23
 Cass., 21-12-1978, n. 6141, in Giur. it., 1979, 953. Si trattava di un intervento chirurgico volto 
correggere un plantismo plantare di un soggetto, seguito da un ingessatura maldestra dell arto,  la 
quale aveva provocato un  infezione e la conseguente distorsione del piede sinistro. In 
conseguenza del grave errore tecnico nel corso dell operazione di ingessatura, l attore aveva subito 
una perdita della capacit  lavorativa pari al 30%. La domanda veniva respinta sia in primo grado 
(Tribunale di Napoli) che in appello. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
16 
 
secondo l ordinaria diligenza professionale ; al co ntrario lo stesso dovr  
rispondere anche in caso di colpa lieve. 
 Se l intervento Ł di difficile esecuzione - richiedendo una notevole abilit  e 
comportando un alto margine di rischio - Ł il cliente a dover provare  con 
precisione e particolareggiatamente il modo di esecuzione dell intervento 
operatorio nelle sue varie fasi, nonchØ [ ] delle o perazione postoperatorie ; ed il 
regime di responsabilit  sar  quello attenuato dell  art. 2336 c.c., limitato al dolo o 
alla colpa grave del medico.  
La dottrina ha espresso interpretazioni differenti in ordine alla sentenza citata: 
secondo un prima linea ermeneutica tale pronuncia rappresenterebbe un artificio, 
un  espediente retorico piuttosto maldestro 24, che determina la conversione della 
obbligazione medica in obbligazione di risultato. Infatti  la presunzione che viene 
ricollegata alla dimostrazione dell esito peggiorativo e la constatazione che essa 
possa essere superata solo dimostrando una causa estranea, inducono a concludere 
che l esito favorevole dell intervento debba consid erarsi risultato dovuto 25; 
l oggetto dell obbligazione in sostanza non consist erebbe piø nella osservanza 
della diligenza richiesta ex art. 1776, 2  comma, m a nel buon esito 
dell operazione26. Vi Ł poi chi (soprattutto tra le file della professione medica) fa 
sentire la propria voce, denunciando come la responsabilit  medica si stia 
affiancando ad una dimensione para-oggettiva, essendosi trasformato il richiamo 
                                                 
24
 CASTRONOVO, Profili della responsabilit  medica , in Vita not., 1997, 1227. 
25
 In questi termini ad esempio QUADRI, La responsabilit  medica tra obbligazioni di mezzi  e di 
risultato, cit., 1173.  
26
 MAZZAMUTO, Note in tema di responsabilit  civile del medico , in Europa e dir. priv., 2001, 520. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
17 
 
alla diligenza ex art. 1176, 2  comma in una sorta di norma in bi anco27.  A 
sostegno di questa impostazione vi sarebbe la costante utilizzazione in sede 
processuale del principio res ipsa loquitur, circostanza che farebbe presumere 
l intenzione da parte dei giudici di salvare formalmente la fondatezza della 
distinzione dogmatica e nel contempo scavalcarla al fine di accordare maggiore 
tutela al paziente danneggiato. 
La critica ora esaminata coglie nel segno la recente evoluzione della 
giurisprudenza sulla questione, tendente al superamento dello schema dogmatico 
mezzi-risultato: nonostante esso abbia rivestito un importante valenza descrittiva 
e ricostruttiva sul piano dell individuazione dell oggetto della prestazione, rispetto 
al quale valutare l adempimento del debitore28, Ł evidente come si tratti di una 
 discussa dicotomia , il cui rigore necessita di es sere attenuato.29 In altre parole la 
reiterazione della distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato rappresenta 
una formula tralaticia, che nasconde l elaborazione di un diverso regime di 
responsabilit 30. 
                                                 
27
 Vedi FRATI, DI LUCA, CORRADO, DELL ERBA.,  La diligenza, il medico, la struttura sanitaria, in 
Riv. it. med. leg., 2006, 464 ss. 
28
 In questo senso vedi PARADISO, La responsabilit  medica: dal torto al contratto , in Riv. dir. 
civ., 2001, 329, il quale pur rifiutando la distinzione mezzi - risultato sul piano della disciplina, 
censura un atteggiamento eccessivamente  radicale  da parte della dottrina prevalente, la quale 
 nell ansia di liberarsi di una categorizzazione in gombrante, commette poi l errore di respingere in 
toto la configurazione e assimila in un unica figura tutte le obbligazioni, a prescindere dal loro 
contenuto [ ] .  
29
 Si vedano rispettivamente Cass., 8-8-1985, n. 4394, in Foro it., 1986, 121  e Cass., 6-2-1998, n. 
1286, in Danno e resp., 1998, 343. 
30
 MAZZAMUTO, in tema di responsabilit  civile del medico , cit., 519. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
18 
 
A partire dalla sentenza n. 11488 del 200431, la Cassazione pone le basi per il 
superamento della dicotomia mezzi- risultato, fissando un inversione dell onere 
della prova a carico del medico o della struttura, indipendentemente dalla natura 
facile o difficile dell intervento. Si dovr  attend ere l intervento a Sezioni unite del 
200832, perchØ si possa assistere al definitivo  commiato  della distinzione in 
esame33: i giudici stabiliscono che  distinzione tra obbli gazioni di mezzi ed 
obbligazioni di risultato, che se pu  avere una fun zione descrittiva, Ł 
dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto dell’onere probatorio 
[ ] : infatti si tratta di una classificazione  spe sso utilizzata al fine di risolvere 
problemi di ordine pratico, quali la distribuzione dell’onere della prova e 
l’individuazione del contenuto dell’obbligo  alla quale non pu  piø riconoscersi 
fondamento34. 
L esame fin qui sviluppato richiede una visuale di piø ampio respiro entro cui 
leggere le ragioni profonde che hanno spinto gli operatori del diritto ad un 
radicale mutamento dell indirizzo interpretativo o   come criticamente sottolinea 
qualcuno   a vere proprie  acrobazie argomentative : si tratta  del risultato di un 
processo volto ad accrescere la tutela al paziente, dando attuazione al valore 
costituzionale della tutela della salute (art. 32 Cost.), profilo essenziale della 
                                                 
31
 Cass., 21-6-2004, n. 11488, riportata da DE MATTEIS, La responsabilit  medica ad una svolta? , 
in Danno e resp., 2005, 23 ss. La sentenza, peraltro, continua a considerare formalmente quello del 
medico quale obbligazione di mezzi; tuttavia le scelte effettuate fanno deporre a favore del 
superamento della distinzione in esame, poichØ grava in ogni caso sul medico la dimostrazione di 
non essere incorso in colpa o in colpa grave, sia che si tratti di interventi facili o difficili. 
32
 Cass., 11-1-2008, n. 577, cit. 
33
 NICOLUSSI, Sezioni sempre piø unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e 
obbligazioni di mezzi. La responsabilit  del medico , in Danno e resp., 2008, 873. 
34
 Cfr. NICOLUSSI, Sezioni sempre piø unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e 
obbligazioni di mezzi. La responsabilit  del medico , cit., 871. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
19 
 
persona umana ed interesse della collettivit 35. Solo ponendo al centro questo 
rilievo che Ł stato riconosciuto al diritto alla salute negli ultimi decenni si pu  
cogliere un minimo comun denominatore che riconduce ad unit  le differenti linee 
direttrici registrate negli ultimi tempi riguardo alla responsabilit  medica. 
 
3. La responsabilit  per inadempimento: violazione delle regole connesse al 
corretto esercizio della professione medica.   
 
Il mancato o inesatto adempimento dell obbligazione nascente dal contratto di 
opera professionale stipulato con il cliente genera l insorgere di una responsabilit  
contrattuale (art. 1218 c.c.) a carico del medico; come Ł stato chiarito nel 
paragrafo precedente, in questo campo il parametro per valutare l adempimento 
non coincide con il conseguimento del risultato sperato (guarigione) ma con 
l osservanza dell obbligo di comportamento, che imp one al medico di osservare 
tutte le regole corrispondenti al corretto esercizio della professione medica. Di 
conseguenza il medico Ł chiamato a rispondere contrattualmente qualora la 
violazione delle regole tecniche connesse all esercizio della pratica medica abbia 
determinato un danno. 
Posta la natura rischiosa dell attivit  medica e la  circostanza che non tutti i fattori 
siano controllabili dall attivit  umana, l unico st rumento avente una funzione 
preventiva consiste nella predisposizione di obblighi di condotta nei confronti del 
                                                 
35
 STANZIONE, Attivit  sanitaria e responsabilit  civile, in Danno e resp., 2003, 693. 
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit  medica  
 
20 
 
medico e sul rispetto delle regole dell arte medica (regulae artis), intese come 
quel complesso di nozioni universalmente accettate dalla scienza medica per 
comune consenso o consolidata sperimentazione, nelle cognizioni generali e 
fondamenti attinenti alla professione, nell uso dei mezzi manuali o strumentali36. 
Il principale titolo di responsabilit  del medico Ł dunque quello contrattuale (1218 
c.c.), derivante dall inadempimento di un contratto di opera professionale od 
anche di un contratto atipico di spedalit ; ma anche nel caso in cui un contratto tra 
medico e paziente non vi sia, la giurisprudenza ultimamente tende a riconoscere 
una responsabilit  contrattuale in capo al sanitari o per la violazione di un  
obbligazione nascente da contatto sociale.  
Il discorso in esame rimanda, appunto, alla natura contrattuale od 
extracontrattuale della responsabilit  del medico, al problema del cumulo ed alla 
evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni che ha portato - a partire dalla 
sentenza della Cassazione N. 589 del 199937 - ad un processo di 
 contrattualizzazione  del rapporto medico-paziente . 
 
 
 
                                                 
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 BALDASSARRI, La responsabilit  civile del professionista ‚ cit., 1105 ss. D altra parte la  
presenza, in ogni caso, di regole universalmente accettate dalla comunit  scientifica, non pu  che 
costituire un artificio, dietro al quale si cela la circostanza dell incertezza scientifica quale fattore 
di complessit  nell accertamento della responsabili t  medica. Cfr. T ARUFFO, Le prove scientifiche 
nella recente esperienza statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 220; CANZIO, Prova 
scientifica, ricerca della  verit   e decisione giu diziaria nel processo penale, da 
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12450.pdf. 
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 Cass., 22-01-1999, n. 589, in Danno e resp., 1999, 294.