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ART.2630 e ART.2631 del Codice Civile

ART.2630 E ART.2631 del Codice Civile

Queste norme si trovano in mezzo alle norme a tutela del capitale sociale. Sono due ipotesi che non sono illeciti penali, ma prevedono una sanzione pecuniaria di tipo amministrativo. Riguardano:
- art.2630 – omessa esecuzione di denuncie, comunicazioni e depositi;
- art.2631 – omessa convocazione dell’assemblea : gli amministratori e i sindaci (o i consiglieri di sorveglianza) hanno l’obbligo di convocare l’assemblea, se non lo fanno quando sono trascorsi 30 giorni scatta questa sanzione amministrativa pecuniaria.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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