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Art.2629 Bis – Omessa dichiarazione del conflitto di interessi

Questa norma era prevista dall’art.2631. La riforma del 2002 aveva eliminato questo articolo senza riproporlo. Quindi i comportamenti in conflitto di interessi erano fuoriusciti dall’ambito del penalmente rilevante, così che per le delibere assunte in conflitto di interessi non c’era una sanzione sempre e comunque penale, ma poteva esserci sanzione solo se l’interesse in conflitto avesse portato ad un atto di disposizione del capitale sociale che portava ad infedeltà patrimoniale.
Il legislatore aveva ristretto il perimetro della repressione penale del conflitto di interessi, e lasciava questo problema alla risoluzione da parte dell’assemblea dei soci, non prevedeva quindi l’intervento dell’autorità giudiziaria, salvo i casi in cui il conflitto di interessi non si sia manifestato in infedeltà patrimoniale e la persona interessata abbia fatto querela. Scoppiano gli scandali Cirio e Parmalat e il legislatore con la legge sul risparmio 262/2005 ci ripensa e introduce di nuovo nel corpo del codice civile un’ipotesi dedicata al conflitto di interessi.
Il SOGGETTO ATTIVO è l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di società quotate, società con strumenti finanziati diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi del testo Unico Bancario, o i soggetti operanti nel mercato assicurativo.
Questi soggetti sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni se hanno violato gli obblighi previsti dall’art.2391, comma 1, codice civile.
Il legislatore appena ha potuto ha abbandonato la tecnica di definizione dei comportamenti puniti, introdotti con la riforma del 2002, ed è ritornato alla vecchia tecnica del rinvio.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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