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Caratteristiche dei procedimenti cautelari nunciativi

Caratteristiche dei procedimenti cautelari nunciativi

Applicabilità delle disposizioni generali sui procedimenti cautelari anche riguardo a questi procedimenti.
Funzione delle denunce di nuova opera e di danno temuto: è sicuramente cautelare, si coordina con quella del relativo giudizio di merito, per la cui fruttuostà questi procedimenti si svolgono. (anche se l'instaurazione del giudizio di merito è divenuta facoltativa dopo la riforma)
Funzione del processo possessorio: ha un suo oggetto sostanziale autonomo, può svolgersi senza il contemporaneo o successivo giudizio sul merito.

DENUNCE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
L’oggetto sostanziale del procedimento sulle denunce è costituito da quelle situazioni che gli artt.1171 e 1172 c.c. configurano sotto le tradizionali denominazioni di denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto, con esse il legislatore intende tutelare l’interesse a prevenire o ad arrestare il danno in itinire, danno che se pervenisse a determinarsi, sarebbe antigiuridico, come lo è quello causato dal fatto illecito.
Denuncia di nuova opera: (art.1171 c.c.) “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare un danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purchè questa non sia terminata e non sia trascorso 1 anno dal suo inizio. L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele…..”.
= il danno che si vuole prevenire deriva da una nuova opera da altri intrapresa sul proprio fondo o su quello altrui; qui il danno deriva da un facere illecito.
Denuncia di danno temuto: (art.1172 c.c.) ”il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.”
= danno alla cosa del denunciante che si vuole prevenire deriva da un edificio o altra cosa altrui; qui il danno deriva da un non facere, cioè dall'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di sorveglianza che gravano sul soggetto nei cui confronti si chiede tutela.

Azioni cautelari

-Queste azioni sono cautelari perché strumentali rispetto alla fruttuosità della domanda sul merito, che non concerne più il pericolo, ma il danno già prodotto e/o l’antigiuridicità della situazione che l’ha determinato o ne ha determinato il pericolo. Esse sono in funzione di un provv. provvisorio e strumentale che non aspira a divenire definitivo, ma si caduca secondo le regole dell’art.669novies. Tutto ciò va comunque letto alla luce della riforma del 2005, che ha previsto una strumentalità attenuata per queste ipotesi.
-La domanda di denuncia può essere proposta, come ogni altra domanda cautelare, sia prima del giudizio di merito, sia in pendenza del giudizio stesso. Nel primo caso la domanda si propone con ricorso al giudice competente a norma dell’art.21, ossia al tribunale del luogo dove è avvenuto il fatto denunciato; nel secondo caso si applicano le disposizioni per i procedimenti cautelari in generale in caso di pendenza del giudizio di merito.
-Riguardo lo svolgimento del procedimento sul merito vedi artt. da 669bis a 669quaterdecies.
-Per il disposto dell’art.691, nel caso di contravvenzione al divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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