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Definizione di aggiotaggio bancario

Il legislatore prevede e sanziona quelle condotte che mettono in pericolo l’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o di gruppi bancari. Questa norma non ha mai convinto fino in fondo, neanche quando era contenuta nell’art.138 del Testo Unico Bancario, perché è sempre sembrata una norma dai margini troppo poco chiari. Mentre nella prima parte della norma il termine finale dell’attività è chiaro (incidere sul prezzo) è difficile valutare la fiducia sulla stabilità del pubblico rispetto ai gruppi bancari. È il giudice che deve stabilirlo, ma non ha i parametri per farlo. Infatti i casi di aggiotaggio bancario sono limitati.
La Dottrina si è sforzata di individuare dei comportamenti che potrebbe rilevare almeno astrattamente nella categoria di aggiotaggio bancario. Ha individuato la pericolosità descritta dalla norma in quei comportamenti che possono dar vita a una presumibile reazione collettiva di comportamenti dei correntisti nei confronti delle banche. Ad esempio un soggetto che ritira un deposito presso una banca e dichiara di aver richiesto il rientro perché non si fida della solidità di quell’istituto di credito. Se questo è fatto con lo scopo di spaventare gli altri correntisti e spingerli al rientro delle somme, si mette in crisi la banca. Questa situazione può far scattare la fattispecie di aggiotaggio bancario.
L’ipotesi penale di manipolazione del mercato è costruita attorno alla stessa disciplina vista per l’insider trading nel comma 2. Il comma 2 prevede la possibilità per il giudice di aumentare la sanzione qualora la sanzione pecuniaria nel massimo risulti inadeguata.
Per l’insider trading e per l’aggiotaggio l’art.186 prevede una serie di pene accessorie, avente carattere interdittivo. L’art.186 ha fatto un po’ discutere gli interpreti per la semplice ragione che di fatto sembra dar vita quasi a una sorta di totale emarginazione lavorativa del reo. Perché le interdizioni vanno oltre l’interdizione dai pubblici uffici o da una professione o da un’arte, ma riguardano anche l’interdizione dalle funzioni di direzione e l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Queste pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, se il soggetto è condannato ne risponde automaticamente. La condanna viene poi pubblicato su due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale. L’art.187 dice che il prodotto conseguito dal reato viene comunque confiscato dallo Stato; se non si trovano i profitti effettivi di quel reato la confisca può essere effettuata su altri beni del soggetto per un valore equivalente, che viene completato dall’art.187 bis e 187 ter, che prevedono delle ipotesi di illecito amministrativo sempre della persona fisica. Il 187 bis è identico nella descrizione del fatto all’art.184, viceversa c’è qualche differenza in relazione all’art.187 ter.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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