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Singoli mezzi di impugnazione

Singoli mezzi di impugnazione


• L’OPPOSIZIONE. Con l’opposizione, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. E’proposta nei confronti del curatore, quindi legittimato attivo è il creditore soccombente, legittimato passivo è il curatore. La soccombenza del creditore può essere totale o parziale, relativa all’esclusione di un privilegio o avente ad oggetto l’inammissibilità della domanda. E’necessario però che ci sia correlazione tra rigetto della domanda in prima istanza da parte del giudice e oggetto dell’impugnazione davanti al tribunale. Vi è il divieto di introduzione di domande nuove in questa fase, così il creditore non può chiedere al tribunale niente in più di quanto aveva già chiesto al giudice. Il curatore ha il ruolo di convenuto: se nella prima fase aveva sollevato eccezioni e contestato il credito, può anche in questo momento riproporre al tribunale le stesse difese e le stesse contestazioni; se invece, nella prima fase non aveva né contestato né proposto eccezioni, potrà compiere queste attività solo se hanno ad oggetto elementi rilevabili d’ufficio.
• IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI. Con questo tipo di impugnazione, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di un altro concorrente sia stata accolta. L’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente la cui domanda è stata accolta. Quindi legittimati attivi sono il curatore e qualsiasi creditore ammesso allo stato passivo e legittimato passivo è il creditore con riferimento al quale il credito è contestato. Lo scopo è quello di chiedere l’esclusione di un altro creditore. La legge dice che in ogni caso il curatore partecipa al giudizio quindi si deduce che nell’ipotesi in cui non sia egli stesso a promuovere l’impugnazione, deve comunque essere convenuto e deve essere citato dal creditore che impugna il credito. Il curatore è pertanto litisconsorte necessario, infatti se non viene coinvolto nel giudizio, il tribunale ordina l’integrazione del contraddittorio al curatore se non si è già costituito spontaneamente; se il creditore impugnante non ottempera all’ordine di integrazione, il tribunale dichiara inammissibile l’impugnazione e il credito ammesso non può più essere messo in discussione. Infine bisogna fare una distinzione: se il curatore è attore, ha tutti i poteri processuali della parte; se è convenuto, deve non necessariamente difendere come pubblico ufficiale super partes il credito e chiedere il rigetto dell’impugnazione.
• LA REVOCAZIONE. Con questa, il curatore, il creditore o il titolare dei diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per l’opposizione o dell’impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che sono stati determinati da falsità, dolo, errore o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. E’ proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta (in questo caso deve comunque partecipare anche il curatore che è parte necessaria ed in assenza del quale viene dichiarata l’inammissibilità della revocazione) o nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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