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La funzione del pignoramento

La funzione del pignoramento

Il pignoramento assolve a una duplice funzione:
1    L’individuazione dei beni oggetto dell’espropriazione, funzionale alla trasformazione dell’assoggettabilità generica di cui all’art.2740 c.c. in assoggettamento specifico (effetti processuali).
2    L’imposizione di un vincolo sul bene pignorato, reso indisponibile, cioè la realizzazione di tale assoggettamento specifico (effetti sostanziali).
L’art. 2912 c.c. disciplina l’effetto del pignoramento, cioè la creazione di un vincolo di indisponibilità sostanziale sul bene oggetto del pignoramento, effetto di carattere relativo, in quanto limitato al solo creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti.
L’INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ESPROPRIAZIONE
In forza dell’art. 2741 c.c. “i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore”, mentre, secondo quanto disposto dall’art. 2910 c.c., il singolo creditore può far  espropriare i beni del debitore, ma “per conseguire quanto gli è dovuto”. Da ciò si ricava il principio della necessaria coerenza del potere di espropriazione con il diritto di credito che deve essere soddisfatto. I beni facenti parte della responsabilità del debitore devono perciò essere individuati in misura sufficiente per far conseguire al creditore quanto gli è dovuto.
[problema della individuazione di quei beni sufficienti a soddisfare il creditore:
-nel caso di espropriazione mobiliare viene risolto affidando la scelta delle cose da pignorare all’ufficiale giudiziario che le individua a seconda del criterio della più facile e pronta liquidazione (art. 517 c.p.c.),
-nel caso di espropriazione degli immobili, dei crediti, dei mobili del debitore che sono in possesso di terzi e nell’espropriazione contro il terzo proprietario, la scelta delle cose da pignorare viene rimessa al creditore procedente.]
Altri problemi possono sorgere nel caso in cui il pignoramento risulti infruttuoso, insufficiente o eccessivo.
REGIME UNIFORME DELLE VARIE FORME DI ESPROPRIAZIONE  E OGGETTO DEL PIGNORAMENTO

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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