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Il procedimento di accertamento del passivo

Il procedimento di accertamento del passivo ha lo scopo di accertare (indicazione soggettiva) quali sono i creditori:
- precedenti;
- successivi.
Per quali importi hanno diritto a partecipare, quindi oggetto della richiesta sono:
- petitum (quantum);
- causa petendi (motivo della richiesta);
- qual’è locazione assiste il credito, Modus (privilegio, prededuzione).
L'eventuale credito accertato con sentenza passata in giudicato non è valido ai fini del fallimento e quindi rimane necessaria la domanda di ammissione al passivo. Se invece c'è un processo in corso su di un credito precedente al fallimento, il credito sarà ammesso con riserva il curatore è obbligato ad accantonare le somme che andranno poi ad integrare i riparti. Le operazioni di verifica del passivo sono l'unico strumento per accertare i crediti, tuttavia l'art. 102 (previsione di insufficiente realizzo) prevede che qualora non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcun dei creditori che abbia chiesto l'ammissione al passivo, il tribunale con decreto motivato su istanza del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori dispone il "non luogo a procedere" dell'accertamento del passivo. L'accertamento del passivo è una procedura prevista anche per l’insolvenza senza fallimento. Anche i crediti in prededuzione, da pagare non in moneta fallimentare devono essere accertati. Art. 51: divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Art. 52: concorso dei creditori e accertamento delle pretese. Durante l'accertamento del passivo devono essere assicurati il contraddittorio e il diritto di difesa perché la procedura è costruita con un giudizio ordinario di primo grado.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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