Skip to content

Stato di necessità - art. 54 C.P.


Non è punibile chi commette il fatto costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un grave danno alla persona, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (articolo scriminante o esimente; es. chirurgo che opera in urgenza).
Sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo se determinano una diminuzione permanente dell’integrità fisica o se sono contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.