La versione moderna di triage nasce invece negli Stati Uniti negli anni ’60, 
mentre in Italia, l’aumento progressivo del numero degli accessi di pronto 
soccorso ha determinato la necessità negli anni ’90 di strutturare la modalità di 
triage. 
L’evoluzione della professione infermieristica, la scomparsa del 
mansionario, la crescita in ambiente universitario e le normative che si sono 
susseguite dal 1990 ad oggi insieme alla ristrutturazione del sistema dei soccorsi 
extra e intra ospedaliero ha portato l’infermiere ad essere il protagonista del 
sistema triage all’interno degli ospedali. 
Le problematiche nate dal ruolo di responsabilità e autonomia del triagista 
hanno portato, inizialmente, alla creazione di barriere o limitazioni 
nell’esecuzione di questa funzione; a titolo d’esempio il triage automatizzato, 
ormai quasi scomparso nei nostri pronto soccorsi indicava il codice colore di 
priorità dopo che l’infermiere riempiva alcuni campi relativi a sintomi e segni 
rilevati; in alcuni pronto soccorsi il triagista veniva affiancato da un medico nella 
valutazione e codifica di un utente; il medico modificava il codice colore 
iniziale… situazioni a volte imbarazzanti che hanno portato il legislatore a 
definire in modo preciso il ruolo dell’infermiere in triage e il campo d’azione del 
medico. 
Alla base del triage è necessaria la formazione del personale e l’utilizzo di 
strumenti operativi aggiornati e implementati per la risoluzione di problematiche 
in maniera rapida e corretta. 
La strutturazione del triage, il numero degli accessi, la tipologia di pronto 
soccorso, il numero e le funzioni del personale infermieristico sono gli aspetti da 
valutare per avere a disposizione strumenti operativi che aiutano il triagista nella 
valutazione e codifica degli utenti che si recano in pronto soccorso. 
L’utilizzo di strumenti operativi come i protocolli e le procedure insieme 
ad un attenta formazione del personale sono l’altro aspetto per far funzionare la 
delicatissima macchina del triage. 
Il lavoro svolto in questa tesi vuole fotografare la situazione del triage intra 
ospedaliero all’interno della regione Lazio, analizzando gli aspetti organizzativi e 
formativi e delineando le criticità e i miglioramenti effettuati in questi anni. I dati 
9 
rilevati dall’indagine effettuata in questa tesi sono stati confrontati con i dati di 
una ricerca dell’ Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio del 2002 sul 
sistema di triage intra-ospedaliero. 
Il ruolo dell’infermiere dirigente è di conoscere l’attività di pronto 
soccorso e di triage, analizzare e valutare l’attività di triage leggendo i dati rilevati 
dalle indagini statistiche effettuate, verificare le criticità e formulare interventi 
correttivi formativi e strutturali per il miglioramento continuo e la diminuzione 
della possibilità di errore in triage. 
Rimane la convinzione che tutto il sistema di pronto soccorso dal triage 
alla dimissione necessita di un lavoro d’equipe multidisciplinare di collaborazione 
e confronto continuo tra i professionisti; l’infermiere dirigente può essere l’anello 
di congiunzione tra gli altri professionisti e l’infermiere di pronto soccorso. 
10 
Capitolo 1.0. 
ASPETTI LEGISLATIVI DI TRIAGE 
1.1. La normativa e il triage 
I fondamenti legislativi italiani del triage confermano e definiscono 
chiaramente i campi di autonomia / responsabilità dell’infermiere triagista, 
analizzando il campo di azione di quest’ultimo e l’importanza della formazione. 
L’iter normativo ha definito più volte il significato di triage e quale 
professionista ha il compito di effettuare questa funzione. 
La necessità di spiegare e ripetere più volte il ruolo dell’infermiere in 
triage e il campo di azione di quest’ultimo nasce dal tumultuoso quindicennio che 
hanno visto l’infermiere crescere e acquisire lo status di professionista. 
Solo grazie a importanti innovazioni legislative tra cui è da menzionare 
l’abolizione del mansionario, lo status di professionista non ausiliario, l’entrata in 
università, oggi l’infermiere ha una normativa di riconoscimento senza mezzi 
termini e senza lasciare ombre di nessun tipo. 
La gestione del triage ha comportato un assunzione di responsabilità di 
notevole importanza che se da una parte ha elevato il grado di competenze del 
professionista, dall’altro ha fatto conoscere al professionista stesso un campo 
pieno di insidie e pericoli di omissioni con conseguenze penali rilevanti. 
La conoscenza degli aspetti legislativi e normativi sono i cardini per 
sviluppare una professionalità in triage, primo momento dove è necessario 
prendere decisioni competenti, appropriate, eticamente corrette e giuste. 
1.2. Il D.P.R. del 27 marzo 1992 
Il D.P.R. del 27 marzo 1992 è l’atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza. 
Con questo testo si dispone che le regioni devono organizzare l’attività di 
urgenza emergenza sanitaria su due livelli: il sistema di allarme sanitario (118) e il 
sistema di emergenza e accettazione. I punti salienti di questo D.P.R. sono: 
11 
l’istituzione del 118, la creazione di una centrale operativa di coordinamento della 
fase di emergenza extra ospedaliera, i collegamenti radio telefonici, la 
responsabilità medico-infermiere, la creazione dei dipartimenti emergenza 
accettazione e la responsabilità nella fase intra ospedaliera. 
La creazione dei D.E.A. comporta la strutturazione di un modello 
organizzativo dipartimentale, finalizzato a migliorare l’efficienza operativa e 
gestionale delle risorse, in applicazione a numerosi riferimenti normativi presenti 
nella legislazione sanitaria. 
Le funzioni del dipartimento sono identificate anche dal D.P.R. numero 
76/1992. Il triage è un servizio strutturato all’interno dei dipartimenti 
d’emergenza e accettazione. 
Il DEA di primo livello deve garantire funzioni di pronto soccorso ed 
accettazione, di osservazione e breve degenza, di rianimazione; deve anche 
garantire interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia 
generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC. 
Il DEA di secondo livello deve possedere, oltre le caratteristiche proprie 
del DEA di primo livello, anche le funzioni di più alta qualificazione legate 
all’emergenza, tra cui: cardiochirurgia, neurochirurgia, terapia intensiva 
neonatale, chirurgia vascolare e chirurgia toracica. 
1.3. La D.G.R. Lazio del 11 maggio 1994 n.1004: Sistema emergenza sanitaria 
Lazio soccorso 
La Regione Lazio nella deliberazione del consiglio regionale n.1004 del 
maggio 1994 riordina il sistema di emergenza sanitaria considerando il sistema 
dell’allarme sanitario e della risposta sanitaria adeguata all’evento strettamente 
interrelate. Nella delibera si comprende l’importanza delle realizzazione di 
specifici programmi di formazione e aggiornamento di tutto il personale dedicato 
alle attività del sistema di emergenza sanitaria con lo svolgimento di appositi 
programmi di valutazione e di verifica di qualità. Con questo atto normativo si 
pone in essere il sistema Lazio soccorso 118 articolando il servizio di emergenza 
12 
del trasporto sul territorio mediante centrali operative. Vengono stabilite modalità 
organizzative e protocolli operativi di intervento. 
Nella deliberazione si legge la definizione ed individuazione dei 
dipartimenti di emergenza e accettazione, i criteri di funzionalità degli ospedali 
sede dei D.E.A. e individuazione come obiettivo prioritario ai fini del 
funzionamento del sistema di emergenza sanitaria, la formazione di operatori 
particolarmentre qualificati ed addestrati ad assolvere compiti che richiedono 
prontezza di intervento unita ad un alta specializzazione tecnica. (Consiglio 
Regione Lazio, 1994). 
La normativa in oggetto si compone di schede tecniche relative agli 
standard dei pronto soccorsi e dei D.E.A. 
1.4. D.M. 739 del 14 settembre 1994: profilo professionale dell’infermiere 
Nel regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo 
profilo professionale dell’infermiere, nell’espletamento delle funzioni di triage 
trova fondamento l’articolo 3. 
Questo articolo in linea con la funzione da svolgere, afferma che 
l’infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della 
collettività (il triage infatti è una identificazione precisa del problema di salute), 
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività 
(rilievo di segni e sintomi), pianifica, gestisce e valuta l’intervento infermieristico 
(decisione di triage: ruolo dell’infermiere). 
Il punto d dell’articolo 3 del decreto 739 afferma che l’infermiere 
garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche 
(mediante uso di protocolli e procedure che nel triage aiutano la definizione del 
codice di priorità d’intervento e il corretto percorso assistenziale dell’utente). 
1.5. Linee guida conferenza Stato Regioni del 8 settembre 1995 
Nella conferenza Stato Regioni del settembre 1995, vengono individuati i 
criteri di omogenità a livello nazionale per garantire i principi contenuti nel 
13 
D.P.R. del marzo 1992 in merito a: organizzazione emergenza sanitaria, centrale 
operativa (funzioni e tecnologie), personale medico e infermieristico, formazione, 
dislocazione dei mezzi di soccorso, servizi di pronto soccorso e D.E.A., 
organizzazione delle maxiemergenze. 
1.6. Atto di intesa tra Stato e Regioni (aprile 1996) di approvazione delle linee 
guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. del 27 
marzo 1992 
In questo documento è contemplato esplicitamente che la funzione di 
triage sia svolta da infermieri, in base a criteri definiti che consentano di attribuire 
le priorità d’intervento e secondo i protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio. 
All’interno dei D.E.A. deve essere prevista la funzione di triage. 
1.7. D.G.R. Lazio n.7628 del 22 dicembre 1998 
La Regione Lazio nel dicembre 1998 delibera l’attivazione del Sistema 
informativo sull’Emergenza Sanitaria (SIES), integrando il Sistema Informativo 
Ospedaliero (SIO). Il SIES rileva in maniera analitica le prestazioni erogate dai 
pronto soccorsi della Regione. Nel progetto SIES vengono indicati i contenuti 
informativi, gli schemi di codifica, i tempi e le modalità dei flussi in pronto 
soccorso. Il sistema è entrato in vigore per tutte le strutture sanitarie della Regione 
il 1 gennaio 1999. 
L’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) ha realizzato ed è 
responsabile della corretta gestione del SIES. 
L’OER ha progettato una scheda di rilevazione delle informazioni 
essenziali, il Rapporto di Pronto Soccorso (RPS). Il rapporto prevede vari 
componenti. Le parti relative all’identificativo di scheda, dati individuali, 
condizioni del paziente all’entrata, triage, rilievo di segni e sintomi all’entrata 
vengono compilate dall’infermiere durante il processo di triage. 
Attualmente nella Regione Lazio queste informazioni vengono elaborate 
mediante il programma informativo G.I.P.S.E. prodotto dalla S.A.G.O. 
14 
1.8. Legge n. 42 del 26 febbraio 1999: abolizione del mansionario 
infermieristico 
Autonomia, responsabilità, competenza infermieristica nella funzione di 
triage sono espletate dal febbraio 1999 senza i vincoli del obsoleto e tanto 
discusso mansionario. La legge n.42 del 26 febbraio 1999 (disposizioni in materia 
di professioni sanitarie) definisce all’articolo 1 la professione infermieristica come 
professione sanitaria (in sostituzione della denominazione: professione sanitaria 
ausiliaria). All’articolo 2 viene definito il campo proprio di attività e di 
responsabilità delle professioni sanitarie dai contenuti dei relativi profili 
professionali, ordinamenti didattici e dei codici deontologici specifici delle 
singole professioni. 
1.9. Codice deontologico dell’infermiere (Maggio 1999) 
Gli articoli del codice deontologico dell’infermiere che entrano in merito 
allo svolgimento della funzione del triagista sono: 
Art. 1 punto 3: La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e 
prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e 
della dignità dell’individuo. 
Art. 3 punto 3: L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e 
competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con 
sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per 
pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza… 
Art. 3 punto 6: L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare 
soccorso e attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria. 
Art. 4 punto 2: L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta 
con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di 
assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte. 
Art. 4 punto 8: L’infermiere rispetta il segreto professionale… 
Art. 4 punto 15: L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua 
condizione clinica… 
15 
Art. 5 punto 1: L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di 
cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’equipe. Nell’ambito 
delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo 
sviluppo delle competenze assistenziali. 
1.10. Legge n. 251 del 10 agosto 2000 
L’autonomia dell’infermiere nella funzione di triage discende dalle 
indicazioni della legge n.251 del 2000: disciplina delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 
professione ostetrica. La presente legge dichiara formalmente l’autonomia di ogni 
professionista della salute, costituendo la chiave interpretativa anche del profilo 
professionale dell’infermiere (D.M. 739/94). 
Il concetto di autonomia viene ben identificato da Rodriguez D., Aprile A., 
Arseni A. in un articolo apparso su Rivista di Diritto delle professioni sanitarie: 
Il concetto di autonomia non si basa banalmente sulla distinzione fra le 
funzioni proprie e quelle di altre professioni sanitarie – quella medica in 
particolare – e sulla mancanza di vincoli di subordinazione nell’esercizio delle 
stesse, ma sulla peculiarità dell’apporto culturale, metodologico, tecnico, 
relazionale che ciascuna professione apporta all’interno dello svolgimento di un 
progetto integrato di tutela della salute. In funzione dell’integrazione con altre 
professioni sanitarie, l’autonomia può realizzarsi nel coordinamento o nella 
collaborazione con altri professionisti, nell’attività di équipe o nell’attività 
individuale (Rodriguez, 2006). 
1.11. Accordo tra il Ministro della salute e Regioni del 25 ottobre 2001 sul 
documento di linee-guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente il 
triage intraospedaliero 
L’accordo siglato il 25 ottobre 2001 nella conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
16 
riguarda le linee guida sul “triage” intraospedaliero per gli utenti che accedono 
direttamente in pronto soccorso. 
I punti salienti di queste linee guida sono: 
1) Il triage è un processo, con cui i pazienti vengono selezionati e 
classificati in base al tipo e all’urgenza delle loro condizioni. 
2) Obiettivo del triage è la definizione delle priorità con cui il paziente 
verrà visitato dal medico. 
3) All’interno dei D.E.A. è prevista la funzione di triage come momento di 
accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di 
stabilire le priorità di intervento. 
4) A livello ospedaliero, tale funzione dovrà essere assicurata in ogni caso 
e continuamente in quei presidi con oltre 25.000 accessi per anno. 
5) Il triage deve essere svolto da un infermiere esperto e specificatamente 
formato. L’infermiere opera sotto la supervisione del medico in servizio, 
responsabile dell’attività. 
6) Importanza della formazione del personale infermieristico. 
7) Attività del triage articolata in: accoglienza, raccolta dati, rilevamento 
dei parametri vitali, registrazione, assegnazione del codice di gravità. 
8) Identificazione dei codici colore. 
9) Informazione all’utenza sul funzionamento del triage 
E’ da annotare come in queste linee guida si parli di codice di gravità, 
mentre in altri ambiti (formativi e normativi) venga definito che il codice iniziale 
dato dall’infermiere è un codice di priorità mentre quello di gravità è quello 
definito dal medico di pronto soccorso al termine del processo diagnostico-
terapeutico. 
Perplessità sono state alimentate sulla cosiddetta “supervisione” del 
medico in servizio, che non deve essere vista come una limitazione o un controllo 
dell’attività decisionale di triage. La scelta del codice colore di priorità verrà 
effettuata dall’infermiere sotto la propria responsabilità e con un sistema di 
password che riconosce sempre l’operatore che definisce il codice mediante il 
sistema informatico. 
17 
1.12. Accordo tra il Ministro della salute e Regioni del 22 maggio 2003 sul 
documento recante: linee-guida su formazione, aggiornamento e 
addestramento permanente del personale operante nel sistema di 
emergenza/urgenza 
L’importanza della formazione del personale operante in emergenza trova 
ancora una volta spunto in un documento elaborato durante la conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano nel maggio 2003. 
Queste linee guida affermano che il personale operante nel sistema 
dell’emergenza – urgenza deve sostenere un percorso formativo uniforme. 
I destinatari dei percorsi formativi sono tutto il personale operante nel 
sistema emergenza – urgenza. 
Le linee guida definiscono anche le modalità organizzative dei corsi e i 
livelli di formazione di base delle singole categorie professionali. 
1.13. D.P.C.M. del 13 dicembre 2007: procedure e modulistica del triage 
sanitario nelle catastrofi 
Il Consiglio dei Ministri adotta degli indirizzi operativi in ordine alle 
procedura e modulistica del triage sanitario nelle catastrofi. 
I punti salienti di questa direttiva sono: 
1) Il modello “triage” per gestire le limitate risorse disponibili al fine di 
ridurre al massimo la mortalità e la morbilità delle persone coinvolte nell’evento. 
2) Il triage viene generalmente eseguito: sul sito dell’evento, al Punto 
Medico Avanzato (PMA) in entrata e in uscita e all’ingresso dell’ospedale. 
3) Definizione e strutturazione del PMA. 
4) Analisi del processo di triage. 
5) Previsione e pianificazione degli eventi catastrofici. 
18 
1.14. Prima revisione del codice deontologico dell’infermiere (Febbraio 2008) 
Nel Febbraio 2008 è stata presentata una prima revisione del codice 
deontologico dell’infermiere dopo dieci anni dall’emanazione del codice del 1999. 
Il nuovo codice deontologico verrà approvato a Febbraio 2009 durante la 
conferenza nazionale Ipasvi a Firenze. 
I punti più importanti evidenziati rispetto al precedente codice, utili nello 
svolgimento del lavoro dell’infermiere triagista sono: 
Articolo 4: L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito, di cui 
attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia 
possibile quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità. 
Articolo 7: L’infermiere presta assistenza secondo equità e giustizia, 
tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché dell’etnia, del genere e 
delle condizioni sociali della persona. 
Articolo 9: L’infermiere, nell’agire professionale, si impegna ad operare 
con prudenza anche al fine di non nuocere. 
Articolo 11: L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e 
aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione 
critica sull’esperienza e la ricerca… 
Ipasvi. (2008, Febbraio). Il codice deontologico dell’infermiere. 
Prima versione. 
19 
1.15. Raccomandazione n.6 del Marzo 2008 per la prevenzione della morte 
materna o malattia correlata al parto: aspetti di triage ostetrico 
La raccomandazione n.6 del Marzo 2008 elaborata dal Dipartimento della 
qualità del Ministero della Salute trova fondamento nella gestione del rischio 
clinico. Obiettivo della raccomandazione è di diminuire le morti materne grazie a 
migliori standard assistenziali. 
Nel documento è scritto che la corretta valutazione del rischio della donna 
in occasione del parto rappresenta la base per una valida impostazione di un piano 
di assistenza appropriato e per la precoce individuazione delle potenziali 
complicanze. Il triage ostetrico rappresenta quindi la via da perseguire con la 
costruzione di percorsi assistenziali differenziati per profilo di rischio e orientati 
al pertinente utilizzo della rete assistenziale. 
1.16. Aspetti medico-legali 
Il triagista è l’operatore che opera in piena autonomia e responsabilità con 
competenza e professionalità. L’infermiere di triage, per la sua peculiare funzione 
è soggetto ad una serie di doveri delineati da una serie di norme valide per tutte 
quelle professioni sanitarie che devono comunque prendere decisioni e vengono a 
conoscenza di elementi personali degli utenti. 
20 
Il dovere di soccorrere, di operare per la salute, di documentare, 
certificare, di mantenere il segreto, di collaborare con l’autorità giudiziaria sono 
solo i principali doveri che il professionista deve rispettare. 
Nell’esercizio delle funzione di triage, l’infermiere deve conoscere le 
seguenti norme, la maggior parte scritte nel codice penale. 
1.16.1. Incaricato di pubblico servizio 
L’infermiere nell’espletamento di un pubblico servizio è un incaricato di 
pubblico servizio. L’incaricato di pubblico servizio si differenzia dal pubblico 
ufficiale (medico) per il potere certificativo di quest’ultimo. (Legge 86/1990 e 
181/1992). 
L’infermiere di triage operante in una struttura pubblica è un incaricato di 
pubblico servizio. 
L’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo 
ufficio che deve essere compiuto senza ritardo… (per esempio mancata 
registrazione di un utente con bisogno di salute al triage) è punito con la 
reclusione da…. (art. 328 Cod. Pen.) . L’interruzione di un servizio pubblico è 
delineata dall’art. 331 del codice penale. 
L’art. 336 del codice penale è una norma di tutela per l’infermiere: 
Chiunque usi violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di 
pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad 
omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da… 
1.16.2. Referto 
Il referto è un atto certificato attraverso il quale qualsiasi professionista 
sanitario dà notizia all’ Autorità giudiziaria del fatto che egli ritiene rientrare tra i 
delitti perseguibili d’ufficio, ed in relazione al quale ha prestato la propria opera o 
assistenza (art. 334 Cod. Pen.). 
I reati più gravi sono tutti perseguibili d’ufficio: per cui è sufficiente la 
comunicazione all’ Autorità giudiziaria della notizia o ipotesi di reato. 
21 
Altre lesioni sono perseguibili su querela di parte e non necessitano 
dell’obbligo di referto. 
L’obbligo del referto nei casi per il quale si debba procedere d’ufficio è 
delineato dall’ art. 365 del codice penale. 
I reati più gravi sono: omicidio doloso, colposo, preintenzionale, morte 
come conseguenza di lesioni, istigazione al suicidio, lesioni personali dolose e 
colpose, abbandono di minori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale. 
L’elenco non è esaustivo. Il referto in questi casi (molto comuni tra gli accessi nei 
pronto soccorsi), deve essere fatto pervenire entro 48 ore all’ Autorità giudiziaria. 
E’ consuetudine che il referto venga scritto dal medico del pronto soccorso 
al momento della visita; risultano essenziali le informazioni raccolte in triage. La 
compilazione del referto può essere effettuata anche dall’infermiere che viene a 
conoscenza di fatti, in assenza della volontà del medico di scriverlo. 
1.16.3. Obbligo del segreto d’ufficio e privacy 
L’art. 326 del codice penale, punisce il pubblico ufficiale o la persona 
incaricata di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni… 
rileva notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola la 
conoscenza in qualsiasi modo, è punito con la reclusione da… 
Tutta la regolamentazione sulla privacy, di cui il D.L. 196 del 2003 è solo 
uno degli ultimi atti normativi prodotti , necessita di un approfondita conoscenza 
da parte di tutto il personale sanitario i cui punti essenziali vengono rimarcati da 
una nota del Garante della Privacy del 22 novembre 2005: 
-delimitare la visibilità dell’interessato ai soli familiari e conoscenti 
-non divulgare a terzi informazioni sulla salute dell’interessato 
-distanze di cortesia con segnaletica 
-modalità di fornire informazioni per telefono 
-modalità di chiamata del paziente in sala d’attesa 
22