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Limite al potere di controllo e vigilanza del datore di lavoro

Lo Statuto dei lavoratori, come abbiamo già accennato, ha poi limitato il potere di controllo e vigilanza del datore di lavoro. L’art.2 dello Statuto dispone che l’imprenditore possa avvalersi di guardie giurate solo per salvaguardare il patrimonio aziendale, ma esse non possono in alcun modo interferire con l’attività lavorativa dei prestatori, neanche qualora questi ultimi pongano in essere azioni penalmente rilevanti. Le guardie giurate, durante l’orario di lavoro, non possono avere accesso neanche ai locali in cui si svolge l’attività lavorativa, almeno che non sia presente patrimonio aziendale da salvaguardare. Volendo l’imprenditore può avvalersi di propri dipendenti (non guardie giurate) per vigilare sull’operato degli altri lavoratori. 
Per meglio tutelare il patrimonio aziendale possono essere previste visite di controllo all’uscita dei luoghi di lavoro e con sistemi di selezione imparziali (art.6 dello statuto), tra l’altro solo qualora concordati con le rappresentanze sindacali. Qualora non vi sia accordo con esse, il datore di lavoro potrà rivolgersi alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvederà alle visite suddette (la decisione è impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Ministro del lavoro). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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