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Art. 27 Costituzione, Comma 1: Principio di colpevolezza

L’ultima comma stabilisce dal 2007 che non è ammessa la pena di morte, non solo non c’è, ma non potrebbe neanche essere introdotta.
Secondo il 1 comma in materia penale è vietata la responsabilità per il fatto di un altro, ognuno risponde per il fatto proprio. Questo è un principio che vale solo per la responsabilità penale, il diritto civile non è così (es. obbligazioni solidali).
Questa norma ha un secondo fondamentale significato: in questa norma trova espressione quello che definiamo principio di colpevolezza.
Nel linguaggio comune per colpevole si intende colui che ha commesso il reato. Qui però non si fa riferimento a questo concetto, non viene associato ad una persona, nell’art.27 comma 1 l’aggettivo colpevole è riferito al fatto. Il diritto penale si occupa di fatti colpevoli. Si parla di rimproverabilità per un certo fatto, quindi il fatto colpevole è quel fatto per il quale a un soggetto può essere mosso un rimprovero. Quando l’art.27 comma 1 dice che la responsabilità penale è personale, vuole dire che anche dei fatti propri si può rispondere solo se si tratta di fatti per i quali può essere mosso un rimprovero. Questo significa che in materia penale è vietata la responsabilità oggettiva.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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