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Il codice deontologico medico


Il codice deontologico afferma nell’art. 30 che il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative terapeutiche con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.  Inoltre, l’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente mediante una raccolta dei nominativi.


Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
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