Skip to content

Sciopero. Associazioni degli utenti e precettazione


Le associazioni degli utenti

Possono agire a tutela di interessi collettivi. Vanno iscritte in apposito elenco.
Possono esprimere pareri alla Commissione per valutare l’idoneità delle prestazioni essenziali e chiedere l’apertura del procedimento di sanzioni.
Possono agire in giudizio in caso di sciopero revocato dopo la comunicazione, o se effettuato dopo che la Commissione aveva chiesto di differirlo. O se convengono fornite informazioni agli utenti per eliminare o inibire il comportamento dannoso. Può agire anche solo per pubblicare a spese di chi viola, la sentenza di violazione.

La precettazione: aspetti sostanziali

Prima del 1990 il prefetto poteva adottare ordinanze (la cui violazione è reato) con tingibili ed urgenti su edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o sicurezza pubblica (non concepito in funzione di scioperi). L’eccezione presso la Corte Costituzionale fu rigettata.
La legge 146/1990 disciplina la precettazione. Il Pres.Cos.Min o il Ministro delegato (in caso nazionale) il Prefetto in caso locale adotta un’ordinanza.
Dev’esserci fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. Non è considerato il periculum in mora ma solo il fumus boni iuris. La valutazione deve essere di “elevata” probabilità che accada il pregiudizio.

La precettazione: aspetti procedurali

Le autorità devono informare la Commissione di garanzia. La Commissione invece può segnalare gli scioperi potenzialmente dannosi e proporre misure.
L’autorità deve invitare le parti a desistere tentando la conciliazione, in breve termine. Se negativo, adotta misure per prevenire il pregiudizio.
L’ordinanza ha contenuto vincolato a questo, contemperando il diritto allo sciopero:
differimento
riduzione della durata
livelli minimi di funzionamento
mai il divieto a scioperare
emesso almeno 48 ore prima dell’inizio salvo conciliazione o urgenza
inviato ai rappresentanti, alle imprese, alle PA, a singoli, inoltre affisso sui luoghi di lavoro e diffuso per tv e radio.
può essere contestata con ricorso al TAR entro 7 giorni, senza sospenderla
inadempimento punito con sanzioni amm.ve pecuniarie applicate dall’ispettorato del lavoro

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.