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Il concordato fallimentare


Altra importantissima innovazione è quella di formulare una proposta che preveda un pagamento percentuale anche verso i creditori privilegiati, mentre nel sistema anteriore si prevedeva la necessità di pagare integralmente i creditori privilegiati. Qual è il limite? Possiamo ad esempio avere un creditore privilegiato che ha un privilegio il cui valore copre integralmente il credito: possiede così un credito di 100, e un'ipoteca che vale 200; nella procedura fallimentare tale creditore sarebbe stato integralmente soddisfatto, perché il ricavato della vendita del bene ipotecato sarebbe andato totalmente a coprire il credito del creditore privilegiato. Nel caso in cui il credito fosse stato sempre di 100, ma l'ipoteca solo di 60, allora per il restante 40 si sarebbe insinuato come creditore chirografario. E’ possibile offrire al creditore ipotecario una percentuale, e non il pagamento integrale del credito, purché quella percentuale corrisponda almeno a quanto questi avrebbe realizzato attraverso la procedura fallimentare: quindi, se il credito era di 100, e l'ipoteca o il pegno erano di 200, è chiaro che bisognerà offrire a quel creditore il 100% del suo credito; nel caso invece in cui il credito fosse sempre di 100, ma l'ipoteca o il pegno erano di 60, allora è possibile una proposta di concordato offrendo al creditore ipotecario il 60% del suo credito, quindi è possibile offrire una somma inferiore, un pagamento percentuale del credito privilegiato, purché questa offerta non sia al di sotto di quanto avrebbe realizzato nella procedura fallimentare attraverso la realizzazione del suo privilegio.
Il legislatore prevede inoltre che la proposta possa contemplare delle operazioni di ristrutturazione, quindi un soddisfacimento dei creditori in forme diverse dal pagamento di somme, come ad esempio l'attribuzione di azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, desumibile dall’Art 128.
-Art 128.Approvazione del concordato.
“Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.”
Avviene poi ancora un controllo finale da parte del tribunale attraverso la procedura di omologazione (Art 129).
-Art 129.Giudizio di omologazione.
“Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all’approvazione del concordato.
L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell’articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’articolo 17.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.”

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
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