Skip to content

La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale

La responsabilità contrattuale
Art. 1218: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato dalla prestazione di forza maggiore.

Prestazione Esatta
Integrale e Identica: (Art. 1.181: Adempimento Parziale - Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.)
Il debitore è tenuto ad adempiere la prestazione dovuta e descritta nel contratto, e non la può sostituire con un'altra dello stesso valore, se non col consenso del creditore.

Conforme alle regole
Il codice civile stabilisce una serie di regole che governano le modalità dell'adempimento. L'obbligo di buona fede dei contraenti è l'obbligo di salvaguardare l'utilità dell'altro nei limiti di un sacrificio apprezzabile.

Art. 1.127: Diligenza nell'adempimento - Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla nature dell'attività esercitata). Di solito il professionista assume un'obbligazione di mezzi. Le parti possono comunque subordinare il diritto all'onorario al raggiungimento di un risultato positivo (obbligazione di risultato).
In conclusione, quando vi è una obbligazione di mezzi, il soggetto che vorrà far valere l'inadempimento del professionista dovrà dunque provare che non è stata osservata la diligenza qualificata del professionista medio.
 
Conseguenze dell'inadempimento
Risoluzione, ha effetti liberatori e restitutori, Adempimento. In ogni caso è presente il risarcimento del danno causato da mancata prestazione o ritardo.

La responsabilità extracontrattuale
Art. 2.043: Risarcimento per fatto illecito. Lo stesso evento può essere sia come inadempimento contrattuale che come illecito extracontrattuale: condotta, nesso causale, evento, elemento psicologico.
Evento: Danno ingiusto.
Condotta: Comportamento lesivo del soggetto. In caso di più soggetti, ognuno risponde del proprio lavoro.
Nesso causale: La condotta si pone come condicio sine qua non dell'evento
Elemento psicologico: Dolo o colpa

Conseguenze della responsabilità extracontrattuale:
Obbligo di risarcire il danno:
- Danno emergente: perdita avvenuta nel patrimonio del danneggiato.
- Lucro cessante: Mancato guadagno di cui risente il soggetto per effetto del danno subordinato.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO DEL LAVORO di Davide Monteverde
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.