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INTRODUZIONE 
 
 
 Nell’ottica di una radicale riforma fiscale che investisse tutto il sistema dei 
rapporti tra Fisco e contribuente - segnati da una visione sostanzialmente conflittuale 
che ha condotto ad aumento esponenziale delle controversie -  si è venuto a consolidare 
un nuovo indirizzo improntato, tendenzialmente, alla collaborazione nei rapporti tra le 
parti, volto a ridurre drasticamente il contenzioso tributario coniugandolo con l’esigenza 
di incrementare il gettito fiscale sottratto all’Erario.  
In questa nuova visione, il legislatore ha predisposto una vasta gamma di istituti 
amministrativi, i cosiddetti strumenti “deflattivi” del contenzioso (autotutela, 
acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) che permettono di 
concordare soluzioni conciliatorie prevenendo le liti in materia tributaria.  
 Il presente elaborato si propone di esaminare l’istituto dell’accertamento con 
adesione, introdotto con il D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, in tutti i suoi aspetti 
peculiari, anche alla luce delle numerose novità introdotte dal D.L. n. 185/2008 e dal 
D.L. n. 112/2008, riguardanti l’adesione ai processi verbali e agli inviti al 
contraddittorio, prestando particolare attenzione ai recenti sviluppi normativi e 
giurisprudenziali.  
Partendo da un analisi dell’attività di accertamento, finalizzata al controllo e 
all’individuazione di eventuali fattispecie evasive o elusive, si svilupperanno le 
modalità di svolgimento delle indagini istruttorie - con particolare rilievo alle 
prescrizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente - illustrando le varie 
metodologie di controllo e gli strumenti di cui l’amministrazione finanziaria può 
avvalersi per la determinazione del reddito, sino a giungere alla formazione degli atti 
con cui l’ufficio, anche in via preventiva, formalizza la sua pretesa. 
Nella parte centrale, si esamina la disciplina dell’adesione, “quale strumento snello ma, 
al tempo stesso, garantista, per giungere ad una rapida definizione della pretesa 
tributaria”, affrontando gli aspetti di fondo dell’istituto, la dibattuta tematica della 
natura giuridica e il complesso procedimento a seconda che l’iniziativa sia presa 
dall’ufficio o dal contribuente.
Introduzione 
 
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Particolare rilevo verrà dato alla fase del contraddittorio, quale momento essenziale per 
un proficuo dialogo tra le parti, e alle conseguenze derivanti dalla mancata attivazione, 
con i relativi sviluppi dottrinali e giurisprudenziali. 
L’ultima parte dell’elaborato sarà dedicato alla recenti procedure di definizione  dei 
processi verbali di constatazione e degli inviti al contraddittorio che, - privilegiando la 
completa accettazione di tutti i rilievi e la rinuncia al contraddittorio, premiata con la 
riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo edittale e in caso di pagamento rateale 
senza la necessità di prestare idonea garanzia - favoriscono il contribuente che definisce 
celermente, nella fase endo-procedimentale, l’intero quantum richiesto dall’ufficio a 
scapito del dialogo o del controllo giurisdizionale di legittimità dell’atto impositivo.    
Dopo l’esposizione delle diverse modalità procedurali, l’elaborato affronterà la discussa 
ratio degli istituti e le fragilità nel difficile percorso di attuazione del principio di 
reciproco affidamento, evidenziando infine alcuni profili di criticità delle definizioni in 
esame.
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CAPITOLO PR I M O 
L’ ATTIVITA’  DI  ACCERTAMENTO 
 
SOMMARIO: 1.1 Finalità e soggetti preposti all’accertamento. – 1.2 Aspetti generali 
dell’attività di accertamento. – 1.3 Funzioni e limiti dell’attività istruttoria. – 1.4 
Metodologie di controllo per la determinazione dell’imponibile. – 1.4.1 
L ’ accertamento analitico. – 1.4.2 L’accertamento analitico-induttivo. – 1.4.3 
L’accertamento induttivo (o extracontabile). – 1.4.4 L’accertamento sintetico. – 
1.4.5 L’accertamento parziale. – 1.4.6 L’accertamento d’ufficio. – 1.5 L’avviso 
di accertamento. 
 
1.1 Finalità e soggetti preposti all’accertamento. 
 
 L'accertamento tributario è il complesso degli atti della pubblica 
amministrazione volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive. 
L'attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere 
meramente “eventuale”, essendo prevista nel nostro ordinamento fiscale 
l'autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite 
l'istituto della dichiarazione
1
. Gli uffici intervengono quindi, soltanto per rettificare le 
dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. Si tratta 
di una tipica attività amministrativa, il cui fine è indicato all'art. 53 della Costituzione 
con la necessità di garantire che tutti contribuiscano alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva.  
 Nell’ambito dei soggetti pubblici chiamati a curare l’applicazione delle norme 
tributarie, l’Amministrazione finanziaria italiana, che è titolare della potestà di 
applicazione delle norme tributarie, può affidarsi alle due componenti, una  civile e 
l’altra militare, avvalendosi di diverse tipologie di attività ispettive, finalizzate al 
                                                 
1
 C f r . FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, Cedam, 2009, p. 176, il quale 
evidenzia che “proprio perché il prelievo del tributo è affidato all’adempimento del soggetto passivo, 
codesto adempimento, se esatto, rende superflua l’attività impositrice”.
L’accertamento con adesione 
 
4  | 
 
controllo e  all’individuazione di eventuali fattispecie evasive od elusive poste in essere 
dai soggetti passivi d’imposta
2
.  
 A seguito di una profonda ristrutturazione organizzativa
3
 è stata istituita 
l’Agenzia delle Entrate, che è un ente pubblico non economico che svolge le funzioni 
relative alla gestione, all’accertamento e al contenzioso dei tributi con l’obiettivo di 
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. È sottoposta alla 
vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha la responsabilità 
dell'indirizzo politico, ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, 
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. I rapporti tra il Ministero e 
l’Agenzia sono regolati dalla Convenzione triennale in cui sono indicati i servizi da 
assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse destinate a queste finalità
4
. 
All’agenzia sono stati affidati tutti i compiti relativi all’amministrazione, alla 
riscossione e alla gestione del contenzioso inerente alle imposte dirette, all’Iva e a tutte 
le altre entrate non rientranti nella sfera di competenza di altri enti o agenzie
5
. 
                                                 
2
 La componente civile è rappresentata dall’Agenzia delle Entrate, quella militare dal corpo della Guardia 
d i F inanza. 
3
 Avvenuto con l’emanazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dei relativi decreti di attuazione, D.M. 
28 dicembre 2000 e D.M. 20 marzo 2001. 
L'Agenzia delle Entrate è una delle quattro Agenzie fiscali, insieme a l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia 
del Territorio, l'Agenzia del Demanio, che svolgono le attività tecnico operative che precedentemente 
erano di competenza del Ministero delle Finanze. Con il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, della Riforma 
Bassanini sulla organizzazione del Governo, vengono istituite ed entrano in attività già dal 1º gennaio 
2001. 
Prima della riforma esistevano vari uffici destinati ognuno ad un particolare aspetto impositivo (Ufficio 
delle Imposte dirette, Ufficio del Registro, Ufficio Iva, Intendenza di Finanza), attualmente superati con 
la previsione di un assetto basato sulle funzioni. Anche per la pubblica amministrazione tale 
riunificazione ha portato notevoli vantaggi e risparmi sotto il profilo della razionalizzazione delle risorse, 
degli spazi e del personale. A livello operativo l'introduzione dell'Agenzia ha comportato un notevole 
beneficio per il contribuente che ora ha di fronte un unico soggetto che gestisce l'aspetto fiscale. 
V., al riguardo, FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, op. cit., p. 164. 
4
 L’agenzia delle Entrate opera in base ad una convenzione con il Ministero dell’Economia che prevede le 
attività che l’agenzia deve effettuare sia nel campo dell’erogazione dei servizi ai cittadini contribuenti 
(clienti) sia nel campo della prevenzione e contrasto ai fenomeni di elusione-evasione-frode fiscale (in 
questo caso il cliente è la comunità italiana). L’attività di prevenzione e contrasto viene sviluppata su 
differenti linee di produzione e viene ripartita fra le regioni e, conseguentemente, fra g l i U ff ic i l o c a li 
operanti in ciascuna regione. Il piano delle attività prevede un numero minimo degli accertamenti di 
iniziativa dell’ufficio che devono essere assistiti da indagini finanziarie. 
Per approfondimenti sul punto, v. GREGGIO G., L’attività istruttoria: modalità operative di svolgimento 
dei controlli e delle verifiche. Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, i n Il Fisco, n. 7/2009, I, p. 1045 e ss.   
5
 C f r . FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, op. cit., p. 165. 
In particolare, all'Agenzia delle Entrate, come disposto dal D.Lgs. n. 300/1999, sono attribuite tutte le 
funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, 
quali: 
• i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione, al contenzioso tributario in relazione ai tributi 
diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali,
L’attività di accertamento 
 
5  | 
 
Attualmente l’Agenzia delle Entrate è strutturata in uffici centrali, uffici periferici e da 
un organo intermedio, la direzione regionale, che svolge un ruolo consultivo e di 
coordinamento degli uffici periferici nella regione di sua competenza
6
. 
  Particolare rilevanza assume la collaborazione, nell’attività di accertamento, 
svolta dalla Guardia di Finanza, che è  un organo bifronte, in quanto può assumere sia le 
vesti della polizia tributaria (poteri amministrativi), che le vesti della polizia giudiziaria. 
Nelle vesti di polizia tributaria, la Guardia di Finanza è un organo sussidiario degli 
uffici finanziari, assolvendo alla funzione di “controllo sulla conformità a legge 
dell’operato dei contribuenti che è strumentale all’esercizio, da parte degli organi 
competenti, della potestà impositiva o sanzionatoria”
7
. Infatti,  la legge attribuisce, alla 
componente militare, specifiche competenze in materia di collaborazione con l’attività 
degli uffici finanziari nell’acquisizione e nel reperimento di elementi utili ai fini 
dell’accertamento dei redditi e dell’Iva e per la repressione delle relative violazioni
8
. 
L’organizzazione interna della G.d.F. ha tre distinti livelli: a) livello centrale; b) livello 
regionale (c.d. Comandi Regionali); c) livello provinciale (c.d. Comandi Provinciali). Vi 
è poi una struttura intermedia tra il livello centrale e quello regionale, i c.d. Comandi 
Interregionali. 
 Per evitare sovrapposizioni con gli uffici finanziari sono previsti tavoli tecnici di 
coordinamento sia a livello centrale che a livello periferico. 
                                                                                                                                               
entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle Entrate del 
Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni 
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori; 
• l’informazione e l’assistenza ai contribuenti, anche tramite servizi telematici al fine di semplificare il 
rapporto con gli stessi e di agevolare gli adempimenti fiscali; 
• l’accertamento, il controllo di errori o di evasioni fiscali mirato al contrasto all’evasione (core 
business dell’Agenzia) anche con il supporto della Guardia di Finanza; 
• la gestione del contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni tributarie. 
6
 In particolare, gli uffici centrali  predispongono la modulistica, coordinano l’acquisizione e la gestione 
di una grande quantità di informazioni e hanno compiti di direzione e coordinamento dell’attività degli 
uffici periferici; gli uffici periferici, sono preposti invece all’applicazione, su un determinato territorio,  di 
tutti i tributi di competenza dell’Agenzia. 
7
 C o s ì , FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, op. cit., p. 297. 
L’attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza, è generalmente preposta allo svolgimento di 
accertamenti mirati concernenti situazioni più gravi di evasione fiscale per la cui individuazione è 
necessario l’impiego di tecniche di investigazione tipiche delle forze di polizia. 
8
 La Guardia di Finanza, inoltre,  è dotata dei medesimi poteri investigativi  di cui dispongono i diversi 
uffici finanziari, in base alle singole leggi d’imposta (cfr. art. 33, c. 3, D.P.R. n. 600/1973 in tema di 
imposte reddituali; e art. 63, D.P.R. n. 633/1972, in tema di Iva), ed i ogni caso del potere di effettuare 
accessi presso esercizi pubblici e locali adibiti all’esercizio di un attività industriale o commerciale per 
eseguire ricerche e verifiche (art. 35, L. n. 4/1929).
L’accertamento con adesione 
 
6  | 
 
Và comunque sottolineato che l’attività di controllo fiscale della Guardia di Finanza è 
un attività esterna che si conclude con il processo verbale di constatazione, mentre gli 
uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno il compito di gestire anche le fasi successive di 
accertamento-riscossione o eventuale contenzioso
9
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                                 
9
 C f r . GREGGIO G., L’attività istruttoria: modalità operative di svolgimento dei controlli e delle verifiche. 
Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, op. cit., p. 1046.
L’attività di accertamento 
 
7  | 
 
1.2 Aspetti generali dell’attività di accertamento. 
 
 
L ’atti vità di accertamento, che può riguardare tutte le imposte del sistema 
tributario (dirette, indirette, erariali e locali)
10
, si sviluppa in controlli circostanziati che 
l’Amministrazione finanziaria
11
 provvede ad effettuare sulle dichiarazioni, sugli atti 
utilizzati per autodeterminare e conseguentemente liquidare l’imposta dovuta
12
, nonché 
su variabili strettamente connesse all’attività commerciale o al tenore di vita del 
contribuente
13
. 
Questi controlli si esplicano in due modi: 
- in un riscontro cartolare delle dichiarazione e degli atti presentati dal 
contribuente, (c.d. controllo formale)
14
; 
- in un’attività di indagine più pregnante sulla realtà sottoposta a verifica, (c.d. 
controllo di merito)
15
. 
                                                 
10
 Si precisa che la disciplina delle imposte dirette è contenuta nel D.P.R. 600/73, e in tema di accessi, 
ispezioni e verifiche è necessario il richiamo a l la normativa Iva (D.P.R. 633/72). 
11
 L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente al controllo è quello della circoscrizione nella quale il 
contribuente ha il domicilio fiscale nel momento in cui ha presentato o doveva presentare la 
dichiarazione. Per i grandi contribuenti, con volumi d’affari non inferiori a 100 milioni di euro, l’art. 27, 
D.L. 185/2008, Provv. Agenzia Entrate 6 aprile 2009, attribuisce la competenza alle Direzioni Regionali 
dell’Agenzia delle Entrate. V., al riguardo, CISSELLO A ., Contribuenti “di più grandi dimensioni”: 
riduzione della soglia e competenze per l’accertamento, i n Il Fisco, n. 48/2009, II, p. 7991. 
 Limitatamente ad alcuni ambiti, è disposta la partecipazione dei comuni all’attività di 
accertamento. Nel caso di esito positivo della collaborazione accertativa, ai sensi dell’art. 1, D.L. 
203/2005, (Provv. Agenzia Entrate 3 dicembre 2007; Provv. Agenzia Entrate 26 novembre 2008), è 
riconosciuta ai comuni una quota del 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titoli 
definitivo. V., al riguardo, D’AURO A ., La partecipazione dei Comuni all’attività impositiva statale, i n 
Corr. Trib., n. 11/2009, p. 845. Con il D.L., 31 maggio 2010, n. 78, art. 18, vengono definite nuove regole 
per il rafforzamento della partecipazione alla lotta all’evasione fiscale e contributiva da parte dei comuni, 
che, in seguito alle loro segnalazioni, riceveranno il 33% delle maggiori somme riscosse a titolo 
definitivo. Al riguardo, v. le considerazioni di CAPOLUPO S., Il rinnovato ruolo dei comuni nell’attività di 
accertamento, i n Il Fisco, n. 25/2010, I, p. 3953 e ss. 
12
 C f r . FANTOZZI A . , Corso di diritto tributario, Torino, Utet, 2004,  p. 203. 
13
 Si pensi all’accertamento induttivo, analitico-induttivo e sintetico. Per la trattazione delle metodologia 
di controllo si rinvia al par. 1.4.2 del presente elaborato. 
14
 Nella pratica, consente di correggere gli eventuali errori commessi dai contribuenti, senza precludere la 
possibilità di effettuare un successivo controllo di merito. 
Questo tipo di controllo viene esplicitato in due fasi: 1) relativo ad operazioni di mera liquidazione delle 
imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate, c.d. controllo automatico (art. 36-bis, D.P.R. 
600/73); e 2) su alcuni campioni si effettua il controllo formale vero e proprio, art. 36-ter, D.P.R. 600/73, 
che consiste nel riscontrare la conformità dei dati dichiarati con quelli desunti dalle dichiarazioni dei  
sostituti d’imposta, banche, enti previdenziali. V., al riguardo, Circ. Min., 16 luglio 2001, n. 68/E, e per la 
dottrina,  GAFFURI G., Diritto tributario: parte generale e parte speciale, Padova, Cedam, 2009, p. 135; 
FA L S I T T A G., Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, Cedam, 2005, p. 363.
L’accertamento con adesione 
 
8  | 
 
In base al tipo di controllo esercitato dall’Ufficio, discendono diversi termini ed atti
16
. 
In particolare, per il controllo c.d. formale, che decorre dall’anno di presentazione della 
dichiarazione, abbiamo due fattispecie: a) art. 36-bis, D.P.R. 600/73, il cui termine, che 
ha natura ordinatoria
17
, è stabilito entro l’inizio del periodo di presentazione delle 
dichiarazioni relative all’anno successivo; b) art. 36-ter, D.P.R. 600/73, il cui termine  è 
stabilito entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione. Mentre, gli atti che possono conseguire dal controllo c.d. di merito, 
devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° 
anno successivo alla presentazione della dichiarazione, o del 5° anno successivo in caso 
di omessa presentazione. Si precisa che, i termini sopraindicati sono raddoppiati nel 
caso in cui il contribuente commetta uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. 
Generalmente, il controllo di merito viene attuato dall’ufficio in seguito ai rilievi 
riscontrati nel controllo formale che richiedono un ulteriore approfondiment o 
investigativo da parte dell’Amministrazione finanziaria.   
Nell’ambito di quest’ultimo controllo più incisivo che il legislatore, con la legge 
212/2000, ha introdotto il c.d. Statuto del contribuente, atto a garantire il corretto 
svolgimento dell’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria, contemplando e 
tutelando, inoltre, il rispetto dell’attività e della persone del contribuente
18
. 
 
 
                                                                                                                                               
15
 Riguarda una minima parte di contribuenti che, sulla base di dati e notizie in possesso degli uffici 
nonché delle linee operative diramate dall’amministrazione finanziaria, risultano essere collocati nella 
fascia a maggior rischio di evasione. 
16
 Gli atti con cui l’Ufficio contesta al contribuente le pretese accertate, dopo aver espletato tutte quelle 
procedure atte a garantire chiarimenti in merito, si differenziano a seconda della tipologia di controllo 
effettuato. In caso di controllo formale, gli atti che posso scaturire sono: a) l’iscrizione a ruolo, che è un 
atto con cui il contribuente viene iscritto, in un elenco tenuto dall’Amministrazione finanziaria, come 
debitore di una somma; b) la cartella di pagamento, che  è l’atto notificato al debitore iscritto a ruolo, o al 
coobbligato, per intimarlo ad adempiere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Mentre, in caso 
di controllo di merito, l’ufficio contesta le pretese al contribuente notificando l’avviso di accertamento. 
17
 Cfr. Cass.,  SS.UU., 12 novembre 2004, n. 21498, in Il Fisco, 2004, p. 7510. 
18
 Sul punto, la posizione critica di VIOTTO A ., I poteri d’indagine dell’amministrazione finanziaria, 
Milano, Giuffrè, 2002, p. 177, il quale evidenzia che “con lo Statuto il legislatore si preoccupa di 
innestare nel tessuto normativo dei poteri di indagine, che rimane inalterato quanto alla dotazione di 
mezzi di indagine, una serie di prescrizioni dotate di una marcata connotazione garantistica, che fanno 
da contrappeso all’aggressività dei poteri istruttori”. In questo senso v . anche CAPOLUPO S., 
Accertamento: la rilevanza delle dichiarazioni di parte, in Fisco, n.34/2004, I, p. 5790, secondo il quale 
l’art. 12 della L. n. 212/2000 – in quanto avente per oggetto “Diritti e garanzie del contribuente 
sottoposto a verifiche fiscali” è, di per sé, “espressivo della piena consapevolezza da parte del legislatore 
della delicatezza di tale fase dell’accertamento”.
L’attività di accertamento 
 
9  | 
 
1.3 Funzioni e limiti dell’attività istruttoria. 
 
 
 Nello svolgimento dell’attività istruttoria, gli uffici finanziari competenti si 
avvalgono di poteri istruttori al fine di verificare, e nel caso rettificare,  il reddito 
imponibile o la base imponibile Iva dichiarata
19
. 
Le indagini istruttorie dell’Ufficio possono esplicarsi: 
- sia presso la sede dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria, attraverso la 
richiesta di documenti e la convocazioni al fine di chiarire la posizione dei 
contribuenti; 
- sia presso il contribuente, attraverso accessi, ispezioni e verifiche
20
. 
 Nella prima ipotesi, gli Uffici possono richiedere dei dati e delle notizie al 
contribuente e ad altri soggetti
21
, utili per l’espletamento dell’attività di accertamento 
                                                 
19
 Artt. 32 e 33, D.P.R. 600/73 e artt. 51 e 52, D.P.R. 633/72. 
C f r . D’AMATI N. – URICCHIO A., Corso di diritto tributario, Padova, Cedam, 2008, p. 185; GAFFURI G., 
Diritto tributario: parte generale e parte speciale, op. cit., p. 145. In merito alla triade “poteri-attività-
atto”, v., COMELLI  A ., Poteri degli uffici e atti impositivi: la teorica di Federico Maffezzoni , i n Rass. 
Trib., n. 2/2010, p. 382 e ss. 
20
 Oltre le due ipotesi illustrate, è fatta salva la possibilità per l’amministrazione finanziaria di richiedere 
in maniera collaborativa delle informazioni al contribuente, il quale non è vincolato a fornire risposta. 
Cfr., SALVINI L., La “nuova” partecipazione del privato all’accertamento tributario, in Riv. Dir. Trib., 
2000, p. 16 e ss., il quale distingue due possibili specie di partecipazione del contribuente all’istruttoria: la 
c.d. partecipazione-collaborazione e la c.d. partecipazione-contraddittorio. Entrambe sono “finalizzate ad 
un migliore conoscenza della fattispecie fattuale e di diritto”, ma nella seconda partecipazione c.d. 
contraddittoria è la logica difensiva a prevalere, con le differenti posizioni giuridiche consistenti nel 
diritto, del contribuente, a difendersi e nell’obbligo, dell’ufficio, di porre in essere tutte quelle condizioni 
idonee affinché tale diritto possa essere espletato.  Sul punto, v., RUSSO P., Manuale del diritto tributario. 
Parte generale, Milano, Giuffrè, 2007, p. 213 e ss.; FANTOZZI A ., Il diritto tributario, Torino, Utet, 2003, 
p. 359. Inoltre, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di metodi c.d. antielusivi, v. al riguardo, Cass., 
3 novembre 2003, n. 16407, in Il Fisco, 2003, p. 7100. 
21
 A norma dell’art. 32, D.P.R. n. 600/73, numero 5). 
Tra i quali ricordiamo ad esempio, le Amministrazioni delle Stato, gli enti pubblici, società ed enti di 
assicurazione, enti creditizi e finanziari, poste italiane spa, notai, conservatori dei registri immobilia r i e 
altri pubblici ufficiali. Le richieste agli enti creditizi e finanziari (c.d. indagini finanziarie) da parte degli 
Uffici, preventivamente autorizzati, possono avere ad oggetto dati, notizie, documenti, movimentazioni e 
conti bancari intrattenuti dal contribuente (ma soltanto in quanto coniugata e coerente con la metodologia 
seguita per l’accertamento del reddito imponibile, cfr. Cass., sez. trib., 30 novembre 2009, n. 25132, i n 
banca dati Fisconline), anche dal coniuge (v., al riguardo, Cass., 7 settembre 2007, n. 18868, i n Il Fisco, 
n. 36/2007, p. 5371) o dai  figli del contribuente (v., al riguardo, Cass., 4 febbraio 2003, n. 1663, in banca 
dati Fisconline). In caso di società, la giurisprudenza, Cass. 15 luglio 2008, n. 19362; Cass., 21 gennaio 
2009, n. 1452, entrambe in banca dati Fisconline,  ha affermato che alla presenza di concreti indizi di 
evasione, l’indagine può estendersi ai conti bancari intestati ai soci, amministratori o procuratori, e ai loro 
congiunti. V., al riguardo, ANTICO G., Indagini finanziarie. L’autorizzazione, in Il Fisco, n. 26/2010, I, p. 
4110.