9
 
2) Sviluppo del concetto di sport e suo inserimento 
nell’ordinamento giuridico 
 
 
 
Ritenendo superfluo analizzare lo sviluppo storico dello sport partendo 
dalle origini, é bene focalizzare l’attenzione sul modo in cui l’attività 
sportiva sia progressivamente riuscita a suscitare l’interesse 
dell’ordinamento giuridico generale. 
In un primo tempo l’Ordinamento Giuridico Statale è fondamentalmente 
disinteressato al fenomeno sportivo, poiché un’attività di tal genere  viene 
principalmente considerata nel suo aspetto individuale, costituendo più 
che altro uno svago personale. 
Essa infatti, costituisce principalmente un privilegio delle classi dirigenti, 
in una sorta di ideale continuità con ciò che rappresentava l’ordinamento 
cavalleresco.  
La competizione, considerata fino a quel momento esclusivamente nel 
suo aspetto individuale, riesce però a divenire in maniera tempestiva una 
vera e propria gara collettiva. 
Sorge quindi, inevitabilmente, la necessità da parte dello Stato di 
salvaguardare gli interessi pubblici considerati primari (come igiene, 
incolumità pubblica, ecc..) e connessi  con questo nuovo fenomeno. 
Potremmo fare coincidere questa prima  fase con la seconda metà 
dell’800, periodo in cui inizia un progressivo sviluppo delle moderne 
organizzazioni sportive. Contribuirono a ciò molte ragioni di carattere 
storico, sociologico, politico, culturale e anche cause di carattere 
scientifico e tecnologico (elettricità, miglioramento delle comunicazioni e 
dei trasporti, diffusione del giornalismo, progressi dell’attività industriale, 
 10
miglioramento del livello di vita) che permisero lo sviluppo delle 
competizioni e il progressivo aumentare del numero dei praticanti, 
nonché l’interesse dell’opinione pubblica.  
In seguito, ciò comportò la nascita delle associazioni sportive coagulate 
intorno alle c.d. “federazioni” (nazionali, internazionali, mondiali) le 
quali, seppur sorte in luoghi diversi, si coordinarono tra loro allo scopo di 
organizzare ed attuare incontri tra i rispettivi atleti.
1
 
La stabilità del fenomeno, assieme alla periodicità che cominciarono ad 
assumere questi incontri, permise la trasformazione di queste prime forme 
di associazionismo sportivo in vere e proprie istituzioni, con una radicata 
organizzazione in ambito territoriale: le federazioni sportive. 
Lo stesso processo si ripete in ambito internazionale dando vita alle  
Federazioni Mondiali. 
Si può dire così brevemente illustrata anche una seconda fase, apertasi 
nella prima metà del nostro secolo, cui  consegue necessariamente una 
concreta consapevolezza del fenomeno sportivo da parte 
dell’Ordinamento Generale. Molti sono gli studi, sia dottrinali che 
giurisprudenziali, che si occupano del fenomeno.
2
 
In seguito, il 16 febbraio 1942 viene emanata la legge n. 426, modificata 
dal Decreto legislativo n.242/99
3
 – c.d. “decreto Melandri” -, che 
attribuisce al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), già  
                                                 
1
 Avviene cioè che un certo numero di appassionati di uno sport avente ad oggetto una 
determinata attività fisica si riunisca in un’associazione per praticare questa attività, e quindi per 
allenarsi e gareggiare insieme. 
2
 Verranno enunciate in seguito le opinioni di alcuni autori (CESARINI-SFORZA; M.S. 
GIANNINI) sulla natura degli Ordinamenti sportivi. 
3
 Vedi infra, par.5 e 7 
 11
riconosciuto come persona giuridica nel 1934
4
, natura di ente pubblica a 
carattere permanente. 
Le sue funzioni vengono in seguito ampliate: attività di coordinamento 
del fenomeno sportivo generale, organizzazione e sviluppo dello sport 
nazionale, da conformarsi “ai principi dell’ordinamento sportivo 
internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal 
Comitato Olimpico Internazionale” (art.2 Dlgsl 242/99). 
“Il CONI, regolato dal D.lgsl. 23 luglio 1999, n°242, e dalla Carta 
Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività 
sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e 
morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura 
nazionale”.
5
 
Questo presiede all’organizzazione delle attività sportive sul territorio 
nazionale, dettando i principi fondamentali per la loro disciplina e per la 
tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare 
svolgimento di gare, competizioni e campionati. Svolge le proprie 
funzioni con autonomia e indipendenza (da ingerenze di tipo politico, 
religioso ed economico) di giudizio e di valutazione, in armonia con le 
decisioni e gli orientamenti del CIO. Inoltre (art.4 comma 2 del nuovo 
Statuto), “intrattiene rapporti con le organizzazioni internazionali, 
l’Unione Europea, le Regioni e gli Enti locali, e coopera con le autorità 
pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport”. 
                                                 
4
La Natura Giuridica del Comitato ha subito una continua evoluzione, la quale non sempre si è 
mossa in senso pubblicistico: sorto infatti come comitato dotato di specifiche funzioni ,esso si 
trasformò dapprima in associazione con  ingerenza pubblica , poi in persona giuridica, per 
diventare infine, Ente Pubblico non Economico [ Cons. di Stato, VI, 1 giugno 1955, in Rivista di 
Diritto Sportivo, 1955,316] con la stessa  
sua legge istitutiva , che gli attribuì il monopolio dell’intera attività sportiva [S. CAGNELLI, 
L’Ordinamento Giuridico Sportivo, Lupus,1998]. 
5
 Art.1 del nuovo Statuto del Comitato olimpico nazionale italiano approvato con decreto 
ministeriale il 19 aprile 2000. 
 12
La legge da rilevanza alle Federazioni sportive nazionali, che sono 
associazioni senza fini di lucro, aventi personalità giuridica di diritto 
privato. 
Queste sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, quando 
previsto dagli statuti, anche dai singoli tesserati. “Le Federazioni sono 
rette da norme statutarie e regolamentari conformi all’ordinamento 
sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio 
democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte 
di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità” (art.20, 
nuovo Statuto). 
Come accennato, lo sviluppo della normativa sportiva è occasionato dalle 
competizioni internazionali e, in particolar modo, dai giochi olimpici 
dell’era moderna (periodo ancora piuttosto legato all’agonismo e alla 
manifestazione spettacolare disinteressata). 
La terza fase, attualmente in piena evoluzione, fa emergere un forte 
collegamento tra il fenomeno sportivo squisitamente inteso, e altri tipi di 
interessi, soprattutto di carattere economico.
6
 
L’associazione sportiva da organismo associativo libero, passa ad essere a 
impresa sostanzialmente commerciale in cui è ampliamente rilevante il 
coinvolgimento di interessi patrimoniali.
7
  
Ciò che sino a pochi decenni prima era considerato semplicemente come 
una sorta di fenomeno ludico, diviene una vera e propria professione, la 
quale necessita di una serie di norme ad hoc per la sua disciplina. 
                                                 
6
 Gli interessi economici che ruotano attorno agli sport professionistici sono notevoli e 
riguardano 
un numero esteso di soggetti molto diversi fra loro: le società, gli atleti, gli sponsor, le agenzie 
pubblicitarie, i mezzi di comunicazione di massa, la Pubblica Amministrazione, i produttori e i 
dettaglianti di articoli sportivi e altri ancora [A. TANZI, Le Società Calcistiche: implicazioni 
 economiche di un “gioco”, Torino, 1999]. 
7
 Alcuni organismi sportivi sono oggi trasformati in S.P.A. con la possibilità di fine di lucro. 
 13
La maggior presenza dello Stato comporta un inevitabile restringimento 
dell’area di libertà e autonomia dell’ordinamento sportivo a vantaggio di 
quello statuale. 
A conclusione di questo breve sviluppo storico, possiamo osservare che 
nel nostro Paese l’ordinamento sportivo viene considerato come un 
ordinamento giuridico di tipo derivato (in senso proprio). 
Premesso ciò, sembra opportuno analizzare il modo in cui il suddetto 
venga ad interagire con l’ordinamento giuridico interno per collocarsi poi 
nella politica dell’Unione Europea. 
 
 14
 
3) Originarietà e sovranità dell’ordinamento sportivo 
 
 
Per definire un ordinamento giuridico originario o derivato, è necessario 
porlo in relazione con l’ordinamento giuridico statale: in questo modo, 
esso sarà dell’uno o dell’altro tipo, “a seconda che trovi il proprio titolo 
di validità in sé stesso o nell’ordinamento statale”.
8
 
Ragionando in questi termini, quasi tutte le dottrine hanno finito per 
definire l’attività sportiva “antica come il mondo”
9
, ma per affrontare 
l’argomento in una prospettiva più globale, occorre esaminare l’intero 
fenomeno ludico per accertare l’originarietà dell’ordinamento sportivo.
10
  
L’opinione maggioritaria ritiene che i fenomeni organizzativi trovino la 
loro origine nella volontà di raggiungere scopi essenzialmente 
utilitaristici e di soddisfare bisogni essenziali
11
; la componente 
organizzativa ha certamente assunto un’importanza fondamentale per la 
crescita del fenomeno sportivo, ma è innegabile che la “ripetizione 
agonistica” abbia favorito la nascita di ordinamenti sportivi sempre più 
complessi. 
Nonostante si possa considerare l’ordinamento sportivo come originario, 
altrettanto non può dirsi per ciò che riguarda la sua sovranità.  
                                                 
8
 T.MARTINES, Diritto Costituzionale, V ediz., Milano, 1989, p.38. 
9
 S.VIMARD, Le sport vieux comme le monde, Parigi, s.d., p.2 ; J.LE’FLOCH’MOAN, La 
genese du sport, Parigi, 1962, p.5; U.GUALAZZINI, Premesse storiche al diritto sportivo.  
10
 A.DI GIACOMO, L’origine ludica della cultura e l’ordinamento sportivo come Grundnorm 
di tutti gli altri ordinamenti, in Italian Journal of  Sport Sciences, p.48ss., il quale in una 
prospettiva assolutamente originale e suggestiva ipotizza che sulla base di un rudimentale 
ordinamento sportivo, “la conseguente creazione di ordinamenti complementari sul modello di 
questo ne abbia fedelmente riprodotto gli elementi (soggetti, attività normativa e regolamentare, 
organizzazione, fine utilitaristico del miglioramento del risultato), introducendoli (…) come 
Grundnorm”. 
11
 In tal senso, vedi, tra gli altri, A.GUTTMAN, Dal rituale al record, Napoli, 1994. 
 15
Quest’ultima non implica solo l’originarietà e l’indipendenza, ma anche 
la supremazia degli ordinamenti minori che, difettando di tale 
supremazia, devono necessariamente conformarsi a quell’ordinamento 
nel cui interno si trovano ad operare. 
Altra dottrina
12
considera originarietà e sovranità in modo unitario, 
osservando come “sia l’una che l’altra possono essere fatte valere 
esclusivamente all’interno dell’ordinamento sportivo”.
13
 
 
Se nei rapporti con l’ordinamento statale, l’originarietà di quello sportivo 
non può essere messa in dubbio, “la sua sovranità dovrà cedere di fronte a 
quella dello Stato nella misura in cui quest’ultimo intende esercitarla”.
14
 
L’ordinamento sportivo può quindi essere definito come un ordinamento 
di settore, originario, “il quale anche se non è dotato d sovranità, è 
caratterizzato da un’ampia sfera di autonomia”
15
: tale autonomia si 
articola essenzialmente sul piano dell’organizzazione e della normazione 
interna; tuttavia, la rilevanza accordata all’ordinamento sportivo impone 
che vadano “necessariamente preservati, per la stessa volontà statuale da 
cui promanano, quei principi cardine e finalità istituzionali su cui esso si 
fonda.”
16
  
 
                                                 
12
 P.PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva, in Scritti in onore di M.S.GIANNINI, 
Milano, 1988, p. 511. 
13
 P.PEREZ, cit., p.511. 
14
 R.PEREZ, cit.,p.511. 
15
 A.QUARANTA, Rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico, in 
Riv. Dir. Sport., 1979, I, p.32ss. 
16
 R.FRASCAROLI, Sport (dir.pubbl.e priv.),in Enc. dir., vol.XLXIII, Milano, 1992, p.515 
 16
 
4) Rapporti fra ordinamento giuridico interno e ordinamento 
sportivo   
 
 
Vista la complessità e l’originalità dell’argomento, considerata 
l’ambiguità e l’eterogeneità dei dati e dei contributi conoscitivi, per il 
giurista le difficoltà di valutazione del fenomeno sportivo si manifestano 
già all’atto di tentare un primo approccio al tema. 
Dalle prime considerazioni ebbe origine la tesi del Furno
17
 basata sul 
“valore pattizio delle norme sportive”, dalla quale si evince che “le regole 
dello sport devono essere considerate come regole tecniche e non come 
regole giuridiche”.
18
 
Altra dottrina
19
 ha considerato “l’ordinamento sportivo mondiale” come 
“superstatale”, “non territoriale” ed “originario”, nel senso che la sua 
“costituzione […] fonda la propria efficacia esclusivamente nella 
<<forza>> dell’ordinamento stesso, e non su quella  di altri ordinamenti, i 
quali, di conseguenza, sono arbitri dell’esistenza o della validità 
dell’ordinamento detto derivato”.
20
 
                                                 
17
 FURNO, Note Critiche in tema di giuochi, scommessa ed arbitraggi sportivi, Riv. Trim. Dir. 
e Proc. Civ.,1952. 
18
 Cfr. FURNO, cit., p.619. 
19
 A titolo esemplificativo (e senza pretese di completezza) si citano i lavori più classici in 
argomento, scritti a partire dal secondo dopoguerra, quali i saggi di W.CESARINI-SFORZA, 
Diritto del lavoro e diritto sportivo, in Dir. Lav., 1951, II, p.264ss; M.S.GIANNINI, Prime 
osservazioni sugli ordinamenti giuridici, in Riv. Dir. Sport., 1949, p.10ss.; ID., Sulla pluralità 
degli ordinamenti giuridici, cit., p.455ss.; ID., Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in 
Riv. Trim. dir. Pubbl., 1996, p.671ss.; P. MIRTO, L’organizzazione sportiva italiana. 
Autonomia e specialità del diritto sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1959, p.6ss; V.FRATTAROLO, 
Lo sport nella giurisprudenza, Padova, 1979, p.3ss.; ID, L’ordinamento sportivo nella 
giurisprudenza, Milano, 1995, p.31ss.; F.P.LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, 
p.359ss. 
20
 Così, M.S.GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, cit., p.17ss. 
 17
Questo non sarebbe però “sovrano”, là dove per “sovranità si intende la 
piena effettività della forza, per cui l’organizzazione dell’ordinamento 
impone ai soggetti l’osservanza rispetto a se stesso di qualsiasi altro 
ordinamento, e può imporre tali sue determinazioni in modo effettivo”.
21
 
Le legislazioni dei singoli Stati possono regolare le istituzioni sportive 
statali in modo che vengano a formare anche all’interno un ordinamento 
giuridico proprio, il quale avrebbe carattere “derivato dall’ordinamento 
statale”, non differenziandosi così “da altri ordinamenti particolari” di 
quest’ultimo. Se ciò non avvenisse, “le istituzioni sportive nazionali non 
formerebbero un ordinamento sportivo nazionale, restando così ciò che 
sono nell’ordinamento sportivo mondiale: sue articolazioni”.
22
  
Massimo Severo Giannini nel suo saggio
23
, partendo da una 
rimeditazione di alcuni fondamenti della teoria “pluralisicata”
24
 (che per 
alcuni non ha potuto trovare applicazioni e verifiche di una certa 
consistenza a causa della costruzione di un “sistema” del diritto sportivo 
suscettibile di proseguire e avere sbocchi), si è soffermato in particolar 
modo sul valore di “ipotesi di lavoro” atta a spiegare i conflitti  tra diritto 
                                                 
21
 M.S.GIANNINI, o.u.cit., p.18. 
22
 M.S.GIANNINI, o.u.cit.,p.20, il quale precisa che “trattai di derivanza sempre parziale, in 
quanto rimane sempre una zona regolata dalla normazione dell’ordinamento sportivo mondiale. 
Se così non fosse, si avrebbe un regime di assorbimento, non di ripartizione”. 
23
 La tesi di M.S.GIANNINI altro non è che il risultato di orientamenti già in embrione; egli 
non ha 
 fatto altro che richiamarsi ad autori quali: Santi Romano, Loup [J.LOUP, Les sport et le 
droit,Paris, 
 1930], Cesarini Sforza [W.CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, in Riv. It. Sc. 
Giur.,1929, 
 p.43 Id: La Teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo, in Foro It., 1933, p.138. 
Secondo l’autore, il “diritto sportivo” rappresenta una manifestazione cospicua di quel diritto 
che 
“..i privati creano per regolare determinati rapporti di interesse collettivo in mancanza o nella   
insufficienza della legge statale, cioè del diritto di lui stesso chiamato..” diritto dei privati]. 
24
 Il termine, inerente al campo politico-istituzionale, indica l’indirizzo politico generale volto a 
tutelare i diritti e gli interessi di comunità, associazioni ed entità più piccole dello Stato. Tale 
teoria protegge quindi gli interessi di minoranze e gruppi al di fuori dell’organizzazione dello 
Stato (concepito non tanto come associazione di individui, quanto come elemento organizzatore 
di gruppi e di comunità).  
 18
e sociologia, sulla nozione di ordinamento giuridico, i cui elementi 
costitutivi sono: “plurisoggettività”, “organizzazione” e “normazione”. 
25
 
26
 
Applicando in maniera concreta questi concetti al fenomeno sportivo, 
l’Autore rileva che: 
1) per quanto attiene alla PLURISOGGETTIVITA’, soggetto per 
eccellenza sia l’atleta, accanto a cui  sono soggetti, seppur in senso 
differente tutti coloro che producono servizi per l’attuazione della 
pratica sportiva (allenatori, arbitri, giudici di gara, ecc..). Questi ultimi  
si trovano quindi nella posizione di “ministri”, poiché svolgono delle 
attività dirette ad amministrare l’attività sportiva. 
Accanto ai soggetti persone-fisiche si pongono le associazioni 
sportive, la cui peculiarità sta nel porsi sia come enti dell’ordinamento 
sportivo che come enti  degli stati nell’ambito dei quali agiscono. 
2) per quanto attiene all’ORGANIZZAZIONE, l’Ordinamento sportivo 
mondiale
27
, essendo originario, ha piena libertà organizzativa.  
Il C.O.I (Comitato Olimpico Internazionale), insieme alle Federazioni 
e ai Comitati internazionali per singoli settori di attività sportiva, ne 
costituisce l’organizzazione centrale in cui convergono, senza 
distinzioni giuridicamente rilevanti, le funzioni di indirizzo politico, 
quelle normative e quelle che possono dirsi  genericamente ordinative, 
le quali a loro volta si esercitano attraverso atti non tipizzati (di 
conseguenza, in un medesimo atto possono esplicarsi più funzioni). 
                                                 
25
 Su tale punto la dottrina più autorevole è tutt’oggi concorde. 
26
 Vedi anche Sulla pluralità degli ordinamenti [ Atti del XIV Congresso internazionale di 
 sociologia, Roma 1950,pag.455 ss. ] e Gli elementi degli ordinamenti giuridici [Riv. Trim. Dir. 
 Pubbl., 1958, 219ss.] 
27
 Pur essendo un ordinamento superstatale, l’ordinamento sportivo differisce radicalmente da 
quello internazionale: mentre questo, infatti, ha come propri soggetti giuridici gli Stati, quello, 
invece, annovera, tra i propri soggetti, persone fisiche e enti di tipo associativo. 
 19
3) la NORMAZIONE, intesa nel senso di normazione “propria” degli 
ordinamenti sportivi, è cosa di cui anche  la parte più provveduta e più 
tradizionalista della scienza e della prassi giuridica si va oggi sempre 
più convincendo. 
Per quanto attiene al profilo normativo, “l’attività sportiva appare divisa 
in tre parti”
28
: 
A) Una zona retta da norme statali ed esclusivamente da esse (es: la 
disciplina della costruzione di impianti sportivi; l’educazione fisica 
nelle scuole; la natura, l’organizzazione e le funzioni del C.O.N.I.; 
l’assetto della previdenza nel settore sportivo
29
 e, più recentemente, la 
disciplina del rapporto della prestazione tra atleta professionista e 
associazioni sportive). 
B) Una seconda, disciplinata invece  solo da norme degli ordinamenti  
sportivi, senza alcuna interferenza statale (es: normazione sportiva 
tecnica; svolgimento delle gare; arbitraggi; assegnazione dei punteggi; 
valutazione dei risultati delle gare). 
C) Un’ultima, definita “intermedia”, in cui le due normazioni vengono in 
contatto, talora sovrapponendosi in senso confliggente e da cui si 
originano conseguentemente le questioni più interessanti (es: la 
rilevanza penale dei fatti considerati leciti dall’ordinamento sportivo; 
la giustizia sportiva; l’affiliazione o l’espulsione di soggetti nella o 
dalla associazione di atleti). 
Quest’ultima zona è senza dubbio considerata la più interessante, 
specialmente per quanto attiene alle norme confliggenti. 
                                                 
28
 A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico (Relazione con 
cui il Consigliere Segretario Generale del Consiglio di Stato Dott. Alfonso Quaranta ha 
partecipato al Convegno sulla ” Sociologia del Calcio” ,tenuto a Pinzolo –TN- il 18,19,20 
settembre 1979), in Riv. Dir. Sport., 1979, p.29ss. 
29
  L.15 giugno 1973, N.366, in GURI, 9 luglio 1973, n° 173. 
 20
Dal punto di vista dell’ordinamento generale i conflitti hanno 
necessariamente una soluzione obbligata, e cioè conforme al diritto 
statale. E’ evidente che lo Stato, in quanto ordinamento sovrano, non può 
mai rinunciare a far valere la propria sovranità. In realtà però, non è raro 
che vengano rilevati casi di conflitto; il che presuppone che 
l’ordinamento statale non venga poi applicato in maniera  così 
elementare. 
Ipotesi di specie sarebbero quelle di “norme degli ordinamenti sportivi 
che contengono qualificazioni giuridiche di fatti divergenti dalle 
qualificazioni contenute in norme statali.
30
 Oppure di norme che 
contendono una medesima qualificazione dei fatti, le quali fanno derivare 
da essi differenti conseguenze giuridiche, nei due ordinamenti
31
; o 
ancora, di norme che, pur attribuendo le stesse qualificazioni di medesimi 
fatti da cui derivano le stesse conseguenze giuridiche, stabiliscono poi 
misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti”.
32
  
Questi esempi, presupponendo una relazione di estraneità reciproca tra gli 
ordinamenti, vengono a trovarsi in netta contraddizione con le premesse 
poste . 
Si potrebbe, infatti, ipotizzare una un’indipendenza e una distinzione 
delle fonti normative di tali ordinamenti, ma non certo delle rispettive 
regole. 
Sia che le istituzioni nazionali restino “articolazioni” dell’organizzazione 
mondiale dello sport, sia che divengano “ordinamento derivato”, le 
relative norme sono sempre gerarchicamente inquadrate in un unico 
                                                 
30
 Per esempio, per una norme statale un certo atto è un illecito civile o penale, e per una norme 
dell’ordinamento sportivo atto lecito, o perfino dovuto. 
31
 Un certo fatto può produrre nell’ordinamento statale un’espulsione da un’associazione 
sportiva, mentre nell’ordinamento sportivo produce una grave sanzione (squalifica). 
32
 Una situazione di tal tipo si ha nel momento in cui entrambi gli ordinamenti affermano la 
competenza dei propri organi giurisdizionali.[M.S. GIANNINI, o.u.cit., p.27]. 
 21
sistema, ossia “in quell’ordinamento generale nel cui ambito operano e 
dal quale dipende la giuridicità delle stesse e dunque la qualificazione di 
atti e fatti”.
33
   
Non è dunque corretto prospettare la questione in termini di conflitto, 
poiché “lo Stato come ente sovrano, rimane, in ultima istanza, arbitro di 
decidere sulla linea di demarcazione tra le due normazioni”.
34
 Esso 
“decide piuttosto in quale misura gli enti sportivi abbiano autonomia in 
materia, la quale è comunque gerarchicamente inserita nel sistema delle 
fonti ed è così soggetta al potere di conformazione del diritto statale”.
35
 
L’autore afferma ancora che, sotto un tale profilo, anche la normazione 
sportiva (come del resto tutte le altre) è ordinata in un “sistema” con i 
propri principi generali; tra essi un ruolo speciale è senza dubbio da 
attribuire al principio di lealtà sportiva che, in tali ordinamenti, non ha 
solo rilevanza morale, ma anche, e soprattutto, giuridica. 
Sotto un tale profilo gli ordinamenti sportivi si aggiungerebbero a quella 
serie già nota di ordinamenti (religiosi, professionali, di imprese,...) nei 
quali si attribuisce un preciso valore giuridico a norme considerate dagli 
ordinamenti statali come di etica o di costume. 
Unica differenza è che l’operatività propria degli ordinamenti sportivi 
rende l’osservanza del  suddetto principio  particolarmente grave e, anzi, 
anche più effettiva di quella di alcune norme degli ordinamenti statali. 
                                                 
33
 R.FRASCAROLI, Sport (dir. pubb. e priv.), in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, p.513ss. 
L’autore, concordando con A.QUARANTA [Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento 
giuridico, in Riv. Dir. Sport., 1979, p.29ss.] afferma la natura “derivata” dell’ordinamento 
sportivo da quello statale, ma ritiene anche che sia quest’ultimo a conferire al primo il carattere 
della giuridicità. 
34
 M.S.GIANNINI, o.u.cit., p.19 
35
 P.PERLINGERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, II ediz., Napoli, 1991 p.131ss. 
L’autore afferma che “allo stesso fatto storico il diritto può attribuire una pluralità di 
qualificazioni prendendolo in considerazione in più norme e a diversi fini”.