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Riforma del 2002: effetti sull'articolo 2636

La versione del 2002 oggi ha eliminato questi singoli riferimenti. Si utilizza l’espressione più generica che il legislatore indica come agire con atti simulati o fraudolenti.
Rientrano negli atti simulati o fraudolenti le ipotesi di avvalersi di azioni o di quote non collocate e esercitare il diritto di voto sotto altro nome, ipotesi della norma precedente.
Esempio: si deve votare l’azione di responsabilità nei confronti di un socio amministratore il quale si reca da un altro socio che detiene il 40% del capitale sociale e gli dice o domani in assemblea voti contro la delibera che propone l’azione di responsabilità nei miei confronti, oppure ti denuncio alla Guardia di Finanza per una frode fatta 2 anni fa. Il soggetto il giorno dopo vota contro in assemblea e la delibera viene respinta con una maggioranza del 60%. Il voto del socio dunque è stato decisivo. Immaginiamo che il socio dica con chiarezza che lui avrebbe votato senz’altro a favore dell’azione, ma vistosi minacciato ha cambiato idea. Si tratta di un’influenza illecita sull’assemblea: No, perché gli atti di minaccia non rientrano nella categoria di atti simulati o fraudolenti. Non vuole dire che il comportamento sia lecito, il soggetto risponderà di un altro reato, quello della minaccia, ma non di illecita influenza sull’assemblea, perché il legislatore ha costruito un reato a forma vincolata, anche se a maglie larghe. Questo serve per dire che la norma vuole punire quei comportamenti occulti, non manifesti di alterazione della volontà assembleare, ma fraudolenti, insidiosi.
Questa caratteristica è ulteriormente arricchita dall’aggiunta in relazione al PROFILO PSICOLOGICO. Il vecchio art.2630 prevedeva un dolo puramente generico, non veniva caratterizzato in nessun modo, era sufficiente che il soggetto attivo del reato si rappresentasse e volesse il fatto di illecita influenza. Oggi è richiesto qualcosa in più, il soggetto deve agire allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. Quando il legislatore parla di profitto, parla di utilità economica, è quindi un dolo specifico.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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