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L'espropriazione contro il terzo proprietario

L'espropriazione contro il terzo proprietario


Quando la legge sostanziale ha stabilito in via eccezionale che rispondano per l’adempimento di un debito non il soggetto che ha assunto l’obbligazione ma terzi, sono stati previsti alcuni istituti tali da rendere possibile l’aggressione esecutiva del patrimonio di tali terzi:
•    espropriazione contro il terzo acquirente dell’immobile ipotecato
•    espropriazione contro il terzo datore di ipoteca
•    espropriazione nei confronti del terzo il cui acquisto sia stato revocato ex art.2901 c.c.
I soggetti partecipanti al processo sono il debitore, il creditore procedente e il terzo assoggettato all’esecuzione, quale destinatario della notifica del titolo esecutivo, con la coseguenza che al giudizio di opposizione proposto dal terzo assoggettato, promosso contro il creditore procedente, deve partecipare anche il debitore, a pena di nullità.
L’assoggettamento di un terzo all’espropriazione forzata è conseguenza della particolare condizione del bene di proprietà del medesimo terzo, condizione che solo apparentemente può essere suddistinta tra l’ipotesi in cui il bene sia gravato da pegno o ipoteca e quella in cui l’alienazione del bene da parte del debitore al terzo sia stata revocata.  In entrambi i casi il bene costituisce oggetto della responsabilità del debitore, così che il rapporto di proprietà del terzo su quel bene non può impedire l’assoggettamento all’esecuzione che deve essere intrapresa contro il debitore.
In questa particolare forma di processo esecutivo il terzo ha una posizione assolutamente paritaria e assimilabile a quella del debitore. Si applicano al terzo tutte le disposizioni relative al debitore (tranne il divieto per il debitore ex art. 579 c.p.c. di fare offerte all’incanto del bene esecutato), così che ogni volta che deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il terzo. Quest’ultimo è anche legittimato a proporre sia l’opposizione all’esecuzione, sia l’opposizione agli atti esecutivi.
La notifica del titolo esecutivo e del precetto deve essere effettuata a entrambi debitore e terzo, nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene che si intende espropriare. Il pignoramento e tutti gli altri atti del procedimento d’espropriazione si compiono direttamente nei confronti del terzo proprietario.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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