INTRODUZIONE 
  
tecnico-professionale per l'esercizio della professione , rappresenta una 
seria garanzia per chi si rivolga ad un professionista . Dietro questo 
fenomeno ci sono , peraltro , ulteriori motivazioni , che si riferiscono ad 
interessi della categoria professionale stessa e non ad esigenze di tutela del 
pubblico in generale . La distinzione tra professioni protette e professioni 
libere ha una sua rilevanza in tema di responsabilità . Si ritiene infatti che 
solo le prime , in quanto vincolate al regime del contratto d’opera 
professionale , comporterebbero l'allocazione del rischio della prestazione 
sul cliente ; le seconde rientrerebbero , invece , nell'ambito delle regole 
comuni della responsabilità contrattuale , potendo i prestatori assumere il 
rischio del lavoro
1
 . Gli esercenti le professioni protette , inoltre , possono 
incorrere in sanzioni disciplinari , che vengono irrogate in caso di 
violazione delle regole poste a tutela della dignità e del decoro della 
professione
2
 . Una parte della dottrina é giunta ad affermare che alla 
categoria delle professioni intellettuali apparterrebbero ( tutte e solo ) quelle 
attività per l'esercizio delle quali la legge richiede l’iscrizione in appositi 
albi
3
 . In base a codesta costruzione , l'istituzione di un albo e della struttura 
organizzativa ad essa collegata , sarebbe condizione necessaria e sufficiente 
per qualificare " professione " una determinata attività e per sottoporla alla 
disciplina degli articoli 2229 ss. c.c. La tesi in esame non può essere 
accettata in base agli articoli 2229 , 1° comma , e 2231 , 1° comma del c.c. 
La prima norma prevedendo che " la legge determina le professioni 
intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi 
albi o elenchi " , pone una riserva di legge al solo fine di determinare , fra le 
                                                 
1
 Galgano F. " Professioni intellettuali , impresa , società " , in CI , 1-18 , 1991 , p. 8 .  
2
 Sulla responsabilità disciplinare del professionista e sul fenomeno dei codici deontologici v. , da 
ultimo Cafaggi F. " Responsabilità del professionista " , in Dig. , Disc. Priv. , XVII , Utet , Torino 
, 1997 , p. 10 .  
3
 Cavallo B. " Lo status professionale " , I , parte generale , Giuffré , Milano , p. 213 .  
INTRODUZIONE 
  
possibili professioni intellettuali , quelle che verranno sottoposte al 
controllo dello Stato . La seconda norma , invece , statuendo che " quando 
l’esercizio dell'attività professionale é condizionato all'iscrizione in appositi 
albi o elenchi , la prestazione eseguita da chi non é iscritto non gli 
conferisce azione per il pagamento della retribuzione " , é ancora più 
esplicita nell'ammettere l'esistenza di professioni che non sono soggette a 
controllo , ma non per questo cessano di essere professioni intellettuali . 
Dimostra di essere concorde nel ritenere l'iscrizione ad un albo non 
necessaria al fine di sottoporre una certa attività allo " statuto " delle 
professioni intellettuali anche la prevalente dottrina
4
 . 
 
1.1. Professioni protette e non protette , prestazioni tipiche o esclusive 
e prestazioni atipiche o non esclusive . 
 
Occorre , d'altra parte rimarcare che vi sono professioni protette all'interno 
delle quali é possibile distinguere tra prestazioni esclusive o tipiche , 
riservate agli iscritti all'apposito albo , e prestazioni non esclusive o atipiche 
, che sono di norma eseguite da soggetti iscritti all'albo , ma che possono 
essere fornite da chiunque , anche se non iscritto nell'albo professionale
5
 . 
Ciò si verifica , anzitutto , per la cosiddetta " consulenza legale 
                                                 
4
 Perulli A. " Il lavoro autonomo . Contratto d'opera e professioni intellettuali " , in Tratt. dir. civ. 
e comm. , a cura di Cicu e Messineo , continuato da Mengoni , Giuffré , Milano , 1996 , p. 377 ; 
Ibba C. " La categoria professione intellettuale " , in " Le Professioni intellettuali " , in Giur. sist. 
dir. civ. comm. , fondata da Bigiavi , Torino , 1-27 , 1987 , p. 20 ; Bussoletti M. " Le società di 
revisione " , Giuffré , Milano , 1985 , p. 118 ; Galgano F. " Diritto commerciale . L'imprenditore " 
, Zanichelli , Bologna , 1982 , p. 32 ; Scognamiglio R. " Personalità umana e tutela costituzionale 
delle professioni " , in DF , 801-813 , 1973 , p. 805 ; Santoro Passarelli F. " Professioni 
intellettuali " , in NDI , XIV , Utet , Torino , 23-28 , 1967 , p. 24 ; Predieri A. " Annotazioni 
sull'esame di stato e l'esercizio professionale " , in GC , 507-518 , 1963 , p. 510 ; Torrente A. " La 
prestazione d'opera intellettuale " , in RGLav , I , 1-6 , 1962 , p. 3 ; Cattaneo G. " La 
responsabilità civile del professionista " , Giuffré , Milano , 1958 , p. 9 .  
5
 Perulli A. " Il lavoro autonomo . Contratto d'opera e professioni intellettuali " , in Tratt. dir. civ. 
e comm. , a cura di Cicu e Messineo , continuato da Mengoni , Giuffré , Milano , 1996 , p. 382 ; 
Galgano F. " Professioni intellettuali , impresa , società " , in CI , 1-18 , 1991 , p. 4 .  
INTRODUZIONE 
  
stragiudiziale " in relazione alla quale la Suprema corte ha statuito che " é 
valido il contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la consulenza 
legale extragiudiziale , stipulato con soggetto non iscritto al locale albo , 
non riferendosi ad attività che la legge prescrive siano poste in essere 
esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio di attività 
professionale ; ne consegue che la relativa prestazione contrattuale é lecita e 
va retribuita pur non potendosi al compenso applicare obbligatoriamente la 
tariffa professionale
6
 " . Il principio in esame può essere esteso anche al c.d. 
" comparsista " : " La prestazione d'opera intellettuale , che consista nello 
studio di controversie e nella compilazione di scritti difensivi , senza 
accesso agli uffici giudiziari o amministrativi , né rapporto con le parti , ma 
per conto di un avvocato che se ne assuma piena paternità e responsabilità , 
non configura esercizio di attività professionale forense , soggetto alla 
disciplina di cui all'art. 2231 c.c. , per il caso di mancata iscrizione negli 
albi ; invero l'attività che l'ordinamento delle professioni di avvocato e 
procuratore , nonché le norme del codice di rito riservano agli iscritti negli 
albi forensi é solo quella di rappresentanza e difesa delle parti in giudizio , 
ovvero , comunque , di diretta collaborazione con il giudice nel corso del 
processo ; nell'indicata situazione , il compenso in favore del prestatore 
d'opera , che non sia iscritto negli albi professionali , va liquidato secondo i 
criteri fissati dall'art. 2225 c.c. e non secondo quelli di cui all'art. 2233 c.c. , 
presupponenti detta iscrizione
7
 " . Analogo discorso a quello operato per la 
professione forense può essere fatto con riferimento alle figure del dottore 
commercialista e del ragioniere
8
 . Si deve , infine precisare che l'iscrizione 
                                                 
6
 Cass. 7.7.87 , n. 5906 , NGCC , 1988 , 338 .  
7
 Cass. 28.5.76 , n. 1929 , RFI , 1976 , Professioni intellettuali , 26 .  
8
 Cfr. Pret. Sondrio 9.5.94 , RFI , 1994 , Professioni intellettuali , 67 , la quale esclude che vi siano 
invasioni nelle professioni di commercialista e ragioniere allorquando si proceda alla mera 
INTRODUZIONE 
  
ad un albo non é neppure condizione sufficiente ad identificare le attività 
assoggettabili alla disciplina delle professioni intellettuali , in quanto negli 
ultimi tempi l'iscrizione ad albi , elenchi , registri , o ruoli é un fenomeno 
assai diffuso che coinvolge attività tra loro diversissime , sicuramente non 
raggruppabili in una categoria unitaria
9
 . E' per questo che la selezione delle 
attività qualificabili come professioni intellettuali , da sottoporre alla 
disciplina contenuta negli artt. 2229 ss. c.c. , dipende dalla ricorrenza di 
ulteriori requisiti , tra cui spicca in primo luogo l'intellettualità della 
prestazione .  
  
2. I criteri di identificazione del professionista e\o dell'attività 
professionale . 
  
Constatata l'assenza di una definizione del concetto di professione 
intellettuale , la non decisività dell'iscrizione ad un albo , e non essendo 
possibile adottare un criterio meramente nominalistico , non rimane altra 
possibilità se non quella di individuare gli elementi che caratterizzano tali 
professioni , con la contestuale precisazione che nessuno dei criteri che 
verranno indicati é di per sé esaustivo e sufficiente a ricondurre una 
determinata attività nell'ambito delle professioni intellettuali. E', allora , 
corretto ritenere che la ricomprensione di una determinata attività nel 
novero delle c.d. " professioni intellettuali " presuppone la concorrenza di 
una molteplicità di criteri di identificazione . 
 
2.1. Il carattere intellettuale della prestazione . 
                                                                                                                                     
compilazione di bilanci con i dati forniti dal cliente , tramite computer e controllo meramente 
formale .  
9
 Ibba C. " La categoria << professione intellettuale >> " , in " Le professioni intellettuali " , in 
Giur. sist. dir. civ. comm. , fondata da Bigiavi , Torino , 1-27 , p. 20 .  
INTRODUZIONE 
  
Il primo elemento che accomuna tutte le professioni alle quali si applica la 
disciplina degli articoli 2229 e seguenti del codice civile é rappresentato dal 
carattere intellettuale dell'attività svolta . Secondo alcuni , questo requisito é 
implicitamente riconosciuto dalla legge per le professioni il cui esercizio é 
subordinato all'iscrizione in un ordine o in un collegio ; deve essere , di 
volta in volta , accertato per le altre professioni
10
 . Si é ritenuto , al 
contrario, che l'istituzione di un albo , tenuto conto della loro 
moltiplicazione e della loro estensione ad attività sempre più eterogenee , 
non può determinare una presunzione di intellettualità dell'attività così 
regolata . Anche per le cosiddette professioni protette , dunque , il 
connotato dell'intellettualità deve essere accertato caso per caso
11
 . Se é 
vero che l'aggettivo intellettuale riveste notevole importanza ai fini della 
qualificazione di una determinata attività come attività professionale , esso 
non é , tuttavia , idoneo da solo ad identificare la categoria dei 
professionisti
12
. In effetti , il lavoro intellettuale viene solitamente 
contrapposto al lavoro manuale , ma ciò non significa che esistano attività 
soltanto intellettuali o esclusivamente manuali . In ogni attività lavorativa 
sono piuttosto presenti , in diversa misura , momenti intellettuali e momenti 
manuali , come attesta in via generale lo stesso articolo 2060 del c.c.
13
 
Bisogna , pertanto , da un lato , operare una distinzione tra l'intellettualità 
                                                 
10
 Cattaneo G. " La responsabilità civile del professionista " , Giuffré , Milano , 1958 , p. 16 .  
11
 Ibba C. " La categoria << professione intellettuale >> " , in " Le professioni intellettuali " , in 
Giur. sist. dir. civ. comm. , fondata da Bigiavi , Torino 1-27 , 1987 , p. 21 .  
12
 Cfr. Ibba C. " La << categoria professione intellettuale >> " , in " Le professioni intellettuali " , in 
Giur. sist. dir. civ. comm. , fondata da Bigiavi , Torino , 1-27 , 1987 , p. 21 , a giudizio del quale lo 
statuto generale delle professioni intellettuali si attiva ogni volta che vi siano prestazioni a 
contenuto almeno prevalentemente intellettuale .  
13
 Ibba C. " La categoria << professioni intellettuali >> " , in " Le professioni intellettuali " , in 
Giur. sist. dir. civ. comm. , fondata da Bigiavi , Torino , 1-27 , 1987 , p. 16 ; Bussoletti M. " Le 
società di revisione " , Giuffré , Milano , 1985 , p. 125 ; Scognamiglio R. " Personalità umana e 
tutela costituzionale delle professioni " , in DF , 801-813 , 1973 , p. 804 ; Torrente A. " La 
prestazione d'opera intellettuale " , in RGLav , I , 1-6 , 1962 , p. 3 .  
INTRODUZIONE 
  
propria delle attività disciplinate dagli artt. 2229 e seguenti 
dall'intellettualità riscontrabile in tutte le attività lavorative e , dall'altro , 
identificare il rapporto tra le diverse componenti ( materiale , tecnica o 
propriamente intellettuale ) delle attività la cui qualificazione é in 
discussione . Per quanto riguarda il primo aspetto la soluzione più plausibile 
sembra consistere nel ritenere che il carattere intellettuale assuma valore 
qualificante quando non sia meramente interno al soggetto che presta 
l'attività e preliminare rispetto al servizio offerto , ma quando si concreti 
direttamente nella prestazione fornita al cliente e per la quale il soggetto che 
svolge attività professionale é responsabile
14
 . In altri termini l'intellettualità 
costituisce elemento decisivo allorquando oggetto del contratto stipulato 
con il cliente é proprio il " servizio intellettuale " : " l'opera intellettuale 
consiste nell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche 
nell'opera stessa che é l’oggetto della prestazione
15
 " . Riguardo al rapporto 
tra le diverse componenti , invece , é preferibile adottare il criterio della 
prevalenza , con la conseguenza che per aversi una professione intellettuale 
é necessario che l'impiego delle facoltà intellettuali sia prevalente sui 
momenti manuali o tecnici : " l'uso dell’intelligenza , della cultura , o delle 
facoltà artistiche deve avere un'importanza molto superiore del lavoro 
manuale prestato
16
 " . Si deve però considerare che il ricorso al suddetto 
criterio finisca con l'originare non pochi problemi in sede di applicazione 
pratica , quando , cioé , bisogna stabilire , in concreto , se in una 
determinata attività vi sia predominio delle facoltà intellettuali , oppure se 
esse rivestano un ruolo solo marginale . E' per tale motivo che generalmente 
                                                 
14
 Ibba C. " La categoria << professione intellettuale >> " , in " Le professioni intellettuali " , in 
Giur. sist. dir. civ. comm. , fondata da Bigiavi , Torino , 1-27 , 1987 , p. 17 ; Galgano F. " Diritto 
commerciale " , II , " Le società " , Zanichelli , Bologna , 1995 , p. 15 . 
15
 Cass. 14.4.83 , n. 2542 , GI , 1983 , I , 1 , 1242 .  
16
 Cattaneo G. " La responsabilità civile del professionista " , Giuffré , Milano , 1958 , p. 17 .  
INTRODUZIONE 
  
si richiede la concorrenza di ulteriori elementi utili nell'identificazione della 
nozione di professionista e dell'attività professionale . 
 
2.2. La personalità della prestazione .  
L'art. 2232 c.c. impone al professionista l'obbligo di eseguire personalmente 
la prestazione d'opera intellettuale . Tale previsione si giustifica in base alla 
natura strettamente fiduciaria del rapporto che si instaura tra cliente e 
professionista e , dunque , della rilevanza che la persona del prestatore 
d'opera assume sia riguardo alla stessa stipulazione del contratto sia rispetto 
alla fase dinamica o esecutiva del rapporto . Dalla natura fiduciaria della 
relazione derivano obblighi di diligenza , di informazione , di fedeltà e 
riservatezza la cui violazione può dar luogo a responsabilità del 
professionista . L'obbligo di esecuzione personale non comporta 
l'impossibilità di avvalersi di ausiliari o sostituti : ma l'opera non cessa , se 
prestata con il loro concorso , di essere considerata esecuzione 
dell'obbligato . Gli ausiliari e i sostituti , infatti , si considerano come una 
longa manus del prestatore e agiscono sotto la sua diretta sorveglianza
17
 . Il 
ricorso a sostituti o ausiliari deve poi essere consentito dal contratto o dagli 
usi ed é escluso ove vi sia incompatibilità con l'oggetto della prestazione
18
 . 
Anche la personalità non é un carattere esclusivo dell'attività del 
professionista intellettuale , essendo , invece , presente in tutti i contratti che 
siano stati conclusi intuitu personae . La responsabilità personale del 
professionista intellettuale per gli atti posti in essere dal sostituto o 
                                                 
17
 Giacobbe G. " Professioni intellettuali " , in ED , XXXVI , 1060-1088 , 1987 , p. 1075 ; D'Orsi 
V. " La responsabilità civile del professionista " , Giuffré , Milano , 1980 , p. 24 .  
18
 Cfr. , in proposito , Perulli A. " Il lavoro autonomo . Contratto d'opera e professioni intellettuali 
" , in Tratt. dir. civ. e comm. , a cura di Cicu e Messineo , continuato da Mengoni , Giuffré , 
Milano , 1996 , p. 521 ; Assanti C. " Le professioni intellettuali e il contratto d'opera " , in Tratt. 
dir. priv. , diretto da Rescigno , XV , 2 , Utet , Torino , 1986 , p. 1488 .  
INTRODUZIONE 
  
dall'ausiliario é ostativa ad una azione di responsabilità esercitata dal cliente 
direttamente nei confronti di tali soggetti . Essa non impedisce , peraltro , 
che nei rapporti interni , l'ausiliario possa essere chiamato a rispondere nei 
confronti del professionista per i danni riconducibili ad una condotta 
colposa da lui posta in essere nell'esecuzione dell’incarico affidatogli : " Il 
principio , fissato dall’art 2232 c.c. , della responsabilità del professionista 
per l'operato dell'ausiliario , della cui collaborazione si avvalga 
nell'espletamento dell'incarico , non esclude che , nei rapporti interni , 
l'ausiliario possa essere chiamato a rispondere nei confronti del 
professionista , secondo le norme generali sulla responsabilità per fatto 
illecito , in ordine ai danni da evento ricollegabile ad una sua condotta 
colposa nell'esecuzione delle mansioni affidategli dal soggetto con cui ha 
intrapreso un rapporto di lavoro
19
 " . Il carattere della personalità , infine , 
pone il problema della possibiltà dell'esercizio in forma associata 
dell'attività professionale e , dunque , dell'ammissibilità delle c.d. società di 
professionisti . Si ritiene , infatti , che la struttura societaria , con la 
conseguente prevalenza dell'elemento organizzazione , spersonalizzi il 
rapporto e faccia venir meno quel legame fiduciario che dovrebbe sussistere 
tra professionista e cliente
20
 . Tale pericolo non ha tuttavia ragione d'essere 
ove si ritenga che la fiducia non comporta necessariamente l'individualità 
della prestazione e che il termine personalità sia riferibile tanto alle persone 
fisiche quanto alle persone giuridiche . 
 
                                                 
19
 Cass. 26.8.75 , n. 3016 , RFI , 1975 , Professioni intellettuali , 40 .  
20
 Contra Schiano di Pepe G. " Le società di professionisti " , in " Trattato di diritto privato " , 
diretto da Rescigno , 2 , Utet , Torino , 1986 , p. 574 ; Rescigno P. " Struttura giuridica delle 
società tra professionisti ; Professionisti liberali in forma associativa : il diritto italiano e i paesi 
della Comunità ; Le società di progettazione ; Le società di redattori " , in " Persona e Comunità " 
. Saggi di diritto privato , Cedam , Padova , 177-210 , 1988 , p. 46 , il quale sostiene che il 
concetto di intuitus personae non ha più per oggetto esclusivo persone fisiche , ma si é allargato a 
considerare anche strutture collettive .  
INTRODUZIONE 
  
2.3. Il carattere professionale della prestazione e lo scopo di lucro . 
Per una parte della dottrina un altro elemento idoneo a qualificare il 
concetto di professione intellettuale sarebbe costituito dalla c.d. 
professionalità , nel senso che deve trattarsi di un'attività svolta 
abitualmente con relativa continuità
21
 . Si é così sostenuto che non 
costituisce professione intellettuale l'attività propria del prestatore di lavoro 
che non sia connotata da tale elemento . Questa opinione é stata criticata ad 
opera di altri autori , osservandosi che la professionalità , nel suo significato 
di stabilità , é un carattere normale ma non necessario delle professioni 
intellettuali e ciò in quanto dalla disciplina emerge che : " é più esatto 
attribuire al termine " professione " il significato di attività valutabile 
tecnicamente anche non esercitata in modo stabile e continuativo , così da 
comprendere nell'esercizio della professione anche la prestazione isolata
22
 " 
. La predetta conclusione é comprovata dal fatto che le norme di cui agli 
artt. 2230 e ss. del c.c. si applicano a qualunque contratto per cui sia dovuta 
una prestazione di un certo tipo , indipendentemente dal carattere stabile od 
occasionale della attività . La stessa soluzione é condivisa dalla 
giurisprudenza prevalente , che non considera la stabilità quale requisito 
necessario ad integrare la nozione di professionista intellettuale
23
 . Sebbene 
l'esercizio stabile e continuativo della professione non sia criterio decisivo 
ai fini della qualifica del professionista intellettuale, é ragionevole ritenere 
che la sussistenza di una relazione stabile e di una pluralità di prestazioni in 
favore di un medesimo soggetto possano avere ripercussioni sul piano 
dell'adempimento e della responsabilità : dalla natura stabile derivano , 
infatti , obblighi diversi rispetto alla prestazione occasionale , soprattutto 
                                                 
21
 Santoro Passarelli F. " Professioni intellettuali " , in NovissDI , XIV , 25 , 1967 , p. 24 .  
22
 Cattaneo G. " La responsabilità civile del professionista " , Giuffré , Milano , 1958 , p. 6 .  
23
 Cass. pen. 1.10.75 , RFI , 1976 , Esercizio abusivo delle professioni , 1 .  
INTRODUZIONE 
  
obblighi di informazione e di correzione di eventuali errori professionali . 
Per potersi parlare di professione non é poi sicuramente necessario lo scopo 
di lucro dato che anche una prestazione gratuita é un atto di esercizio di una 
professione intellettuale
24
 .  
 
2.4. Libertà , autonomia e discrezionalità del professionista . 
Ulteriori caratteristiche solitamente assunte come integranti la nozione di 
professionista intellettuale sono l'autonomia , la libertà d'azione e la 
discrezionalità . L'autonomia del professionista sta a significare che questi 
esercita la propria attività in una sfera di piena libertà , che gli consente di 
operare in maniera autonoma , potendo lui stesso determinare gli ambiti e 
gli spazi nei quali muoversi ed effettuare le proprie scelte professionali . Si 
parla , dunque , di autonomia e/o libertà professionale nel duplice 
significato di : " libertà della professione in astratto ( si intende della 
professione intesa come ordinamento giuridico ) ed anche nel significato di 
libertà nell'esercizio dell'attività professionale che va dalla facoltà di 
assumere o di rifiutare l'incarico dei clienti a quella di autodeterminarsi 
discrezionalmente nella scelta dei mezzi tecnici idonei a realizzare l'oggetto 
del contratto , alla libertà come assenza di vincoli di subordinazione 
gerarchica e disciplinare nei confronti del cliente
25
 " . La libertà , però , non 
può essere intesa nel senso di considerare il concetto di libera professione 
come sinonimo di professione intellettuale , potendo l'attività in questione 
essere svolta anche in regime di lavoro subordinato . Il carattere della 
discrezionalità , infine , consiste nel potere attribuito al singolo 
professionista di eseguire la prestazione richiestagli dal cliente , con totale 
                                                 
24
 Cattaneo G. " La responsabilità del professionista " , Giuffré , Milano , 1958 , p. 7 .  
25
 Lega C. " Le libere professioni nelle leggi e nella giurisprudenza " , Giuffré , Milano , 1974 , p. 
532 .  
INTRODUZIONE 
  
autonomia in ordine all'individuazione delle modalità di comportamento 
che si rivelino maggiormente idonee per conseguire i fini professionali 
perseguiti : " La discrezionalità del professionista si limita alla facoltà di 
scelta di cui questi dispone riguardo al comportamento da tenere ed ai 
mezzi tecnici da adottare nell'esercizio della professione
26
 " . Essa consiste , 
inoltre , nella libertà di esplicazione delle proprie capacità e del proprio 
giudizio sulla base delle conoscenze tecniche inerenti alla professione : " 
Codesta discrezionalità scaturisce dalla natura dell'attività che , per essere 
definita in rapporto all'ampia possibilità di scelta che il professionista 
esercita nell'adempimento della sua prestazione , comporta , come 
connotato peculiare , la libertà di attuazione . Si tratta di una 
determinazione che certamente varia a seconda della diversità delle singole 
attività professionali ( rectius : intellettuali ) che possono presentare gradi 
diversi di vincolatività , ma che , comunque , anche nelle ipotesi qui 
indicate , si caratterizzano per l'ampia libertà di attuazione
27
 " . Il tema della 
discrezionalità assume una notevole rilevanza al fine della qualificazione 
della natura della prestazione del professionista e si riflette in ultima istanza 
, anche sul regime della responsabilità . Come avremo modo di vedere nel 
proseguo , l'esigibilità del risultato della prestazione richiesta al 
professionista é inversamente proporzionale al livello di discrezionalità 
nell'esecuzione della prestazione . Tanto maggiore é la discrezionalità ( 
siamo innanzi a prestazioni dall'esito incerto ) e tanto meno sarà vero che al 
mancato conseguimento del risultato consegue automaticamente la 
responsabilità del professionista . Tanto maggiore é la vincolatività , minore 
sarà , invece , la incertezza in ordine all'esito della prestazione e più vera 
                                                 
26
 Lega C. " Le libere professioni nelle leggi e nella giurisprudenza " , Giuffré , Milano , 1974 , p. 
537 .  
27
 Giacobbe G. " Professioni intellettuali " , in ED , XXXVI , 1060-1088 , 1987 , p. 1073 .  
INTRODUZIONE 
  
sarà l'affermazione che il mancato conseguimento del risultato determina 
automaticamente la responsabilità del professionista .  
 
2.4.1. Discrezionalità e rispetto delle regole dell'arte . 
La discrezionalità del professionista coesiste con il principio per cui 
quest'ultimo deve , nell'esercizio della propria attività , osservare le regole 
dell'arte o della professione . Il ricorso alle regulae artis - quale parametro 
di definizione della condotta esigibile dal professionista - non comporta , 
infatti , una totale standardizzazione della condotta stessa . La relazione tra 
discrezionalità ed osservanza delle regole dell'arte non si presenta mai come 
un dato costante ed immutabile , variando piuttosto a seconda delle 
professioni , delle tipologie di prestazione , del bene o interesse su cui 
l'attività é destinata ad incidere e dello stato delle conoscenze tecnico-
scientifiche . In linea generale , l'incidenza delle regole tecniche é maggiore 
per la professione medica e per quella edilizia ; appare più limitata in quelle 
legali e finanziarie . Ciò trova riscontro nelle decisioni giurisprudenziali , 
laddove si riconosce al professionista un ampio margine valutativo che 
funga da trait d'union fra le regole codificate e il caso concreto rispetto al 
quale il professionista conserva una discrezionalità entro certi limiti 
insindacabile : " Di fronte a siffatta situazione , non può ascriversi a colpa 
grave dell'operatore la scelta che egli faccia di un metodo piuttosto che di 
un altro . Non valgono a costituirlo in colpa grave né la disapprovazione di 
una determinata scuola , quando altri autori difendano la validità e la bontà 
del metodo prescelto , né le rilevazioni statistiche sui dati conseguiti con 
l'impiego dell'uno o dell'altro metodo , posto che l'esito degli interventi 
dipende , non soltanto dalla bontà della tecnica impiegata , ma anche da 
altri fattori non dominabili se non imperfettamente dalla perizia 
INTRODUZIONE 
  
dell'operatore , quali le resistenze del male da curare e le reazioni organiche 
del paziente
28
 " . Naturalmente la discrezionalità del professionista non é 
senza limiti . Spetta al giudice stabilire i confini di tale potere , segnalando 
eventuali sconfinamenti della discrezionalità in arbitrio : " Nell'esercizio del 
proprio potere discrezionale , il chirurgo é insomma libero di seguire gli 
insegnamenti della scuola cui appartiene , ma a condizione che il rischio 
che egli fa correre al paziente sia sotto il suo costante controllo in ogni 
momento della sua evoluzione ; altrimenti non si tratta più di discrezionalità 
ma solo di arbitrio : un arbitrio che non può essere reso legittimo da alcun 
insegnamento dottrinario o scientifico , essendo questi ultimi accettabili sul 
piano del dibattito accademico , non anche , quando , come nel caso di 
specie , sia in gioco la vita umana
29
 " . Il limite effettivo della 
discrezionalità é , dunque , rappresentato dal fatto che il professionista deve 
salvaguardare l'interesse del cliente e , con riguardo alla professione medica 
, ogni decisione non può prescindere dalla considerazione del rischio cui 
venga sottoposta la salute o la vita del paziente
30
 .  
 
3. Le professioni intellettuali tra codice civile , legislazione speciale 
ed autoregolamenti .  
 
Nell'ambito del codice civile le professioni intellettuali sono disciplinate in 
modo omogeneo in relazione alla natura " intellettuale " dell'attività svolta 
ed al particolare tipo di contratto oggetto di stipulazione tra professionista e 
cliente ( contratto d'opera intellettuale ) . Codesta apparente uniformità 
risulta , al contrario , subito smentita se si guarda alle numerose leggi 
                                                 
28
 Cass. 31.10.72 , n. 3044 , FI , 1973 , I , 1176 .  
29
 App. Milano , 7.1.77 , GI , 1978 , II , 294 .  
30
 Iamiceli P. " La responsabilità civile del medico " , in P. Cendon " Il diritto privato nella 
giurisprudenza " , vol. VI , Utet , Torino , 1998 .  
INTRODUZIONE 
  
speciali concernenti le singole professioni ed agli altrettanto diffusi statuti e 
codici deontologici emanati dagli stessi organi che provvedono 
all'autodisciplina delle varie categorie professionali . Bisogna inoltre 
aggiungere che , oltre alle rilevanti differenze esistenti tra le diverse 
professioni intellettuali , esiste una notevole differenziazione interna a 
ciascuna professione . In quasi tutte le professioni sono riscontrabili quattro 
forme principali di esercizio professionale : la libera professione vera e 
propria , la condizione di dipendente pubblico , la condizione di dipendente 
privato ed , infine , una combinazione della libera professione con un 
rapporto di dipendenza pubblico o privato
31
 . Un ulteriore elemento che 
rende ancora più intricato il già variegato settore delle professioni 
intellettuali é poi la constatazione che accanto alle attività professionali che 
hanno dietro a sé una lunga e secolare tradizione , se ne stanno sviluppando 
di nuove , impensabili ed imprevedibili soltanto qualche decennio fa , 
soprattutto nel campo economico ed informatico
32
 . Una tale evoluzione , 
legata sia al processo tecnologico che alla recezione di nuovi modelli di 
derivazione straniera , rende ancora più difficile costruire una disciplina 
unitaria delle professioni intellettuali .
                                                 
31
 Tousijin W. " Tra stato e mercato : le libere professioni in Italia in una prospettiva storico-
evolutiva " , in " Le libere professioni in Italia " , a cura di W. T. , Il Mulino , Bologna , 1987 , p. 
37 .  
32
 Tacchi P. " Professioni ( professioni , arti e mestieri - diritto amministrativo ) " , in Enc. giur. 
Treccani , XXIV , 1991 , p. 3 .