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ART.2633 – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La società cessa il suo oggetto sociale, termina la sua vita e intervengono i liquidatori, ossia coloro che devono realizzare tutti i crediti e le liquidità disponibili, e ripartire ciò che resta tra i soci. I liquidatori sono nominati attraverso una serie di passaggi. Il legislatore ha stabilito una pena anche per la fase liquidatoria. Non stiamo parlando di ipotesi in cui la società non è stata più in grado di far fronte ai propri impegni e quindi viene dichiarata fallita e i suoi affari sono stati affidati ad un curatore fallimentare che si occupa anche della liquidazione.
Nel passaggio dalla norma precedente, che si trovava all’art.2625 del codice civile, all’attuale art.2633 il legislatore ha innovato parecchio. In passato il liquidatore veniva sanzionato solo per non aver rispettato la procedura individuata dalla legge, era un reato di mera condotta. Il legislatore ha oggi ridotto il minimo edittale a 6 mesi. Inoltre il legislatore ha selezionato solo una serie di fatti, in particolare ha escluso dalla punibilità quelle ipotesi nelle quali prima o dopo i creditori vengono pagati effettivamente. Oggi la norma dice che i liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori, cagionano un danno ai creditori. Diventa dunque un reato di evento. Si soddisfano i soci a discapito dei creditori. È un reato d’evento rimesso alla disponibilità del creditore danneggiato, perché è prevista la procedibilità a querela di parte. Il comma 2 prevede la causa di estinzione dopo il delitto.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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