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Articolo 27 comma 3

La nostra Costituzione ha tradotto questa consapevolezza nell’ART.27 COMMA 3, che specifica che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non possono essere forme di mortificazione della dignità umana, non sono quindi ammesse forme di tortura. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Dal punto di vista civilistico la pena è un’obbligazione di mezzi, perché la pena non deve riassicurare la rieducazione del condannato, ma deve tendere a quell’obiettivo, offrendo un percorso che il soggetto che mantiene la propria libertà di decidere per sé, può accogliere o non accogliere, ma la pena questo percorso glielo deve offrire per poter essere giustificata dal punto di vista costituzionale.
Attraverso questa lente dobbiamo rileggere il complesso delle sanzioni penali del nostro codice.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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