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Inserimento dell'ART.2623 - Falso in prospetto

Nel 2002 il legislatore è intervenuto per risolvere questo problema e ha inserito l’art.2623 – FALSO IN PROSPETTO. Il suo contenuto è poi stato parzialmente modificato ed è stato spostato nel Testo Unico dell’Intermediazione finanziaria all’art.173 bis. C’è stata poi un’ulteriore piccola modifica apportata con il decreto legislativo 51/2007 (quarta colonna).
Il falso in prospetto prevedeva nella versione del 2002 una struttura coerente con quella delle false comunicazioni sociali, in particolare il falso in prospetto prevedeva due distinte ipotesi, contenute nei due commi di cui la norma si componeva: prima ipotesi di mera condotta avente natura contravvenzionale (1 comma), seconda ipotesi di danno patrimoniale avente natura delittuosa (2 comma). Ancora una volta emerge lo stampo di tutela tipo patrimoniali stico, dove il legislatore aggrava la sanzione qualora si verifichino danni patrimoniali.
La riforma del 2005 ha effettuato due grandi modifiche dal punto di vista contenutistico:
- ha modificato la SEDE : ha preso la norma dal codice civile e l’ha spostata nel TUF, perché sono le società quotate a proporre sollecitazioni di investimento. Prima la norma era male collocata;
- si ritorna alla TUTELA PUBBLICISTICA : di beni giuridici diffusi come la trasparenza. I commi da due diventano uno, sparisce l’ipotesi delittuosa di evento, perché l’ipotesi contravvenzionale di trasforma in delitto. La sola condotta di falsificazione del prospetto fa scattare la reclusione da 1 a 5 anni.
La legge istitutiva della Consob aveva previsto una fattispecie autonoma che prevedeva una fattispecie di tipo pecuniario (legge 212/74), prevedeva un’ammenda per la falsità diretta alla Consob. Una volta che la Consob avesse autorizzato l’emissione del prospetto, e il prospetto fosse stato rivolto al pubblico, non si sapeva che norma applicare a questo punto, quella della legge speciale o l’art.2621 del codice civile. Il legislatore nel 2002 interviene inserendo il falso in prospetto chiarendo che i prospetti non sono intesi come comunicazioni sociali.
I prospetti si collocano all’interno di quella serie di comunicazioni che le società rivolgono all’esterno e il legislatore aveva strutturato il falso in prospetto con le stesse cadenze viste negli art.2621 e 2622: una prima fattispecie incriminatrice avente natura contravvenzionale quando dalla falsità del prospetto non sia derivato un danno, una seconda avente natura delittuosa quando dalla falsità del prospetto sia derivato un danno. Quando parliamo di prospetti parliamo di comunicazioni che vanno all’esterno della società. Si fa un prospetto per sollecitare qualcuno che non partecipa alla società di investire nella società. È dunque più coinvolto, il bene giuridico della trasparenza, bene di tipo pubblicistico, che il legislatore del 2002 aveva allontanato dall’ambito di tutela, per orientarsi verso una tutela di tipo patrimonialistico.
Quando arrivarono gli scandali finanziari il legislatore ha eliminato la fattispecie delittuosa con danno e ha trasforma in delitto la fattispecie di mera condotta. In questo momento l’articolo venne spostato dal codice civile e diventò l’art.173 bis del TUF.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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