Skip to content

Il riconoscimento civile del matrimoni canonico: le formalità preliminari e la celebrazione

Il riconoscimento civile del matrimoni canonico: le formalità preliminari e la celebrazione


L’art 8 dell’accordo di Villa Madama stabilisce che la trascrizione del matrimonio canonico deve essere preceduta dall’adempimento civilistico della pubblicazione. Essa assolve il compito di pubblica notizia della volontà di 2 soggetti di celebrare un matrimonio religioso destinato a produrre effetti civili e viene effettuata dall’ufficiale dello stato civile per consentire eventuali opposizioni alla trascrizione da parte di chi possa avervi interesse. La disciplina della pubblicazione deve precedere ma può anche seguire la celebrazione (si para di trascrizione tempestiva immediata o trascrizione tempestiva ritardata. Va richiesta dai nubendi all’ufficiale dello stato civile nel luogo dove uno degli sposi ha la residenza e dovrà rimanere affissa alla porta della casa comunale per 8 giorni nella richiesta della pubblicazione che è espressione dell’atto di scelta. È necessario che la richiesta di pubblicazione venga richiesta anche dal parroco così da evitare che si dia luogo inutilmente alla pubblicazione qualora sussistano impedimenti previsti da diritto canonico che ostino la celebrazione. La pubblicazione perde efficacia qualora la celebrazione del matrimonio segua entro 180 giorni.
Trascorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per il compimento della pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile, qualora non vi siano state opposizioni e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia il nulla osta alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Tale certificato conferisce ai nubendi il diritto soggettivo a vedere trascritto il matrimonio religioso che sarà celebrato.
La celebrazione del matrimonio in quanto atto di natura religiosa è del tutto irrilevante per lo stato.
Entro 5 giorni dalla celebrazione il parroco trasmetterà all’ufficiale dello stato civile un originale dell’atto del matrimonio accompagnato dal nullaosta lasciato previamente agli sposi dallo stesso ufficiale che provvederà entro 24 alla trascrizione nei registri di matrimonio.
Il parroco pone in essere un’attività che pone in luce effetti giuridici nell’ordinamento civile. Quindi egli è considerato pubblico ufficiale in quanto esercita un potere di certificazione e risponderà civilmente nei casi di omissione o cattivo adempimento delle funzioni prescritte dalla legge.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.