6 
 
Allo stesso tempo, furono varate le prime leggi che limitavano la 
durata giornaliera e settimanale del lavoro in funzione protettiva 
dei lavoratori. 
Tali normative segnano la nascita del  diritto del lavoro  che, 
all origine, si identifica con la legislazione sociale, cos  
denominata perchØ rappresenta l abbandono da parte dello Stato 
del suo atteggiamento di neutralit  per prendersi c ura dei 
problemi sociali del lavoro. Solo nel XX secolo, si avr  
l affermazione di nuovi valori posti a fondamento dei moderni 
Stati di diritto, che le finalit  perseguite dalla legislazione sociale 
saranno piø autenticamente connesse ai valori di rispetto della 
persona umana, della sua dignit  e libert  e del su o benessere 
psico-fisico. Tuttavia, anche a seguito dello sviluppo delle nuove 
tecnologie, del mutamento nelle principali forme di lavoro e 
dello sviluppo scientifico e tecnologico, la dipendenza della 
salute degli individui dalle condizioni di lavoro e dagli ambienti 
in cui si lavora non Ł stata eliminata: il lavoro Ł cambiato, ma ha 
portato con sØ l emergere di nuovi pericoli.  
Basti pensare che l uso dei computer, cos  come l i ntroduzione di 
agenti chimici e biologici in agricoltura o l utilizzo di conoscenze 
capaci di incidere sull assetto genetico di un determinato bene , 
porta con sØ l insorgere di nuovi rischi e di inedite relazioni con 
l apparato biologico umano, potendo essere causa di patologie e 
intossicazioni. D altra parte, cantieri edili e linee di montaggio 
non sono scomparse e i pericoli derivanti da processi produttivi 
organizzati piø tradizionalmente non sono ancora stati rimossi. 
 7 
 
Lo dimostrano i dati relativi agli infortuni: negli anni  50 si 
registrano oltre 3.000 morti per infortuni sul lavoro, dato che si 
mantenne fino agli anni  80. Praticamente:  ogni giorno dieci 
persone morivano di lavoro . 
Anche se dal 1975 il numero degli infortuni mortali si riduce, nel 
1990 ci sono ancora 2.400 vittime. Nel 2005 si hanno ancora 
1.280 vittime, ma il dato sconfortante Ł stato riscontrato dal 1 
gennaio al 12 febbraio 2008, circa 123.494 infortuni2.  
Se pu  considerarsi impossibile o per lo meno altam ente 
improbabile, eliminare tutti i fattori di nocivit  dai processi 
produttivi, il legislatore ha predisposto una serie complessa e 
articolata di misure rivolte a diminuire l impiego, o quanto meno 
ridurre il nesso tra lo svolgimento di attivit  lav orative e lo 
svilupparsi di malattie ed infortuni sui luoghi di lavoro.                                                                               
In alcuni casi, la nocivit  Ł data dai materiali e dalle sostanze 
utilizzate nel processo, in altri casi essa deriva dalla 
combinazione delle macchine e degli attrezzi di lavoro con l uso 
che viene fatto delle persone; in altri casi Ł la conseguenza 
dell organizzazione del lavoro. In ogni caso, l obi ettivo 
principale di ogni forma di tutela Ł di eliminare o diminuire gli 
effetti nocivi derivanti per la persona.  
Tale tutela  preventiva coinvolge appieno il datore di lavoro che Ł 
tenuto ad adeguare le misure di prevenzione e protezione adottate 
all evoluzione delle tecnologie, della conoscenza, dei prodotti e 
delle fasi delle lavorazioni.  
                                                           
2
 Fonte: INAIL, Rapporto annuale sull andamento infortunistico 2005, luglio 2006. 
 8 
 
L igiene e la sicurezza, non presentano una autonomia tecnico-
scientifica, presentandosi come istituto comune a entrambe anche 
se sotto aspetti diversi: l obbligo di assicurare l  integrit  fisica 
dei propri dipendenti qualifica la posizione passiva del datore di 
lavoro, cioŁ quanto egli Ł giuridicamente tenuto ad osservare in 
esecuzione del contratto di lavoro, al pari di altre obbligazioni, 
mentre sotto altri aspetti, il bene della salute dei lavoratori 
rappresenta un bene primario che riguarda l intera collettivit   e 
di cui si fa carico lo Stato attraverso l emanazione di normative 
garantistiche finalizzate a tutelare questo bene3.  
Un importantissimo ruolo nello sviluppo della normativa in tema 
di protezione sociale e di sicurezza sul lavoro Ł stato svolto dalla 
legislazione comunitaria. La necessit  di prevedere  standard 
comuni a livello europeo per quel che concerne la sicurezza e 
l igiene sui luoghi di lavoro discendeva dalla necessit  di 
rendere, quanto piø possibile omogenei, i costi delle imprese 
indipendentemente dallo Stato in cui fossero localizzate, onde 
tutelare il principio della libera concorrenza all interno della 
Comunit  Economica Europea, prima, e dell Unione Eu ropea, 
poi. La normativa nazionale, fondata sull art. 2087 c.c. e sulle 
norme derivanti dalla decretazione degli anni  40 e  50, risultava 
essere in gran parte inappagante sotto diversi aspetti.  
Risultano, invece, fondamentali gli artt. 136 e 137 del Trattato 
istitutivo della Comunit  Europea 4.  
                                                           
3Cfr.  Elementi di igiene e sicurezza del lavoro , Edizione giuridiche Simone, 2007. 
4
 Trattato di Roma del 25-3-1957 istitutivo della CEE e Trattato sull Unione Europea 
firmato a Maastricht il 7-2-1993 ed entrato in vigore il 1 -11-1993, ratificato dall Italia con 
L. 3-11-1992, n. 454. 
 9 
 
Il 1  articolo ha enunciato il principio secondo cu i gli Stati 
membri devono promuovere il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro 
parificazione nel progresso, sollecitando gli stessi Stati a una 
stretta collaborazione nei settori della sicurezza sociale, della 
protezione contro gli infortuni e le malattie professionali e 
dell igiene di lavoro. 
 Il 2 , inserito nell Atto Unico europeo del febbra io 1986 ed 
entrato in vigore il 1  gennaio dell anno successiv o, ribadisce la 
necessit  della collaborazione in tale materia e fi ssa 
espressamente l obiettivo di una armonizzazione delle condizioni 
previste. La norma, inoltre, prevede la materia dell igiene e 
sicurezza del lavoro tra gli specifici settori di intervento 
comunitario, precisando che la Comunit  possa soste nere e 
completare l azione degli Stati membri per il miglioramento 
dell ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, per le condizioni di lavoro e per la protezione sociale 
dei lavoratori.  
L art. 137 del Trattato contiene una disposizione di estrema 
importanza che rivela  che dall adozione delle misure derivanti 
dagli atti adottati dalle istituzioni comunitarie non pu  mai 
derivare un arretramento delle condizioni di protezione gi  in atto 
nello Stato membro (cd. clausola di non regresso).                                                                          
Nei settori d intervento comunitario, il Consiglio della UE pu  
adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime da applicare 
in tutti gli Stati membri. Ci  spiega l importanza delle direttive 
 10 
 
comunitarie, prima di tutto esse vincolano gli Stati membri per 
quel che riguarda il risultato cui sono rivolte e che vogliono 
raggiungere, a nulla rivelando la scelta dei mezzi o delle forme 
piø opportune che ogni singolo ordinamento sceglier  per 
realizzarlo. Mentre i  regolamenti comunitari, dunque, 
costituiscono una formazione compiuta, nel senso della loro 
diretta ed immediata applicabilit  all interno degl i Stati membri, 
le direttive si rivolgono in primo luogo agli Stati e non ai 
cittadini, prescrivendo un obbligo di adeguamento ad esse da 
parte della legislazione nazionale in tempi ragionevoli. 
Conseguentemente, la non ricezione nell ordinamento interno di 
una direttiva attraverso un atto giuridico dello Stato membro non 
permette il sorgere di situazioni giuridiche soggettive in capo al 
cittadino, in relazione allo Stato di appartenenza; tuttavia in 
questi casi il singolo potr  agire giudizialmente n ei confronti 
dello Stato inadempiente al fine di ottenere il risarcimento del 
danno subito dalla non applicazione della direttiva.                          
La prima direttiva comunitaria in materia di sicurezza  del lavoro 
risale al 19595; soprattutto negli anni  70, si assiste 
all emanazioni di un ampio ventaglio di direttive.  
Innovativa Ł stata la dir. n. 89/391/CEE che rivela quale 
normativa quadro per il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro, seguita da varie direttive 
particolari riguardanti determinati settori o aspetti della sicurezza 
sociale. In effetti,  ha stabilito i principi generali cui si ispira la 
                                                           
5
 Dir. n. 529/221/CEE, contenente norme fondamentali relative alla protezione sanitaria 
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
 11 
 
disciplina della materia che il legislatore italiano ha recepito, 
assieme ad altre direttive particolari, con il D. Lgs. 19-9-1994, n. 
626. Essa comprende principi generali relativi alla prevenzione 
dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della 
salute, all eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, 
all informazione, alla consultazione, alla partecipazione 
equilibrata e alla formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, nonchØ direttive generali per l attuazione dei 
principi generali anzidetti.  
L ambito di applicazione della direttiva n. 89/391 comprende 
qualsiasi settore sia esso pubblico che privato, fatta eccezione per 
alcune particolari attivit  ed Ł ribadito che principale destinatario 
della normativa Ł il datore di lavoro quale principale garante 
dell obbligo di sicurezza.  
La direttiva si chiude con la previsione dell emanazione da parte 
del Consiglio di direttive particolari concernenti specifici settori 
o profili dell attivit  lavorativa. Tra le direttiv e particolari, 
rientrano: la direttiva sulla segnaletica nei cantieri temporanei per 
la segnaletica di sicurezza o di salute sui luoghi di lavoro, la 
direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 
l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori6. 
 
 
 
 
                                                           
6
 Cfr. P. Varesi, G. Fava, Codice del lavoro  , Edit ore Ipsoa, 2007. 
 12 
 
 
1.2 La fase della costituzionalizzazione del diritto del  
lavoro  
Alcuni principi di carattere generale in materia di sicurezza 
sociale e di salute e di igiene sui luoghi di lavoro sono contenuti 
nella Costituzione Repubblicana (1 gennaio 1948).  
Dal 1948 in poi si sviluppa una fase storica nuova nella quale, 
come conseguenza della scelte di politica legislativa accolte a 
livello costituzionale, il diritto del lavoro sopravanza il diritto 
civile e il diritto commerciale.  
La Costituzione manifesta una volont  di intervento  soprattutto 
nei rapporti interprivati, considerati non piø soltanto nella loro 
uguaglianza di fronte alla legge, ma altres  secondo la differente 
posizione occupata nella societ  civile, concretame nte articolata 
in classi e, quindi, per categorie e gruppi di interessi contrastanti. 
La conseguenza di tutto questo Ł che la disciplina di istituti tipici 
del diritto civile e commerciale ha registrato modifiche 
sostanziali sulla base di un nuovo concetto della dignit  sociale 
del cittadino. Si pu  dire che il rapporto interpri vato di maggior 
rilievo sul piano costituzionale Ł il rapporto di lavoro, come fonte 
di situazioni di svantaggio e di vantaggio per i lavoratori e per i 
datori di lavoro.  
E  evidente che il carattere prevalente della normativa della 
materia Ł quello originario della protezione del lavoratore come 
soggetto contraente piø debole.