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Vigilanza


Ci sono Consob, Banca d’Italia, CONVIP che si occupa di fondi pensione, sul rispetto delle regole di concorrenza, IVASS per le imprese assicurative che ormai sono autorizzate a commercializzare prodotti assicurativi o finanziari di terzi.

Principi adottati per suddividere le competenze?
Si potrebbe avere una sola autorità che si occupa di tutto tipo USA, oppure ci possono essere più autorità ma ognuna si occupa solo di una determinata categoria di soggetti e quindi la ripartizione delle competenze è fatta sul piano soggettivo e non funzionale. Questo sistema ha vantaggi e svantaggi. In Italia si è adottato il principio delle funzioni: la formulazione delle norme è fatta nel senso che l’autorità competente per questo profilo è xy

Art. 5 la Banca d’Italia è competente per profili strutturali e organizzativi tipo sana gestione e Consob è competente per la trasparenza. Ripartizione di competenze per funzione che ha vantaggio di determinare una forte specializzazione ma svantaggio che c’è rischio di sovrapposizione delle competenze vigilanza, difficile demarcazione delle competenze e quindi duplicazione e iper regolazione. Rischio molto rilevante.

COMPETENZE DELLA VIGILANZA

Il ministero ha competenze anche dirette, regolatorie e dall’altro lato fissa anche i requisiti di onorabilità.
Un tempo era il Ministero dell’Economia e delle Finanze a erogare le sanzioni nel caso in cui fossero riscontrate irregolarità; oggi non è più così perché sono direttamente dell’autorità di vigilanza.
Consob e Banca d’Italia devono raggiungere intese tra di loro per disciplinare il loro scambio di informazioni.
Consob fa parte del sistema europeo sulla vigilanza finanziaria e al vertice di questo sistema c’è l’ESMA-European Securities and Markets Authority.

Consob

Nasce con un’autonomia istituzionale ma era priva di personalità giuridica, ma solo fino al 1985. Ora ha personalità giuridica, autonomia funzionale e finanziaria (anche se limitata).
È un’autorità indipendente e si chiama così perché l’idea è che Consob non sia sottoposta a direttive del governo che è espressione di una maggioranza parlamentare e quindi a una maggioranza politica. Si vuole che sia indipendente rispetto al governo e all’indirizzo politico. Da un lato è indipendente e dall’altro lato è altamente specializzata.

La Commissione è un organo collegiale composto da un Presidente e da quattro commissari, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'incarico del Presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile.

Il problema dell’indipendenza sono i problemi di nomina: è una commissione e i commissari non potranno mai essere indipendenti se sono nominati dal governo e purtroppo è così. Resta il fatto che la parola finale ce l’ha il presidente del consiglio dei ministri. L’incarico dura 7 anni e questo dovrebbe dare più stabilità delle proprie funzioni e quindi maggiore indipendenza. La Consob ha sede a Roma e ha un’organizzazione complessa.

La Consob ha autonomia finanziaria ma dipende anche dalla fiscalità generale.
Ha autonomia funzionale perché attua disposizioni di legge, ha autonomia organizzativa perché decide lo svolgimento delle sue attività.
Ci sono norme fondamentali che devono essere rispettate: se Consob avvia un procedimento deve dare avviso, i provvedimenti devono essere motivati.

Come si esplica l’attività di vigilanza?
Si parla di vigilanza regolamentare (emana disposizioni). Consob non deve solo attuare e rispettare la normativa nazionale ma anche quella comunitaria.
La vigilanza è anche ispettiva e informativa nel senso che Consob può chiedere info a soggetti a vigilanza. Infine abbiamo anche funzioni di amministrazione del mercato anche se non tantissimo; assume provvedimenti per il buon funzionamento del mercato tipo approvazione della pubblicazione di un prospetto.

I gruppi finanziari sono organizzati ormai a livello comunitario e quindi ci sono motivi per pensare che le autorità di vigilanza dei paesi membri dovrebbero cedere le competenze a un’autorità comunitaria che è l’ESMA. Il problema è che il trasferimento di competenze va di pari passo con l’attuazione dell’Unione Europea del mercato dei capitali ma il mercato dei capitali è indietro (non dal punto di vista normativo ma sul piano amministrativo e quindi proprio trasferimento delle competenze). Oggi ESMA è direttamente competente per pochi aspetti di vigilanza sul mercato; lo è sulle agenzie di rating, sui sistemi di clearing house ma non sui mercati, sugli intermediari.

Responsabilità di Consob

Consob svolge in modo non corrette alcune funzioni di vigilanza → è responsabile? 
Per un po' si diceva di no fino alla sentenza del 2001. Il problema della responsabilità da attribuire è generale perché per molto tempo è stata negata la risarcibilità degli interessi legittimi.
Noi cittadini non abbiamo dei diritti ma posizioni di interessi legittimi = situazione giuridicamente tutelata ma in modo diverso rispetto al diritto (per cui faccio causa). È una situa affievolita perché la pubblica amministrazione agisce per perseguire interessi pubblici e se il perseguimento è fatto su un atto sbagliato il cittadino ha diritto a una tutela solo indiretta perché il primo problema è di ripristinare la legalità e quindi si ricorre al TAR per annullare prima di tutto l’atto illegittimo; il cittadino così ottiene giustizia. Il TAR inoltre spesso riconosce anche un danno ma problema che fino alla sentenza del 1999 il cittadino che veniva fregato non poteva ottenere direttamente il risarcimento, doveva prima ottenere annullamento atto presso il Tar e dopo avrebbe potuto ottenere risarcimento danni. Tutto questo valeva anche per gli atti Consob.

Ora si afferma la responsabilità di Consob. Nel 1983 Consob aveva autorizzato la pubblicazione di un prospetto informativo da parte di una società Hotel Santa Teresa che concerneva l’offerta al pubblico di questa società ma dopo la pubblicazione si scopre che quell’aumento di capitale non era ancora stato eseguito, il valore di quel albergo era diverso da quanto detto nel prospetto, che l’albergo era gravato da un mutuo a cui erano destinati gli affitti e non ce n’era traccia nel prospetto quindi falsità evidenti e riscontrabili facilmente. Queste società falliscono e gli investitori che avevano sottoscritto l’aumento perdono tutto e fanno causa a Consob. Il giudizio è durato 15 anni.

Poi la dottrina si interroga anche su un altro aspetto: può essere responsabile però rispetto a cosa?
Per decidere devo avere presente quali sono le norme che attribuiscono potere a Consob. Si prevede che abbia il compito di effettuare un controllo di completezza e veridicità del prospetto informativo. Deve controllare che sia redatto sulla base degli schemi e controllare la veridicità dei fatti storici.
 
Consob però non ha la possibilità di verificare tutto il prospetto di 200-300 pagine in circa un mesetto quindi i doveri di controllo vanno proporzionati.
Altro problema: il danno degli investitori deve derivare dalla cattiva condotta da parte di Consob.

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