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Caratteristiche del principio di offensività


Implicitamente contenuto nell’art. 25 della Costituzione ed esplicitamente nell’art.49.2 del c.p. che disciplina il reato impossibile  La punibilità è altresì esclusa quando, per inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.
Completa il sistema delle garanzie formali. Oltre ad una legge “che sia entrata in vigore prima” tale principio richiede, implicitamente, che il reato sia offensivo di un bene giuridico.
Richiede un contenuto sostanziale.
Il fatto è reato solo se offende un bene giuridicamente protetto.
Con offensività non s’intende la pericolosità di una persona. Questa pericolosità è perseguita con altri mezzi e con altri principi. Qui si intende un bene giuridico percepibile con i sensi fisici, non una idealità.
Il principio di offensività mira alla protezione di beni materiali non beni trascendenti.
Non è possibile punire FATTI che non rappresentano un’offesa a un bene giuridicamente protetto, un bene, cioè, che il legislatore ha deciso di proteggere attraverso le norme penali.
Dal principio di offensività discendono tre principi importanti: il PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETA’, di PROPORZIONALITA’ e il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’.

SUSSIDIARIETA’ (Il legislatore deve ricorrere alla sanzione penale solo quando manchino o difettino strumenti sanzionatori di diversa natura, ad es, sanzioni civili o amministrative, secondo la circolare del Consiglio dei Ministri del 19.12.1983, che ha dettato i criteri orientativi nella scelta delle sanzioni)
PROPORZIONALITA’ (le norme penali devono essere proporzionali all’illecito commesso, principio che si desume dall’art. 27/3° Cost, il quale prevede che non si può perseguire un obiettivo di rieducazione del reo attraverso una sanzione sproporzionata rispetto al fatto commesso)
FRAMMENTARIETA’ (le norme penali devono stabilire e delimitare con precisione l’ambito dell’illiceità penale, perché non tutto ciò che è illecito dal punto di vista civile o morale lo è dal punto di vista penale. Per questo il legislatore deve stabilire espressamente le modalità di manifestazione dell’illecito penale : non si protegge il bene giuridico da ogni aggressione ma solo da quella specificamente prevista dal legislatore. Ad es. il principio di frammentarietà vale per le norme poste a tutela del patrimonio. Ma non vale per le norme poste a tutela della vita, che è il bene primario assoluto, perciò qualsiasi azione che produce morte è penalmente perseguibile)

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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