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1° forma ordinaria di sospensione della pena


concedibile in presenza di presupposti relativi sia alla misura della pena irrogata sia alla capacità criminale del condannato.
_ Misura della pena: deve trattarsi di reclusione o arresto non superiore a 2 anni, ovvero di pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p., sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a 2 anni (art. 165.1 c.p.). oltre a tale regola generale, il c.p. prevede delle regole specifiche derogatorie, e tutte orientate a dilatare le possibilità di concessione:
nel caso del reato commesso da minore di 18 anni => il limite di pena sospendibile è elevato a 3 anni;
nel caso del reato commesso da persona di età superiore a 18 anni ma inferiore ai 21, ovvero superiore ai 70 anni => il limite di pena sospendibile è fissato a2 anni e 6 mesi;
nel caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva complessivamente superiore ai limiti (2 – 2.5 – 3 anni) mentendosi però la pena detentiva sotto tali limiti => il giudice può scindere le 2 specie di pene disponendo la sospensione solo di quella detentiva e l’esecuzione di quella pecuniaria.

Capacità criminale del condannato => la sospensione può essere concessa, solo se avuto riguardo alle circostanze ex art. 133, il giudice  presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione si estende anche alle pene accessorie e rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca (art. 164.3 c.p.).

Il periodo di sospensione è predeterminato dalla legge in modo indipendente dalla durata della pena irrogata ma diversificato a seconda che si tratti:
di condanna per delitto => sospensione per 5 anni;
di condanna per contravvenzione => sospensione per 2 anni.

Condizioni ostative alla concessione della sospensione

è preclusa => a “chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se intervenuta la riabilitazione” e al delinquente o contravventore abituale o professionale (art. 164.2 n.1 c.p.). la ratio del limite ostativo è ravvisabile nella presenza di “precedenti” criminosi che denotano una certa carriera criminale;
non può essere concessa + di una volta => la ratio della preclusione consiste nel fatto che il soggetto, che ha già usufruito di una sospensione commette un ulteriore reato successivo all’esaurimento del periodo di prova, dimostra una capacità criminale persistente e l’erroneità dell’originaria prognosi di non recidività, così da rendere impensabili una 2° concessione.
Tuttavia, il giudice nell’infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulala con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.

La sospensione può essere gravata di Obblighi imposti al condannato, il cui inadempimento è causa di revoca (art. 165 c.p.) => gli obblighi imponibili sono:
quelli civili alla restituzione, al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza di condanna;
quelli alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (es. demolizione fabbricato abusivo);
quello alla prestazione, con il consenso dell’interessato, di attività non retribuita di utilità sociale.

Il termine per l’adempimento è fissato di volta in volta dal giudice nella sentenza di condanna
_ Nel caso della 1° concessione => il giudice è libero di decidere se e quali obblighi imporre.
_ Nel caso della 2° concessione => la sospensione deve essere subordinata all’adempimento di almeno uno degli obblighi.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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