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Art. 2355bis


L'art 2355bis esclusivamente per i titoli azionari e per le ipotesi di mancata emissione dei titoli consente agli statuti:
-sottoporre il trasferimento a determinate condizioni;
-vietarne il trasferimento per un periodo massimo di 5 anni.
Tale articolo occorre che sia letto congiuntamente al 2437 comma 2 ai sensi del quale spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle delibere reiguardanti l'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Qualsiasi clausola limitativa alla circolazione delle azioni deve essere introdotta nello statuto  maggioranza:i soci qualora fossero in disaccordo e lo statuto non prevede diversamente hanno la facoltà di poter recedere.
L'art 2355bis inoltre dedica una previsione particolare alle sole clausole di gradimento mero quelle in cui un organo sociale o i soci si vedano attribuito statutariamente il diritto di approvare il trasferimento di un'azione da un socio ad un terzo,la clausola è efficace solo se preveda un obbligo di riacquisto a carico della società o del socio ovvero attribuisca il recesso all'alienante.
La clausola di gradimento mero è da considerarsi inefficace qualora si preveda l'obbligo di riacquisto da parte della società ma questa non possa più acquistare azioni proprie avendo già raggiunto il limiti di cui art 2357 (la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.)
L'inefficacia della clausola si riscontra anche qualora i soci o la società designati non adempiano al riacquisto una volta messi in mora dal socio alienante cui lo statuto non permette il recesso.

Vincoli sulle azioni
Nel caso di pegno o usufrutto su azioni il diritto di voto spetta,salvo patto contrario, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Nel caso di sequestro il diritto di voto spetta al custode senza che vi possano essere alternative.
Merita attenzione l'ultimo comma dell'art 2352 il quale dispone:salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice si disponga diversamente,i diritti amministrativi del socio spettano disgiuntamente tanto al socio quanto al creditore pignoratizio,all'usufruttuario e al custode.


Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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