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L'interazione del diritto con altre scienze


L'interazione del diritto con altre scienze


Filosofia

Il filosofo è colui che riflette sulla scienza, ed è quindi in grado di indicare al comparatista i punti problematici. Per esempio oggi a Torino esiste un gruppo di giuristi che ha impostato uno stretto dialogo con un gruppo di filosofi, insieme stanno ponendo il problema della relativizzazione delle categorie ordinanti;

Economia

L'economista insegna al giurista come valutare in termini economici gli effetti di una norma giuridica. Esiste un filone di giuscomparatisti che applica il c.d. Metodo dell'analisi economica del diritto: applicando gli strumenti della microeconomia sono in grado di valutare i costi ed i benefici di una certa soluzione giuridica. E' un filone nato in america grazie a due grandi giuristi (di cui uno di origini italiane: Guido Calabresi);

Antropologia

Il diritto è un'espressione culturale umana, l'antropologo permette di risalire molto indietro e di vedere, nel quadro dello sviluppo degli schemi culturali umani, la traiettoria del diritto;

Etologia

Gli etologi sono quei biologi che studiano il comportamento sociale degli animali. Se il diritto è, come lo intendiamo noi, una prerogativa umana, in realtà laddove esiste un gruppo sociale di viventi esistono comunque delle regole che sovraintendono alle relazioni reciproche. Se non ci fossero tali regole il gruppo si disgregherebbe. Si apre quindi una prospettiva estremamente interessante: innanzitutto lo studio delle regole sociali umane e non umane (cioè dei gruppi animali superiori) dal punto di vista del diritto; il “diritto” degli animali. Esempio: gli scimpanzé sono animali piuttosto evoluti. Una loro caratteristica è di essere golosi di formiche, le catturano utilizzando un ramo che inseriscono nel formicaio. Le formiche pensando ad un attacco si precipitano sul ramo, lo scimpanzé le estrae e le mangia. Dal punto di vista etologico si tratta di un comportamento estremamente sofisticato, poiché implica la rappresentazione preventiva nello scimpanzé dell'azione e del suo effetto. Può accadere che uno scimpanzé si avvicini al formicaio, catturi le formiche con la bacchetta, e poi per qualche motivo interrompa tale operazione, abbandoni la bacchetta vicino al formicaio e si allontani. Al formicaio giunge un secondo scimpanzé che inizia a catturare le formiche con la bacchetta che ha trovato. Il vecchio proprietario torna: gli etologi hanno osservato che in questo caso il secondo animale tende a restituire spontaneamente al primo animale la bacchetta da quest'ultimo realizzata. Un giurista piemontese ha tenuto su questo argomento una conferenza davanti alla corte suprema del Canada, chiedendosi che tipo di categoria giuridica possa esservi applicata: si tratta di un'obbligazione restitutoria (il secondo scimpanzé sa che la bacchetta non è sua, riconosce la proprietà del primo e gliela restituisce), di riconoscimento di un rango diverso all'interno del gruppo (il secondo è di rango inferiore rispetto al primo quindi il secondo osservando la gerarchia restituisce la bacchetta)? Questo tipo di analisi non è una semplice curiosità intellettuale, per una ragione: noi studiamo il diritto odierno, ma se è vero che (come diceva un giurista del passato) là dove c'è una società c'è comunque un diritto, allora è anche vero che probabilmente il diritto ha cominciato ad esistere per gli umani quando si è costituito il gruppo degli umani. Il che significa che risalendo indietro, prima del diritto romano c'erano sicuramente dei gruppi con un diritto. La scommessa è quella di capire quali potessero essere le regole giuridiche che vigevano per esempio nei gruppi di Cromagnon, di Neanderthal. Questo apre anche un'altra prospettiva di analisi: si può pensare che il diritto sia solo in parte qualcosa che abbiamo razionalmente inventato e che ci tramandiamo di generazione in generazione. Può essere che la tensione verso il diritto, al di là di quali siano le regole effettive, non sia solo un retaggio culturale;

Genetica

Studi del genere sopra citato sono ormai noti per quanto riguarda la lingua: c'è chi sostiene che ognuno sia geneticamente predisposto ad imparare una lingua (al di là della lingua che effettivamente sarà imparata, che rappresenta una variabile culturale), e comunque tutte le lingue del mondo presentano delle note comuni, tanto che si parla di una grammatica universale. Potrebbe essere che al di là delle norme di dettaglio esistano dei concetti giuridici universali geneticamente predeterminati, quindi tramandati non attraverso l'apprendimento (il che ne farebbe una struttura culturale) ma attraverso il genotipo. Per esempio, noi avremmo una tendenza allo scambio nei rapporti con estranei. Nei rapporti tra genitore e figlio la regola è la dazione senza ritorno, ma questo si spiega perché il genitore fa un investimento sulla propria progenie. Nei rapporti fra estranei la tendenza è invece a dare qualcosa quando si ha qualcosa in cambio. Questo può spiegare particolari soluzioni giuridiche: quando si stipula un contratto oneroso non vi sono intralci (la tendenza allo scambio è “normale”), se invece si decide di porre in essere una donazione non vi è solo la necessità della volontà, ma anche del notaio, di due testimoni, e dell'accettazione del donatario (la dazione senza ritorno fra estranei non è “normale” e l'ordinamento giuridico pone molte cautele), e questo non solo in Italia, ma anche in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti... In Italia in particolare la donazione (art. 796 cod. civ.), anche se è un contratto, è posta nel libro II (delle successioni), dopo la disciplina delle successioni, perché la donazione viene percepita come anticipo di eredità, normalmente a vantaggio di parenti stretti.

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