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I soggetti della responsabilità amministrativa da reato degli enti

1° PROFILO DI COLLEGAMENTO : individuiamo il legame soggettivo tra la persona fisica che ha commesso il reato e l’ente.
Il decreto 231/2001 sancisce la responsabilità amministrativa dell’ente/società per reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da:
- SOGGETTI APICALI : che sono al vertice dell’organizzazione. Sono i soggetti che all’interno della struttura organizzativa svolgono funzioni di direzione, gestione, amministrazione, quali amministratori, componenti del consiglio di gestione (sistema dualistico), membri del comitato esecutivo (sistema monistico), dirigenti. Tutti coloro che esprimono funzioni di vertice all’interno dell’organizzazione o di una sua struttura autonoma.
Secondo la definizione dell’art.5, comma 1, lettera a) del decreto 231 i soggetti apicali rivestono funzioni di diritto o di fatto di rappresentanza (organica, non volontaria), amministrazione, direzione, all’interno della società ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (es. direttore di stabilimento).
I gestori di fatto sono coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso, in particolare sono tali se esercitano il dominio ovvero la disponibilità dell’ente, non necessariamente in modo esclusivo e continuativo, ma comunque decisivo nella conduzione dell’attività gestoria.
I sindaci non sono soggetti apicali, perché non hanno quelle funzioni gestorie, ma hanno solo poteri di controllo. I membri del Cda sono equiparati ai membri del consiglio di gestione (sistema dualistico) e ai componenti dell’organo amministrativo (sistema monistico). I consiglieri di sorveglianza, a differenza dei sindaci, non hanno solo funzioni di controllo, quindi da questo punto di vista è bene tenere in considerazione questo ruolo misto dei componenti del consiglio di sorveglianza.
- SOGGETTI SUBORDINATI : sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. Sono previsti dall’art. 5 comma 1 lettera b). Sono i procuratori, i lavoratori subordinati, i collaboratori che non hanno un rapporto di lavoro continuativo (lavoratori parasubordinati). Per quanto riguarda i consulenti esterni che operano continuativamente per la società (agenti, franchisee, fornitori), bisogna valutare l’accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni aziendali sotto la direzione o il controllo di soggetti apicali, secondo quanto previsto dalla normativa giuslavortistica.
Nell’ottica del decreto 231 siccome non è una responsabilità di tipo oggettivo quella dell’ente, anche se un reato viene realizzato, l’ente ha la possibilità a determinate condizioni di non rispondere amministrativamente, anche se penalmente si. Le condizioni cambiano a seconda che il reato sia stato commesso da un apicale o da un subordinato.
I soggetti apicali e subordinati non sono mai individuati sulla base di un criterio formale, rigido, ma si utilizza un criterio elastico, di tipo oggettivo – funzionale, incentrato non esclusivamente sulla qualifica formale, ma sulla funzione concretamente svolta dal soggetto autore del reato presupposto. Se dunque all’interno di una società abbiamo un amministratore di diritto, ma i poteri di fatto sono gestiti da un altro soggetto, l’amministratore di fatto è certamente un soggetto apicale. Il criterio di identificazione è di tipo oggettivo funzionale, si guarda quello che il soggetto fa, non quello che dovrebbe fare in astratto. Il decreto 231 guarda all’effettività, non ai criteri formali. Se un reato viene realizzato si va a vedere qual è l’ente che ne ha tratto vantaggio.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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