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Fasi del processo penale

1) Perché nasca un PROCEDIMENTO PENALE (che si trasforma in processo penale in un momento successivo) è necessario che ci sia la NOTIZIA DI REATO: il Magistrato deve sapere che si ritiene che un reato sia stato commesso. Questa notizia di reato può venire a conoscenza del Magistrato, che svolge il ruolo di accusatore, ossia il Pubblico Ministero (l’insieme dei Pubblici Ministeri appartengono alla Procura della Repubblica del distretto di appartenenza):
- sulla base di un’attività investigativa autonoma, che viene svolta d’ufficio, solo se quei fatti sembrano rientrare in un’ipotesi per la quale si può procedere d’ufficio, e si dice che sono PROCEDIBILI D’UFFICIO;
- attraverso una querela, PROCEDIBILI SU QUERELA DI PARTE, ad esempio per i reati a tutela dell’onore. Il legislatore ha previsto che in questi casi ci si può muovere solo se il soggetto offeso dal reato lo richiede;
- attraverso la DENUNCIA, questa è il racconto di un fatto.
A differenza della denuncia, la querela aggiunge oltre al racconto di un fatto anche la richiesta indispensabile che si proceda per quel fatto. Quando è prevista dalla legge, la querela non può farla chiunque, ma solo la persona offesa dal reato;
- attraverso il REFERTO, fatto dal medico, che segnala all’autorità giudiziaria che ha prestato la sua prestazione professionale in un caso che lascia pensare alla commissione di un reato e non ad un incidente. Il medico non deve sempre fare il referto, deve astenersi dal farlo quando il referto esporrebbe ad incriminazione il soggetto che si è sottoposto alle sue cure. Questo perché il legislatore ha stabilito che la tutela di ogni cittadino viene prima dell’esigenza di punire i reati.
A questo punto, l’art.112 della Costituzione cita che il Pubblico Ministero (ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, perché il nostro non è un sistema discrezionale.

2) L’AZIONE PENALE si esercita dopo una serie di attività di tipo investigativo. Nel momento in cui riceve la notizia criminis (notizia di reato), il Pubblico Ministero la iscrive nel REGISTRO GENERALE DELLE NOTIZIE DI REATO con un numero progressivo. Ogni gennaio di ogni anno si inizia con il numero 1. Questo fascicolo si chiama FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO e all’interno di esso raccoglie tutte le risultanze delle sue attività investigative. Ad un certo punto il Pubblico Ministero deve decidere cosa fare e ha due strade:
- o ritiene che il materiale emerso nel corso delle indagini non consente di costruire un’accusa e chiede l’archiviazione del procedimento;
- o ritiene che gli elementi emersi nel corso delle indagini consentano di sostenere un’accusa e perciò richiede il rinvio a giudizio, che secondo il rito ordinario, viene fatta ad un GUP – Giudice dell’Udienza Preliminare, al quale viene richiesto di valutare la fondatezza della sua richiesta. Questa necessità sorge dal fatto che fino a quel momento il soggetto che è stato sottoposto ad indagine, nei cui confronti il PM vuole esercitarne l’azione penale, può non averne saputo niente. Fino a che non è necessario durante l’indagine compiere un atto per il quale sia richiesta necessariamente la presenza del difensore dell’indagato non c’è un obbligo del PM di avvisare l’indagato che è sotto indagine.
Nella fase delle indagini preliminari possono essere adottate le misure cautelari. Qui il PM può chiede al GIP di adottare delle misure cautelari se un soggetto che non viene messo agli arresti domiciliari, o in custodia cautelare in carcere continua a commettere il reato e quindi per esempio può inquinare le proveIl GUP deve solo valutare se nel fascicolo del Pubblico Ministero c’è materiale sufficiente per sostenere l’accusa nel processo. Se il GUP è d’accordo con il Pubblico Ministero, pronuncia una “sentenza di non luogo a procedere”. Se invece il GUP è d’accordo con il Pubblico Ministero, allora il GUP dispone con un decreto che prevede che si celebri il processo nei confronti di Tizio, e lo rinvia a giudizio. Emana quindi il decreto che dispone di un giudizio. Solo in questo momento inizia il PROCESSO.
Se il GUP non è sicuro che il materiale è sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio, allora restituisce gli atti al Pubblico Ministero e gli dice di fare più indagini e poi tornare dal GUP, ma alla fine le alternative sono le due descritte sopra.
Davanti al GUP ci si può arrivare anche seguendo l’altro percorso: se il PM non è convinto può chiedere l’archiviazione, ma non è detto che questa sia accolta. Se non è accolta, il GIP può o dire al Pubblico Ministero di indagare meglio e poi tornare, o dire al Pubblico Ministero che ha già materiale sufficiente per sostenere l’accusa in giudizio e quindi c’è un rinvio a giudizio.
Si arriva così al processo.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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